Codice di Procedura Penale art. 629 - Condanne soggette a revisione 1 .

Ignazio Pardo

Condanne soggette a revisione1.

1. È ammessa [634] in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna [533 s.] o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna [460], divenuti irrevocabili [648], anche se la pena è già stata eseguita [656 s.] o è estinta [171 s. c.p.] 2.

 

[1] Per un caso di revisione finalizzato all'aggravamento della condanna, si veda l'art. 16-septies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, articolo introdotto dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45.

[2] Articolo così modificato dall'art. 3 l. 12 giugno 2003, n. 134.

Inquadramento

 La rimozione del giudicato penale è ammessa e giustificata da imprescindibili esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo tra i quali certamente rileva in via principale il diritto a una decisione giusta all'esito di un processo equo che viene affermato proprio mediante la previsione dell'istituto della revisione. La dottrina ha definito l'istituto come un mezzo di impugnazione straordinario, non devolutivo, non sospensivo, con il quale si chiede di rimuovere decisioni, sentenze e decreti di condanna irrevocabili, per verificarsi di situazioni che, grazie ad emergenze successive al giudicato, possano condurre a una sentenza di proscioglimento. Rimesso alle parti il potere di verificare la correttezza formale e sostanziale di una decisione il percorso processuale è destinato ad arrestarsi, cristallizzando diritti e doveri tra le parti; la considerazione, tuttavia, che l'errore sia ancora possibile ha indotto il legislatore a prevedere e a regolare un rimedio, straordinario appunto, nei confronti della sentenza che ha acquisito il canone della definitività. Naturalmente, la necessità di garantire la tendenziale stabilità del giudicato ha imposto di circoscrivere sotto vari profili le situazioni suscettibili di consentire la riapertura della vicenda processuale (Spangher, La revisione, in Le impugnazioni straordinarie nel processo penale, 2016, 5). Il dilemma del rapporto tra giudicato e diritti dell'imputato viene spiegato da chi afferma che il giudicato comporta la non modificabilità dell'accertamento del fatto: si impone un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici con un effetto denominato preclusivo che può venire meno solo a fronte di impugnazioni straordinarie (Tonini, Manuale di diritto processuale penale, 2024, 995), che manifestano la prevalenza dell'esigenza di giustizia su quella di certezza; la straordinarietà del mezzo viene ravvisato nella proponibilità dello stesso avverso una sentenza divenuta irrevocabile. Altri autori hanno sottolineato come la revisione opera a presidio del principio di cui all'art. 24 comma 4 Cost. che riserva alla legge il compito di determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari (Bellantoni, La revisione dei giudicati penali, 2000, 15) e rappresenta una sorta di antidoto all'irreversibilità del dictum (Dean, La revisione, 1999, 9). Già in fase di descrizione generale dell'istituto si sottolinea come l'effetto preclusivo del giudicato determina che l'accertamento del giudice penale non è modificabile anche se successivamente si scopre che egli ha commesso errori di fatto o di diritto, ivi compresi gli errori in procedendo (Tonini, Manuale, cit., 996).

