Codice di Procedura Penale art. 624 bis - (1) Cessazione delle misure cautelari.(1) Cessazione delle misure cautelari. 1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari [275 2-ter]. (1) Articolo inserito dall'art. 6 5 l. 26 marzo 2001, n. 128. InquadramentoL'art. 624 bis c.p.p. stabilisce che la Corte di cassazione, in caso di annullamento della sentenza di appello, dispone la cessazione delle misure cautelari. Il tenore letterale della disposizione sembrerebbe dover comportare la cessazione di tutte le misure cautelari (sia personali che reali) che risultino in corso di applicazione nell'ambito del procedimento all'atto della decisione, quale che sia la fase processuale (indagini preliminari; giudizio di primo grado; giudizio d'appello) nella quale esse furono disposte, per effetto dell'annullamento (genericamente evocato, con espressione atta quindi a ricomprendere sia i casi di annullamento senza rinvio che quelli di annullamento con rinvio e sia i casi di annullamento totale che quelli di annullamento parziale) di una sentenza resa in grado d'appello. La dottrina (Bargis, 887) ha, peraltro, immediatamente evidenziato che l'interpretazione letterale della disposizione porterebbe a conseguenze assurde; sono state, pertanto, enucleate due possibili interpretazioni correttive, avendo peraltro riguardo essenzialmente alle misure cautelari personali: a) un orientamento “minimalista” (Gialuz, 543) ritiene che l'art. 624 bis debba essere interpretato sistematicamente insieme all'art. 626, c.p.p., poiché ne chiarisce il significato: per superare i dubbi che l'art. 626, c.p.p. potrebbe ingenerare quanto all'eventuale attribuzione, in via esclusiva, al Procuratore Generale del compito di accertare l'intervenuta estinzione delle misure cautelari a seguito del dictum della Corte di cassazione, l'art. 624 bis premetterebbe che solo la Corte di cassazione ha il compito di disporre la cessazione delle cautele in atto, laddove il ruolo attribuito dall'art. 626 c.p.p. al P.G. concernerebbe i risvolti meramente esecutivi del relativo accertamento/decisione del giudice di legittimità; b) altro orientamento (Canzio, 502), richiamata la genesi della disposizione (In un primo momento, l'art. 624 bis richiamava l'art. 605, comma-1 bis, c.p.p. che, nel testo approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in data 14-2-2000, introduceva un nuovo regime per l'applicazione delle misure cautelari personali nei procedimenti per determinati reati ritenuti particolarmente gravi, quando la sentenza di condanna di primo grado era stata confermata in appello; quest'ultima disposizione fu tuttavia soppressa, avendo suscitato diffusi dubbi di costituzionalità, e l'applicazione delle misure cautelari personali con la sentenza di condanna in appello venne disciplinata dal nuovo art. 275, comma 2-ter, c.p.p., introdotto dall'art. 14 della l. n. 128 del 2001), ne propone la lettura sistematica unitamente all'art. 275, comma 2-ter c.p.p.: l'art. 624-bis prevederebbe un'autonoma causa di estinzione delle misure cautelari, in presenza dell'annullamento della sentenza d'appello che le aveva applicate ex novo, ed opererebbe in particolare nei casi di annullamento con rinvio, poiché in quelli di annullamento senza rinvio, la perdita di efficacia delle misure sarebbe già prevista dalla disposizione generale di cui all'art. 300, comma 1, c.p.p. G Quest'ultimo orientamento è senz'altro dominante nell'ambito della giurisprudenza, a parere della quale la disposizione di cui all'art. 624-bis va intesa nel senso che la caducazione della misura cautelare opera soltanto quando questa sia stata applicata contestualmente alla sentenza di condanna in appello, ex art. 275, comma. 2 ter, c.p.p., e non anche nei casi in cui la misura sia stata emessa nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado (Cass. I, n. 42736/2001). L'orientamento tradizionale, è stato successivamente ribadito da Cass. I, n. 46554/2005, per la quale anche nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, quando questa è stata applicata contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in appello e per i motivi specificati all'art. 275, comma 2 ter, c.p.p., cioè quando si tratta di una misura obbligatoriamente disposta dal giudice di secondo grado; diversamente, quando il provvedimento cautelare è adottato all'esito dell'ordinaria valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari previste dagli artt. 274 e 275, comma 1-bis, c.p.p., l'annullamento con rinvio della sentenza d'appello non fa venir meno l'idoneo titolo giustificativo della misura cautelare, e quindi non comporta l'automatica declaratoria di inefficacia della misura. Questo orientamento appare senz'altro condivisibile. È pacifico ed evidente che l'ambito di operatività