Codice di Procedura Penale art. 630 - Casi di revisione 1 .

Ignazio Pardo

Casi di revisione1.

1. La revisione può essere richiesta [634]:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile [648] del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata [395 s. c.p.c.], che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate [434], dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti [476-493-bis c.p.] o in giudizio [367-374 c.p.] o di un altro fatto previsto dalla legge come reato [647].

 

[1] La C. cost., con sentenza del 7 aprile 2011, n. 113, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo».

La lett. a ): revisione per contrasto di giudicati

La revisione tradizionale può innanzi tutto essere chiesta quando i fatti posti a fondamento di una decisione definitiva di condanna non possono conciliarsi con quelli accertati in un'altra sentenza penale irrevocabile (Tonini, Manuale, cit., 998). Deve trattarsi quindi di contrasto tra due sentenze irrevocabili entrambe emesse da giudici penali ovvero una dal giudice penale e altra da un giudice speciale.

Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Cass. VI, n. 20029/2014); sul punto si è affermato come in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili deve essere inteso con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Cass. I, n. 8419/2016). Premesso, quindi, che deve trattarsi di vera e propria inconciliabilità di due sentenze che abbiano ricostruito i fatti in modo assolutamente in conflitto tra loro ne deriva che i meri contrasti, le semplici difformità ovvero le argomentazioni diverse non possono rilevare al fine di sostenere una domanda di revisione ex lett. a) dell'art. 630. Ancora si afferma che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Cass. VI, n. 15796/2014). Sul punto va anche ricordato come le situazioni di contrasto non sono definibili in numero chiuso, potendo essere le più varie e non possono ravvisarsi sulla sola base di un contrasto di principio fra due sentenze, ma devono essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza e idonea a scagionare il condannato (Cass. VI, n. 10916/2006). In sostanza la costante interpretazione di legittimità tende ad escludere che il differente esito dei procedimenti riguardanti più soggetti concorrenti nel medesimo fatto possa giustificare il ricorso alla revisione con esito favorevole e ciò perché ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Cass. IV, n. 1515/1999;Cass. V, n. 40819/2005) e ciò essenzialmente perché anche l'accertamento della esistenza del concorso di persone nel reato costituisce l'esito di un giudizio valutativo che, come tale, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. a) (Cass. IV, n. 8135/2001). Sempre sul tema fondamentale del diverso epilogo di procedimenti svolti nei confronti di concorrenti nel medesimo reato si è più recentemente stabilito che non sussiste contrasto fra giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti (Cass. VI, n. 16477/2022). Rilevante diviene invece il contrasto tra giudicati che sia idoneo ad elidere un presupposto della fattispecie a concorso necessario; si è così affermato che è suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui le sentenze di assoluzione dei coimputati, emesse in separati processi con la formula "per non aver commesso il fatto", siano passate in giudicato, laddove gli esiti assolutori abbiano inciso sul numero minimo degli associati, trattandosi di elemento strutturale della fattispecie incriminatrice (Cass. II, n. 40534/2024). Così ricostruito l'istituto appare evidente come il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici; e proprio in applicazione di detto principio la Corte ha escluso il contrasto di giudicati tra la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un imputato e quella di applicazione pena nei confronti del coimputato, rilevando che i fatti posti a base delle due decisioni erano stati descritti dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo in maniera identica e che di essi era stata fornita dai due giudici solo una differente qualificazione giuridica, in un caso affermandosi e nell'altro escludendosi la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio con riferimento alla medesima persona (Cass. VI, n. 15796/2014). Proprio perché la diversa valutazione giuridica non può fondare l'istanza, in una fattispecie in cui l'istanza di revisione riguardava una sentenza di condanna basata su intercettazioni telefoniche ritenute inutilizzabili da una sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di altri coimputati per insussistenza del fatto, si è affermato come l'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna, attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale relativa alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova, operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento (Cass. VI, n. 25110/2009). Va precisato come la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all'art. 464-septies c.p.p., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità, sicché essa non può essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale (Cass. II, n. 53648/2016).

Contrasto di giudicati tra procedimento ordinario e abbreviato

Si tende ad escludere l'inconciliabilità dei giudicati anche nelle frequenti ipotesi di esito differente di separati giudizi fondati su diverse piattaforme probatorie (abbreviato e ordinario); difatti non sussiste contrasto fra giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento a un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Cass. VI, n. 16477/2022). Se quindi due diversi giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identica nei due processi la richiesta di revisione non ha fondamento (Cass. VI, n. 12030/2014). Ancora, si è ritenuto che non rientra tra i casi di revisione, non integrando, in particolare, un contrasto di giudicati, l'ipotesi in cui il giudice di secondo grado si sia pronunciato su punti non inclusi nelle censure dell'appellante, violando il principio devolutivo, trattandosi di un vizio della sentenza che può essere fatto valere mediante l'ordinario ricorso per cassazione (Cass. III, n. 26208/2019).