 Anche la giurisprudenza ha recepito tali indicazioni; le S.U. (Cass. S.U. n. 624/2001) hanno premesso che l'istituto appare caratterizzato da un favor revisionis che ha assunto valore davvero esponenziale (anche oltre i limiti del generale favor impugnationis) nella disciplina nel nuovo codice, e da ciò hanno inteso individuare il fondamento di tale mezzo di impugnazione. Si è così fatto riferimento al conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l'intero corso del processo e ne segue i passaggi più salienti. Una puntualizzazione che si ricollega proprio al fondamento del giudicato, derivante dalla necessità di fissare definitivamente l'accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, solo constatando che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi e cedere il posto all'esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali. Da tale peculiare carattere scaturisce che l'ordinamento, con precise scelte di politica legislativa, ben può sacrificare il valore del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l'espressione di valori superiori. E, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae, da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna. Di qui il richiamo nella predetta decisione S.U. n. 624/2001 alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 24 Cost., che riflette il principio di giustizia sostanziale rispondente alla esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo e anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità (Corte cost. n. 28/1969sul codice abrogato). Non mancandosi di rimarcare come in tale medesima prospettiva si sia collocata la giurisprudenza di legittimità che identifica la precipua funzione della revisione nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale; così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale. Viene in tal modo evidenziato come nel codice vigente la predetta funzione risulti notevolmente rafforzata e ampliata considerando che l'art. 631 stabilisce - a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Ciò in forza sia del trasparente tenore letterale dell'art. 631, che esplicitamente richiama tutte le formule di proscioglimento prefigurate dall'art. 530, compresa quella di cui al comma 2 (assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova), sia delle puntuali indicazioni contenute nella Relazione al progetto preliminare (137), sia, infine, delle espresse posizioni assunte dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 311/1991). È proprio la specifica funzione di superamento del giudicato, da cui consegue il carattere straordinario dell'impugnazione per revisione, a spiegare i precisi limiti posti dalla legge processuale, la cui ratio è quella di realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche e all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato (Corte cost. n. 28/1969). Il compito essenziale dell'interprete consiste, perciò, nel porre in luce i termini di tale bilanciamento e nel ricostruire le linee portanti della normativa vigente, solo riflettendo che queste ultime sottendono precise scelte di valore tra gli interessi in conflitto, tradottesi nelle particolari configurazioni attribuite alle forme del procedimento e, soprattutto, nell'elencazione tassativa dei casi che autorizzano la presentazione della richiesta di revisione: a quest'ultimo riguardo - si aggiunge - deve osservarsi che essi rappresentano la tipizzazione legale di specifiche situazioni alle quali lo stesso ordinamento collega la probabilità di una condanna ingiusta e implicano il perentorio divieto di dissolvere ab intrinseco - in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei ai precedenti giudizi - l'efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle identiche prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile.

In termini sostanzialmente analoghi i più recenti interventi delle S.U.; con una pronuncia del 2016 si è affermato come (Cass. S.U., n. 13199/2016) il ricorso straordinario si rifà al modello della disciplina della revisione, la quale, dal canto suo, si inserisce nel sistema delle impugnazioni come un mezzo straordinario di difesa del condannato, per porre rimedio agli errori giudiziari, eliminando le condanne che siano riconosciute ingiuste, attraverso un giudizio che segue alla formazione del giudicato, la cui base giustificativa è di ordine prevalentemente pratico; all'istituto della revisione è, quindi, attribuita la funzione di rispondere all'esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo e anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità (Corte cost., n. 28/1969). Un successivo intervento (Cass. S.U., n. 6141/2018), ha ribadito che l'istituto consente, in particolare, di rimuovere gli errori giudiziari, revocando provvedimenti di condanna — sentenze, emesse anche ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., o decreti penali - che, in considerazione di successive emergenze, si rivelino, come pure è stato sottolineato, «frutto di ingiustizia». La necessità della previsione di un giudizio di revisione (avvertita sin dall'epoca dell'”antico diritto”: omni tempore ratione humanitatis quaeri oportet de innocentia rei) è contemplata dall'art. 24, comma 4, Cost., che, nell'imporre al legislatore ordinario di determinare «le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», ineludibilmente costituzionalizza anche lo strumento processuale finalizzato alla revoca delle sentenze di condanna frutto dei predetti errori, e trova conferma ulteriore nell'art. 27, comma 3, Cost., poiché la «rieducazione del condannato», cui le pene devono tendere, non deve aver luogo nei confronti di un innocente. Rispetto al precedente intervento tale più recente pronuncia sottolinea come la revisione trova esplicito riconoscimento anche in plurime fonti sovranazionali poste a tutela dei diritti umani: l'art. 4, VII Protocollo alla Convenzione EDU prevede - in deroga al divieto di bis in idem — la possibilità della riapertura del processo «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta». Il diritto alla revisione è affermato (più o meno nei medesimi termini, ma con riferimento alle sole sentenze di condanna) anche dall'art. 14, § 6, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e costituisce, quindi, un inalienabile diritto della persona.