dell'art. 624-bis, c.p.p. debba essere limitato; deve conseguentemente ritenersi che la Corte di cassazione dichiara la cessazione di efficacia della misura cautelare personale applicata all'imputato non automaticamente in ogni caso di annullamento, ma solo quando essa sia stata disposta contestualmente alla sentenza di condanna in grado di appello, non già quando risalga alla fase delle indagini preliminari o al giudizio di primo grado. Non può ritenersi che l'art. 624-bis c.p.p. operi solo in presenza di sentenze di annullamento senza rinvio, poiché l'annullamento senza rinvio fa venire meno in ogni caso il titolo giustificativo dell'emissione della misura coercitiva e quindi la novella legislativa non avrebbe apportato alcuna modifica innovativa al preesistente quadro normativo, che prevedeva comunque la necessità dell'intervento della Corte di cassazione anche in relazione alla misura de qua. Deve, al contrario, ritenersi che la perdita di efficacia della misura cautelare debba essere dichiarata quando l'annullamento avvenga con rinvio ed il provvedimento cautelare sia stato applicato con la sentenza di condanna in secondo grado, nei casi previsti dall'art. 275, comma 2-ter, c.p.p.; detta disposizione stabilisce, infatti, che, nei casi di condanna in appello, le misure cautelari personali vanno sempre disposte quando: a ) ricorrono le esigenze cautelari (da valutare in rapporto al comma 1-bis dell'art. 275); b ) la condanna riguardi uno dei delitti previsti dall‘art. 380, comma 1, c.p.p.; c ) l'imputato sia stato condannato, nel quinquennio precedente, per un reato della stessa indole. Ricorrendo tali condizioni, la misura deve obbligatoriamente essere disposta da parte del giudice di secondo grado. Proprio tale disciplina evidenzia il fondamento dell'interpretazione giurisprudenziale che limita, nel senso sin qui indicato, l'ambito di applicazione dell'art. 624-bis: se la misura consegue obbligatoriamente ad un certo tipo di condanna, pronunciata nell'ambito di una ben tipizzata fattispecie, l'annullamento - sia pur con rinvio - della sentenza cui la misura segue ex lege, deve necessariamente travolgere la misura, facendone venir meno i presupposti giustificativi. Diverso è il caso nel quale il provvedimento cautelare sia adottato a seguito dell'ordinaria valutazione della sussistenza di esigenze cautelari, non più secondo il paradigma di cui all'art. 275, comma 2-ter, c.p.p., bensì secondo quelli di cui agli artt. 274 e 275, comma 1-bis, c.p.p.: in questo caso, infatti, non dovrà più essere valutato l‘effetto dell‘annullamento sulla misura, ma l‘adeguatezza delle motivazioni che sorreggono il convincimento espresso dal giudice circa la sussistenza delle predette esigenze. Ne consegue che l‘annullamento con rinvio della sentenza di appello non escluderà l'esistenza di un titolo giustificativo dell'applicazione della misura custodiale, ricollegabile agli ordinari principi valutativi che regolano la materia. Invero, l‘art. 303, comma 2, c.p.p., contiene espresse disposizioni in materia di decorrenza dei termini della custodia cautelare, in caso di regressione del processo, che non comporta l'estinzione della misura cautelare personale; e quello dell‘annullamento con rinvio ne costituisce è evidente tipizzazione; per queste ragioni, va, pertanto, condivisa l'affermazione di non automaticità della declaratoria di inefficacia della misura, al di fuori dell'ambito sopra delineato dalla giurisprudenza. E questo orientamento è tuttora dominante nella giurisprudenza, tuttora ferma nel ritenere che all'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio (purché, in tale ultima eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, c.p.p., la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.p.); la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art. 624-bis in relazione alla mancata modifica del testo dell'art. 626 e, soprattutto, del comma 2 dell'art. 303 c.p.p., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione "decorrono nuovamente i termini previsti dal comma primo relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento" (Cass. III, n. 9199/2024; Cass. II, n. 13953/2020). BibliografiaBargis, Impugnazioni, in Conso, Grevi, Compendio di procedura penale, 3a ed., Padova, 2006, 887; Beltrani, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, vol. 5, Le impugnazioni, Torino 2009; Canzio, Il ricorso per cassazione, in Giur. sist. di diritto processuale penale, diretto da Chiavario e Marzaduri, VII, coordinato da Aimonetto, Torino, 2005, 482; Dinacci, Il giudizio di rinvio nel processo penale, Padova, 2002; Gialuz, La cessazione delle cautele a seguito di annullamento da parte della Cassazione: valore precettivo del nuovo art. 624 bis c.p.p., in Cass. pen., 2002, 543. |