Codice di Procedura Penale art. 626 - Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale.Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale. 1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare [280-286, 316-323] ovvero una pena accessoria [140 c.p.; 287-290] o una misura di sicurezza [312-313], la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti [28 reg.]. InquadramentoL'art. 626 stabilisce, per i casi nei quali, a seguito della sentenza di annullamento (con o senza rinvio: cfr. amplius sub art. 624-bis) della Corte di cassazione debba cessare una misura cautelare personale o reale ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, che la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la stessa Corte per l'adozione dei provvedimenti occorrenti; la Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (f. 308) chiarisce, in proposito, che «da un lato, la natura urgente dei provvedimenti ha consigliato di sopprimere l'inciso “al più tardi nel giorno successivo”, che compariva nel testo dell'art. 551 c.p.p. 1930 e sostituirlo con l'avverbio “immediatamente”. Sotto altro profilo, e per le medesime ragioni di fondo, è sembrato necessario attribuire al procuratore generale presso la medesima corte la competenza ad adottare i provvedimenti stessi, evitando l'intervento del pubblico ministero presso il giudice a quo, certo meno sollecito, specie se operante in sede diversa e lontana dalla Capitale». In tal modo, per evidenti finalità di semplificazione del procedimento, si è ritenuto di attribuire ad un unico organo, il P.G. presso la Corte Suprema, la funzione di eseguire i provvedimenti in dettaglio indicati dalla norma (anche con riguardo alle cautele reali: a ciò induce il generico, e quindi onnicomprensivo, riferimento alle misure “cautelari”, oltre che la stessa rubrica della norma) resi necessari dalla sentenza di legittimità (non soltanto di annullamento con rinvio, ma anche di annullamento con rinvio, nei casi previsti dall'art. 624-bis, c.p.p.). Una risalente decisione ha ritenuto che spetta al P.G. presso la Corte di cassazione l‘adozione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato che si rendessero necessari a seguito di annullamento con rinvio di una sentenza di condanna: in tal modo, è stata attribuita al P.G. non una mera funzione esecutiva, bensì il compito di accertare ex novo l'a eventuale sussistenza dei presupposti per la cessazione della misura cautelare (Cass. I, n. 4355/1992: in applicazione del principio, si è ritenuto che legittimamente la Cassazione dichiara non luogo a provvedere sull'istanza dell'imputato - colpito da mandato di cattura conseguente a sentenza di condanna emessa in appello in riforma di precedente giudizio assolutorio - diretta ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere, rimasta in vita pur dopo l'annullamento della condanna cui conseguiva). La tesi non convince: il tenore letterale dell'art. 626, c.p.p. già di per sé evidenzia che il P.G. ha funzione meramente esecutiva e che l'accertamento della sussistenza dei presupposti che fanno venir meno la misura cautelare spetta al collegio della Corte di cassazione (e non potrebbe essere altrimenti, a meno di non voler avvalorare l'esistenza di una gravissima ed ingiustificata distonia sistematica, con l'attribuzione di poteri decisori in materia – anche – de libertate ad un organo diverso dal “giudice terzo e imparziale”); la successiva introduzione dell'art. 624-bis c.p.p. consente di fugare ogni residuo dubbio al riguardo. Si è chiarito (ove ce ne fosse stato bisogno) che, ai sensi dell'art. 626, c.p.p., il deposito del dispositivo in cancelleria produce immediatamente i suoi effetti, anche prima che sia stata redatta la motivazione, in particolare quanto all'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme regolamentari; ne consegue che, in caso di difformità, il dispositivo già depositato all'atto della decisione prevale su quello riportato in calce alla sentenza successivamente depositata, che può essere corretta attraverso la procedura di cui all'art. 625-bis c.p.p. (Cass. I, n. 21385/2007). La giurisprudenza ha chiarito che l'art. 626, anche se dettato in tema di misure cautelari ovvero di pene accessorie o di misure di sicurezza, deve ritenersi comprensivo sia dell'ipotesi di detenzione sine titulo (Cass. IV, n. 1377/1995; Cass. fer., n. 35981/2015; conforme anche Cass. I, n. 54913/2016, per la quale l'art. 626 è applicabile ad ogni altra ipotesi di cessazione di una condizione di restrizione della libertà personale: fattispecie in cui la Corte ha ordinato l'immediata comunicazione del dispositivo della decisione al Procuratore Generale, avendo disposto l'annullamento di ordinanza del Tribunale di sorveglianza di applicazione della misura della semilibertà a carico di condannato libero), che di quella in cui, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, deve cessare una misura di prevenzione personale (Cass. I, n. 3887/1997; Cass. VI, n. 20354/2001). Si è ritenuto che, nel caso in cui la Cassazione annulli l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia revocato il provvedimento cautelare della custodia in carcere, non spetta al giudice di legittimità disporre il ripristino della medesima, in attesa della nuova decisione, dovendo la Corte dare immediata comunicazione al Procuratore Generale soltanto nell'ipotesi di cessazione della misura; negli altri casi, deve essere il Pubblico Ministero procedente ad adottare, ove ne esistano i presupposti, gli opportuni provvedimenti (Cass. III, n. 1722/1993); conforme, Cass. II, n. 26920/2025, per la quale, in tema di misure cautelari personali, la decisione della Corte di cassazione che, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulli l'ordinanza del tribunale del riesame, che, a sua volta, aveva caducato il provvedimento "genetico", non è immediatamente esecutiva, dovendo essere salvaguardata, a fronte dell'iniziale annullamento dell'ordinanza applicativa del vincolo, la libertà personale dell'indagato, fino alla nuova pronuncia del tribunale del riesame; in caso di conferma, all'esito del giudizio di rinvio, del titolo cautelare, l'esecutività della decisione, anche in caso di nuova proposizione del ricorso per cassazione, è immediata, operando il disposto dell'art. 588, comma 2, c.p.p.
BibliografiaBeltrani, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, vol. 5, Le impugnazioni, Torino 2009; Canzio, Il ricorso per cassazione, in Giur. sist. di diritto processuale penale, diretto da Chiavario e Marzaduri, VII, coordinato da Aimonetto, Torino, 2005, 482; Dinacci, Il giudizio di rinvio nel processo penale, Padova, 2002.
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