Tipica azione di annullamento, l'istituto non soggiace a termini finali di proposizione e opera anche a pena eseguita o dichiarata estinta, anche a favore dell'imputato deceduto ovvero quando sia stata concessa la sospensione condizionale della stessa.

Sono state fornite alcune precisazioni dalla giurisprudenza di merito in ordine alle condizioni per proporre l'istanza; difatti data la sua generalità a favore di ogni condannato ai fini della revisione, non ha alcuna rilevanza la circostanza che il condannato abbia potuto dare causa - per dolo o per colpa - alla sentenza da revocare. Invero l'esclusione, in tale ipotesi, della riparazione dell'errore giudiziario a favore del prosciolto (art. 643, comma 1, c.p.p.) rivela implicitamente come il legislatore abbia voluto comunque liberare l'operatività della revisione dalla preclusione derivante dal comportamento processuale, negligente o addirittura doloso, della parte quanto alla mancata produzione della prova esistente e conosciuta (Cass. V, n. 2624/1996).

Ambito soggettivo: soggetti condannati

Caratterizzata dall'essere ammessa a favore del solo condannato il mezzo di impugnazione straordinario risponde alle esigenze del favor libertatis (Callari, Riflessioni sulla revisione in pejus del giudicato penale, 2006, 1638) e del favor innocentiae (Ventura, Le nuove prove scientifiche nella revisione del processo penale, 2010) e laddove ammessa non può mai determinare un peggioramento del trattamento dell'istante. L'unica eccezione consentita dall'ordinamento è stata inizialmente introdotta dall'art. 10 della le. n. 304/1982 in tema di delitti in materia di terrorismo e ha ad oggetto il c.d. collaborante infedele che abbia lucrato circostanze attenuanti ordinarie o speciali tramite dichiarazioni poi rivelatesi false o reticenti ovvero che nei dieci anni successivi al passaggio in giudicato della pronuncia abbia commesso ulteriori delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza. L'istituto eccezionale della revisione in pejus stabilisce che quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli artt. 1 e 5 e le attenuanti previste dagli artt. 2 e 3 della stessa legge sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni è ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto la sentenza stessa è stata pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia. Solo in tali limitati casi il giudice può infliggere una pena più grave per specie o quantità e revocare i benefici concessi. Al di fuori di tale limitatissima ipotesi, di cui peraltro non constano precedenti, la revisione è solo ammessa a favore del soggetto condannato e la sopravvenienza di nuove prove a favore del soggetto definitivamente assolto non può comportare la riproposizione dell'azione penale e del giudizio nei confronti dello stesso per il medesimo fatto. Per effetto delle successive previsioni contenute dapprima nell'art. 8 del d.l. n. 152/1991 e, poi, nell'art. 14 della legge sui collaboratori (n. 45/2001) l'istituto davvero eccezionale è stato esteso anche ai reati di cui agli art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c.p.

