Codice di Procedura Penale art. 624 - Annullamento parziale.Annullamento parziale. 1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata [648] nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. 2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata [130 1] dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità. 3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127 [130 2]. InquadramentoL'art. 624 stabilisce che, in caso di annullamento parziale della sentenza impugnata, quest'ultima acquisice autorità di cosa giudicata limitatamente alle parti non aventi connessione essenziale con la parte annullata. La sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, ne' ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. Anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate ne' a queste inscindibilmente connesse. “Parti” della sentenza della Cassazione di annullamento parziale del provvedimento impugnato sono qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto (Cass. S.U., n. 373/1991; Cass. V, n. 19350/2021); in termini più chiari, Cass. III, n. 30805/2024 ha, in proposito, precisato che l'annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per "punto" qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è. La “connessione essenziale” tra parti annullate e parti non annullate della sentenza, richiamata dall'art. 624, comma 1, non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 c.p.p., ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata (Cass. VI, n. 11141/2023). Ad esempio, si è ritenuto che, in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non è precluso dalla formazione del giudicato parziale (Cass. V, n. 18346/2025; Cass. I, n. 47344/2024: fattispecie relativa a furto ai danni di Enel s.p.a., nella quale il giudizio di rinvio - disposto per rivalutare gli aspetti relativi alla sospensione condizionale della pena ed alla sostituzione della pena detentiva – si era svolto dopo l'entrata in vigore delle norme che avevano reso il delitto procedibile a querela). Si è anche ritenuto che, in caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza. (Cass. II, n. 22365/2023). Il procedimento per riparare all’eventuale omissioneQuando occorre, la Cassazione dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. Il provvedimento che dichiara quali parti della sentenza annullata diventano irrevocabili ha natura meramente ricognitiva (Cfr. Relazione al Progetto preliminare del c.p.p., 307), ed ha quindi una mera funzione esplicativa, onde evitare in sede di rinvio equivoci sulle questioni (o meglio, sui punti della decisione parzialmente annullata) ancora in discussione oppure ormai coperte dal giudicato. In linea con il predetto assunto, anche la giurisprudenza (Cass. III, n. 30805/2024) ha affermato che, nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma 2, ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato; conforme, Cass. I, n. 47344/2024, per la quale, in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente. Nel caso in cui tale dichiarazione sia erroneamente omessa, all'omissione è possibile porre rimedio in camera di consiglio, con ordinanza che dovrà essere trascritta in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. La predetta ordinanza può essere pronunciata di ufficio oppure su domanda, proposta senza formalità, del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La Cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 127, e quindi, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 130 c.p.p., norma generale in tema di correzione degli errori materiali, senza formalità, ovvero de plano. Osserva in proposito la già citata Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (f. 307) che, proprio in considerazione della natura meramente ricognitiva del provvedimento de quo, «si è ritenuto necessario prevedere che la corte, nel caso di specie, non sia tenuta all'osservanza delle particolare forme previste dall'art. 127, forme che, altrimenti, avrebbero dovuto trovare applicazione, essendo previste in via generale per tutti i procedimenti in camera di consiglio».
L’eseguibilità della pena per i capi coperti da giudicatoSuperati i precedenti contrasti, la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna ex art. 624, è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio; di conseguenza, spetta agli organi dell'esecuzione l'accertamento relativo ad eventuali questioni sulla eseguibilità e sulla specifica individuazione della pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, potendo la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l'ordinanza di cui all'art 624, comma 2, solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata siano diventate irrevocabili (Cass. S.U., n. 3423/2021). La stessa decisione ha precisato che, in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624, hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici. BibliografiaBargi, Il ricorso per Cassazione, in Gaito, Le impugnazioni penali, II, Torino, 1998, 647; Beltrani, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, vol. 5, Le impugnazioni, Torino 2009; Canzio, Il ricorso per cassazione, in Giur. sist. di diritto processuale penale, diretto da Chiavario e Marzaduri, VII, coordinato da Aimonetto, Torino, 2005, 482; Dinacci, Il giudizio di rinvio nel processo penale, Padova, 2002. |