Poiché l'art. 629 c.p.p. ammette la revisione unicamente in favore del "condannato" secondo le S.U. (Cass. S.U, n. 6141/2018) presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l'impugnazione straordinaria de qua è lo status di "condannato", da intendere necessariamente come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda; non rientra dunque in tale categoria la sentenza che si sia limitata, soltanto agli effetti penali, a dichiarare l'estinzione del reato poiché in tal caso il soggetto instante non avrebbe qualifica di "condannato", a nessun effetto (in difetto di contestuali statuizioni civili). Analogamente la presunzione costituzionale di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (art. 27, comma 2, Cost.), impedisce di configurare possibili pregiudizi alla sua onorabilità. Un problema potrebbe in astratto porsi in riferimento all'impossibilità di esperire la revisione in tali casi, poiché anche dal proscioglimento, in ipotesi conseguente a un'amnistia oppure all'applicazione del perdono giudiziale, ovvero all'accertamento del difetto di imputabilità, e che pertanto postulino un quanto meno un implicito accertamento di responsabilità, potrebbero conseguire effetti pregiudizievoli per l'imputato (ad esempio, l'applicazione di misure di sicurezza). Tuttavia pur dovendo essere la revisione necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le predette finalità con l'interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche e all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato, l'evoluzione della nostra legislazione positiva dimostra una graduale estensione delle categorie dei soggetti in favore dei quali la revisione dei giudicati penali è stata ammessa, sul riflesso di un sempre più accentuato favor per la tutela degli interessi materiali e morali di chi sia stato a torto condannato (Cass. S.U, n. 6141/2018). Il rimedio della revisione risulta quindi apprestato per rimuovere ogni giudicato "ingiusto" idoneo a causare serio pregiudizio non solo alla libertà e al patrimonio, ma anche alla onorabilità e alla dignità morale e sociale dei soggetti. Beni morali che devono essere tutelati di fronte alla riprovazione sociale; e viene all'uopo in considerazione anche l'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno, nei casi in cui il fatto accertato ne abbia arrecato a terzi. Sulla base di tali considerazioni si è giunti ad affermare che è ammissibile, sia agli effetti penali che civili, la revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile (Cass. S.U,n. 6141/2018). Difatti secondo tale intervento del massimo consesso non può quindi dubitarsi che la statuizione di condanna agli effetti civili, pronunciata ai sensi dell'art. 578, di per sé suscettibile - se ingiusta - di arrecare pregiudizio all'interessato con riguardo alla sfera patrimoniale, contenga necessariamente, anche se incidentalmente, una implicita quanto ineludibile affermazione di responsabilità tout court operata, a cognizione piena, in relazione al fatto-reato causativo del danno, certamente suscettibile di arrecare pregiudizio all'interessato anche con riguardo alla sfera dei diritti della personalità. Ne deriva, pertanto, che anche il soggetto condannato ai soli effetti civili a seguito di declaratoria in appello di estinzione del reato per prescrizione o amnistia può proporre istanza ex art. 629 c.p.p.

Tra i soggetti condannati vanno incluse anche le persone giuridiche; difatti secondo l'art. 73 d.lgs. n. 231/2001 alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale, e cioè del libro che reca proprio la disciplina delle impugnazioni (artt. 568-647 c.p.p.) ad eccezione degli artt. 643, 644, 645, 646 e 647. Per espressa previsione normativa, quindi, anche l'ente definitivamente condannato potrà esperire il rimedio della revisione sussistendo uno dei presupposti di cui all'art. 630 del codice di rito; proprio in detto contesto si è recentemente affermato che è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un ente per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio relativamente al reato presupposto ascritto a un soggetto allo stesso funzionalmente legato, a condizione che tale inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non alla loro valutazione (Cass. IV, n. 31548 /2023); e ciò essenzialmente perché è ovvio che tale procedura possa essere attivata anche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, dovendosi estendere ad essi tutte le garanzie previste per il condannato in quanto compatibili (art. 35 d.lgs. n. 231/2001: «All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili»).

Ambito oggettivo: i provvedimenti impugnabili con revisione

 

Le sentenze emesse a seguito di rito abbreviato

Il rimedio straordinario è esperibile contro tutti i provvedimenti di condanna; in tale contesto è stato in primo luogo precisato che la richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato e ciò perché il giudizio di revisione mira a tutelare non solo l'interesse del singolo quanto quello generale alla riparazione di eventuali errori giudiziali, privilegiando le esigenze di giustizia rispetto a quelle formali della certezza del giudicato (Cass. V, n. 1478/2000; Cass. III, n. 22061/2010; Cass. II, n. 18765/2018); secondo Cass. V, n. 1478/2000 nessun limite è ricavabile dalle norme sul giudizio abbreviato. È vero che il patteggiamento sul rito consiste in una rinuncia, costituzionalmente legittima perché fondata su una scelta delle parti, al dibattimento e al diritto alla prova e impedisce, anche nella ipotesi di sopravvenienza di nuovi elementi, la trasformazione del giudizio speciale in quello ordinario. È anche vero, tuttavia, che l'opzione non preclude né l'integrazione probatoria in appello, ex officio, né il rimedio straordinario della revisione, non potendosi sacrificare a una scelta di parte i principi fondamentali del processo penale della ricerca della verità reale e della completezza della prova e, quindi, della giusta decisione. Il negozio abdicativo ha effetti endoprocessuali, limitati alle fasi e ai gradi ordinari del giudizio, e ha per oggetto il diritto disponibile della parte a richiedere, ex art 190 c.p.p. l'ammissione di mezzi di prova, ma non può essere proiettato al di là del giudicato, per condizionare o limitare il diritto di chiedere la revisione di una condanna, ritenuta ingiusta. Il principio si ricava dalla natura e finalità della revisione, diretta a realizzare una prevalente esigenza di ordine pubblico che, in quanto fondamento giuridico e costituzionale dell'istituto, non può subire condizionamento alcuno dalla condotta processuale delle parti. Il rimedio straordinario mira a tutelare, cioè, non solo e non tanto l'interesse del singolo, ma quello generale alla riparazione degli errori giudiziari, privilegiando le esigenze di verità e giustizia sostanziale, che assicurano erga omnes la credibilità del sistema, sotto il profilo socio-politico, e, sotto il profilo etico, la giusta reintegrazione dei diritti e della libertà del singolo, su quelle formali del giudicato che garantisce, per mere ragioni processuali, la certezza dei rapporti giuridici nel tempo. Cass. III, n. 22061/2010in motivazione esclude categoricamente che l'ammissibilità della revisione nel caso di giudizio abbreviato trovi una limitazione indiretta nella richiesta dell'imputato che il processo sia definito "allo stato degli atti" nel senso che le "nuove prove" che possono costituire presupposto della domanda di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. non necessariamente devono consistere in prove che l'imputato non avrebbe potuto chiedere con l'integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, c.p.p. La circostanza che l'imputato, seguendo una sua strategia difensiva, abbia in ipotesi rinunciato a subordinare la sua richiesta di giudizio abbreviato all'espletamento di una determinata prova, non gli preclude, dopo la condanna, di far valere in sede di domanda di revisione questa prova, se idonea a dimostrare che l'imputato avrebbe dovuto esser prosciolto ai sensi dell'art. 631 c.p.p. Infatti in generale la nozione di "prove nuove" ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., va intesa in senso ampio in ragione del favor libertatis: tali devono intendersi non solamente quelle "sopravvenute" - e quindi acquisite o rinvenute dopo la sentenza di condanna - ma anche quelle successivamente "scoperte", ossia disvelate, nel senso di non valutate, neppur implicitamente, dal giudicante, ancorché conosciute o conoscibili. Ancora, con altra pronuncia, si afferma nello stesso senso che è non rilevante ai fini in questione la circostanza che il giudizio di primo grado fosse stato concluso con le forma del rito abbreviato, ritenendosi, non determinante la definizione del processo «allo stato degli atti», in quanto l'adesione della parte richiedente all'utilizzo degli elementi probatori contenuti nel fascicolo processuale, non è idonea a determinare una rinuncia alla possibilità di far valere elementi nuovi siano essi sopravvenuti, ovvero, pur preesistenti, non presi in considerazione quale compendio probatorio posto a base del decisum (Cass. VI, n. 10593/2018). Non sussiste preclusione alcuna in capo al condannato di allegare quali «prove nuove», idonee ai sensi dell'art. 630, lett. c), c.p.p., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato, e tantomeno possono assurgere a limite eventuali lacune difensive che hanno impedito che un determinato elemento fosse messo a disposizione del giudice, dato assolutamente estraneo alle finalità proprie dell'istituto del rito abbreviato.

Le sentenze di estinzione del reato o della pena

 Il dettato normativo estende espressamente l'esperibilità della revisione post iudicatum anche alle sentenze per le quali sia stata eseguita la pena o che abbiano ad oggetto pene estinte e ciò essenzialmente perché la causa di estinzione della pena non fa venire meno lo status di soggetto condannato; deve trattarsi però di estinzione della pena e non anche di estinzione del reato dalla quale non derivi alcuna pronuncia di condanna. Sul tema si è espressamente affermato come in tema di impugnazioni, la sentenza di condanna per la quale sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p., a seguito di concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.p., è assoggettabile a revisione, sussistendo l'interesse attuale e concreto del condannato ad esperire il rimedio straordinario a causa della permanenza degli effetti pregiudizievoli che la stessa è in grado di spiegare, in quanto conserva rilevanza ai fini della dichiarazione di abitualità o di recidiva e per l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Cass. III, n. 44519/2019). Fuori da tale ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di ricorrere all'istituto della revisione anche in presenza di estinzione del reato; le S.U. nella già citata sentenza Milanesi (Cass. S.U. n. 6141/2018) hanno espressamente stabilito che la questione controversa della possibilità di impugnazione con revisione non può porsi con riferimento ad altre cause di estinzione del reato, diverse dall'amnistia e dalla prescrizione (le uniche considerate dall'art. 578 c.p.p.). La disciplina dettata dall'art. 578, che contempla la possibilità del giudice penale di decidere sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo penale, mira ad evitare che cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado, ed è, pertanto, tassativamente limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, non potendo quindi essere dilatata in via estensiva o  analogica ad altra causa estintiva, avendo carattere speciale. Ne consegue che, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per altra causa, le statuizioni civili vanno revocate e perciò non vi sarà spazio alcuno per una successiva richiesta di revisione. Proprio in questo senso poiché lo status di condannato è condizione necessaria per l'esperibilità del rimedio si è affermato come sia inammissibile l'istanza di revisione della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, non abbia provveduto in maniera pregiudizievole per l'imputato in ordine alla richiesta di condanna avanzata dalla parte civile (Cass. V, n. 24920/2022); e in applicazione del principio la corte di legittimità nel caso preso in esame ha escluso la possibilità di revisione di una sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del reato maturata prima della data della pronuncia di primo grado omettendo, quindi, di disporre qualsiasi condanna in favore della parte civile.

Sentenze di non luogo a procedere e di applicazione di misure di sicurezza

Nello stesso senso si è affermato che l'istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione esperibile esclusivamente nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con la conseguente esclusione di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere; in virtù del principio di tassatività non sono, pertanto, assoggettabili a revisione le sentenze di applicazione di amnistia, che comportano l'estinzione del reato (Cass. V, n. 15973/2004). Sul tema delle cause di estinzione del reato va rammentato che l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo; deve ritenersi pertanto inammissibile l'istanza di revisione diretta a far valere una causa di estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna, se l'estinzione poteva essere dedotta o rilevata nel processo della sua definizione (Cass. III, n. 2940/1995). Ancora partendo dal presupposto che la revisione richiede quale condizione imprescindibile l'avvenuto accertamento della responsabilità penale si esclude, con valutazione che pare però criticabile, l'esperibilità del rimedio anche contro quella pronunce che abbiano applicato una misura di sicurezza personale per difetto di imputabilità al proposito si è sostenuto come in tema di revisione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 13, comma 1, 24, commi 1, 2, e 4 e 111, comma 7, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnare con richiesta di revisione la sentenza di assoluzione per la non imputabilità dell'imputato, dovuta a vizio totale di mente, con cui sia stata applicata una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale, non comportando tale decisione un accertamento sostanziale della responsabilità penale che si traduca in una sentenza di condanna (Cass. II, n. 47736/2024).

I provvedimenti anteriori al giudizio e di estradizione

Il ricorso alla revisione viene anche negato con riferimento ai procedimenti ante iudicatum, ovvero a tutte le tipologie di decisioni che non hanno come destinatario un "condannato" in tal modo inteso: si pensi, ad esempio, a tutti i provvedimenti emessi in fase cautelare, di rimessione del processo, di consegna per un mandato di arresto europeo e in genere ai provvedimenti in materia di estradizione; tale ultimo aspetto è stato esplorato dalla giurisprudenza di legittimità che ha osservato come la funzione dello istituto della revisione è quella di sanare una contraddizione tra la verità formale contenuta nel giudicato e la successiva verità reale emersa da situazioni che non hanno potuto essere valutate nella sentenza di condanna; la procedura costituisce, pertanto, un rimedio eccezionale per porre fine a una ingiustizia sostanziale che l'ordinamento non può tollerare. Del tutto diverso è la ratio nella procedura di estradizione la cui sentenza non ha la finalità di riconoscere una responsabilità penale e di applicare una sanzione, ma di verificare se la richiesta dello Stato estero, che ha inoltrato la domanda, sia conforme alle previsioni degli accordi internazionali (Cass. III, n. 23982/2011); e per tale fondamentale diversità strutturale si è anche affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non comprende la sentenza favorevole all'estradizione tra i provvedimenti suscettibili di revisione (Cass. VI, n. 29687/2022).

Quanto alle misure di prevenzione il ricorso al rimedio di cui all'art. 629 c.p.p. è precluso e tuttavia, va ricordato che con riferimento ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali, l'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 delinea l'ambito della possibile rilevanza di fatti sopravvenuti ai fini della revoca della misura personale, e l'art. 28 stesso d.lgs. prevede una forma di revocazione della sola decisione definitiva sulla confisca di prevenzione. La disciplina della revisione pertanto trova in materia di prevenzione una disciplina del tutto autonoma con previsione differenziate a seconda che si tratti di misura personale o patrimoniale.

La tassativa previsione dell'art. 629 comporta che la revisione non è esperibile nei confronti dei decreti di archiviazione, di tutte le ordinanze e nei casi in cui l'ordinamento appresti rimedi "speciali" diversi. Essa non è, ancora, esperibile nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere, per le quali gli artt. 434-437 del codice di rito prevedono una forma di impugnazione straordinaria ad hoc - in presenza di una sopravvenuta abolitio criminis - ; nei confronti di sentenze pronunciate da giudici speciali (cfr., con rimedi speciali, artt. 29 e 33 I.  25 gennaio 1962, n. 20 - per quanto riguarda le decisioni della Corte costituzionale - e art. 401 c.p. mil. pace - per quanto riguarda le decisioni dei tribunali militari), nei confronti della sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale.

La revisione della sentenza di patteggiamento

Con tre distinte pronunce le S.U. avevano affermato che è inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. In motivazione si era affermato il principio come corollario della natura della sentenza di patteggiamento, non equiparabile a una pronuncia di condanna, se non nella parte che la giustifica per l'affinità individuabile nel solo punto relativo all'applicazione della pena, osservando anche che sarebbe impossibile riprendere un giudizio ordinario quando il processo si è svolto e concluso senza una plena cognitio e che sarebbe improponibile un "conflitto" tra prove ed elementi che per definizione normativa tali non sono, posto che l'applicazione della pena è disposta, ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. (Cass. S.U. n. 6/1998; n. 7/1998 e n. 8/1998). Proprio al fine di superare tale orientamento che determinava un irragionevole trattamento di sfavore per l'imputato giudicato ex art.444 c.p.p. è intervenuto il legislatore che con la l. n. 134/2003 ha interpolato la norma in commento aggiungendo espressamente il riferimento alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. Sebbene la disposizione normativa non sembra fare residuare dubbi tuttavia la giurisprudenza ha fornito una interpretazione riduttiva del campo applicativo della revisione delle sentenze di patteggiamento con riferimento alla possibilità di fare valere il conflitto di giudicati; in questo contesto si inseriscono quelle pronunce secondo cui è inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore (Cass. VI, n. 29682/2020;Cass. I, n. 4417/2017). Tale ultima pronuncia afferma in particolare che la caratteristica qualificante dell'istituto del patteggiamento, che prevede l'inflizione di una pena all'esito di procedura priva di una ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale secondo le regole valide per il dibattimento o per il giudizio abbreviato, è alla base dell'opinione che esclude la proponibilità del rimedio straordinario della revisione avverso la relativa sentenza, implicante l'espressione di un rinnovato giudizio di merito, fondato sul contrasto tra giudicati. Si è affermato che la sentenza di "patteggiamento" non rientra nel genus "altra sentenza penale irrevocabile", idoneo ad integrare detta ipotesi di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. per i "ristretti spazi cognitivi" e i diversi canoni valutativi di apprezzamento della fondatezza dell'addebito, in cui si muove il giudice del patteggiamento rispetto a quanto è demandato al giudice che proceda con altro rito. La pronuncia afferma espressamente che un argomento contrario non è individuabile nell'inclusione, a seguito della l. n. 134/2003, della sentenza di patteggiamento emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. nel novero delle pronunce soggette a revisione secondo l'elencazione così integrata e contenuta nell'art. 629 c.p.p., riferibile piuttosto agli altri casi di revisione, soprattutto a quelli contemplati alla lett. b) del successivo art. 630. L'estensione del rimedio straordinario alla sentenza di patteggiamento, indicato come problematico sul piano sistematico sia dalla dottrina, che dalla giurisprudenza, non ha inciso sulla natura dell'intervento giudiziale di controllo sul patto negoziato tra le parti e sulla funzione della motivazione della relativa sentenza, che esprime il risultato della verifica, ma non il ragionamento cognitivo sotteso; esso ha comunque effetti meno ampi rispetto alla revisione ordinaria e non può costituire uno strumento per vanificare una decisione chiesta dall'imputato stesso con manifestazione di consenso irrevocabile e condurre a una fase di accertamento dei fatti e della responsabilità, che non si è svolta nel procedimento originario e non può ammettersi nemmeno in sede di revisione (nello stesso senso in motivazione anche Cass. VI, n. 10299/2013). Sul punto esiste però contrasto poiché secondo altri interventi è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (Cass. V, n. 43631/2023; Cass. V, n. 10405/2015). Nella prima di dette pronunce si osserva che per un verso, il riferimento alla sentenza di patteggiamento (e al decreto penale di condanna) introdotto nel corpo dell'art. 629 c.p.p. dall'art. 3 della l. 12 giugno 2003, n. 134 non prevede alcuna limitazione correlata ai casi di revisione, mentre, per altro verso, è proprio la natura ontologicamente "debole" dell'accertamento sotteso alla sentenza di applicazione della pena a rendere più acuta l'istanza di garanzia assecondata dalla revisione, sicché dato normativo e considerazione sistematica convergono nel far ritenere la sentenza di patteggiamento suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati, soluzione quest'ultima che pare decisamente preferibile sol tenendo conto dell'inequivocabile indicazione della norma introdotta dalla riforma del 2003 e della pertanto chiara intenzione del legislatore di superare l'orientamento restrittivo precedentemente esposto dalle S.U. con le decisioni nn. 6, 7 e 8 del 1998. Proprio in questo senso più recentemente si è affermato come è suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del concorrente morale nel delitto di concussione, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, all'esito di giudizio ordinario, del pubblico ufficiale imputato della condotta concussiva, posta l'inconciliabilità tra i fatti accertati nelle due pronunce (Cass. VI, n. 26627/2024).

Bibliografia

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