Conflitto di giudicati e partecipazione ad associazioni mafiose

Quanto al contrasto tra sentenze diverse in tema di partecipazione alla medesima associazione criminale l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili in relazione al reato di associazione per delinquere deve essere intesa con esclusivo riferimento ai casi in cui i fatti storici allegati a sostegno dell'imputazione associativa siano negati in un caso e riconosciuti nell'altro (Cass. II, n. 18209/2020); in questo senso si è affermato che ricorre l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 630 c.p.p. quando a una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di associazione per delinquere (nella specie, finalizzata allo spaccio di stupefacenti) sia seguita altra sentenza irrevocabile che assolva ulteriori imputati dall'identica imputazione per insussistenza del fatto, dovendosi riconoscere un'effettiva incompatibilità fra i fatti stabiliti a fondamento delle due decisioni (Cass. VI, n. 695/2013) ovvero che in tema di revisione, il fatto dell'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso posto a fondamento della sentenza di condanna, o di applicazione della pena, nei confronti di un associato, non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva, "perché il fatto non sussiste", tutti gli altri imputati della stessa associazione; difatti l'esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione richiesto dalla legge implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione (Cass. I, n. 43516/2014;Cass. II, n. 24324/2022).

Quanto al contrasto tra sentenza ordinaria e sentenza di patteggiamento si rinvia al commento dell'art. 629.

I casi di cui alla lett. b ): condanna fondata su una questione pregiudiziale accertata in una decisione successivamente revocata

 La revisione può essere chiesta se la decisione irrevocabile di condanna era fondata su una questione pregiudiziale accertata in una sentenza definitiva che è stata successivamente revocata; il testo normativo richiama la decisione nell'ambito del separato procedimento civile o amministrativo di una delle questioni pregiudiziali previste dagli artt. 3 e 479 dello stesso codice di rito e secondo i quali qualora le decisione sull'esistenza del reato dipende dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale può disporre la sospensione del procedimento. Si assume quindi che definito il giudizio civile o amministrativo con autorità di cosa giudicata, la questione pregiudiziale sia stata fatta valere nel giudizio penale ripreso dopo la sospensione e concluso con la condanna dell'imputato; in tali casi ove intervenga successivamente la revoca della sentenza civile o amministrativa che abbia deciso la questione pregiudiziale poiché la valutazione del giudice penale è stata basata su un presupposto poi rivelatosi fallace sussiste la condizione per richiedere la revisione del processo penale ai sensi della lett. b) dell'art. 630. Al proposito la dottrina ha fatto gli esempi della condanna per il reato di bigamia cui segua la dichiarazione in sede civile della nullità di uno dei matrimoni ovvero della condanna per il reato di bancarotta quando segua la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento (Tonini, Manuale cit. 998).

In giurisprudenza il caso è stato affrontato nel vigore del vecchio codice di rito affermandosi che poiché l'accertamento della qualità di fallito costituisce una questione pregiudiziale di stato personale ai sensi dell'art. 19 c.p.p., qualora successivamente alla condanna per bancarotta sia revocata in sede civile la sentenza dichiarativa del fallimento, si configura l'ipotesi di revisione prevista dall'art. 554, n. 2, c.p.p., in quanto con la revoca della dichiarazione di fallimento viene meno la sussistenza del reato (Cass. V, n. 787/1982).

Il caso previsto dalla lett. c ): la scoperta o sopravvenienza di nuove prove

 L'impostazione dottrinale assolutamente maggioritaria ha teso ad includere nel novero delle c.d. prove nuove sia quelle emerse successivamente al giudicato che le prove pur preesistenti ma solo dopo la condanna prodotte (Spangher, voce Revisione, 1997, 135; Peroni Modelli probatori e nozione di novum nel giudizio di revisione: un rapporto da ridefinire, 1994, 28) tema questo introdotto lucidamente da quella affermazione secondo cui “importa poco che qualcosa figuri negli atti se il giudice l'ha ignorato” (Cordero, Procedura penale, 2012, 1218).

  Secondo le S.U. per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), c.p.p. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Cass. S.U. n. 624/2001). In motivazione la Corte procede a un approfondimento semantico rilevando come: decisivo diviene, allora, il richiamo al concetto di sequenza probatoria, concepita come l'insieme delle componenti, analizzate nella prospettiva della "staticità" che, nella loro successione, intervengono a costituire il fenomeno probatorio. L'elemento di prova si presenta allora come quel dato che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzato dal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale; il soggetto o l'oggetto da cui può derivare al procedimento almeno un elemento di prova è la fonte di prova che, a sua volta, può essere tanto personale (come nel caso del testimone) quanto reale (come nell'ipotesi del documento). La stessa pronuncia (S.U. n. 624 cit.) segnala come la giurisprudenza avesse già battuto una diversa strada nella definizione del concetto di novità della prova, subito osservando che, il favor revisionis rilevabile dal contesto complessivo dell'art. 630, lett. c), è una norma che non richiede più che le nuove prove debbano rendere "evidente" che il condannato deve essere assolto, ma semplicemente che siano idonee a condurre a una simile conclusione.

Le prove non conosciute o apprezzate

E allora prove nuove sono anche quelle che non sono state conosciute e apprezzate dal giudice, perché tali prove, lungi dal consentire una inammissibile rivalutazione delle acquisizioni probatorie del giudizio di cognizione, concorreranno alla dimostrazione della innocenza dell'imputato insieme alle prove già valutate. Una linea proseguita da numerose pronunce le quali hanno osservato che il fenomeno della sopravvenienza o della scoperta di nuove prove si realizza quando ci si trovi in presenza di elementi che, per qualsiasi ragione, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che, qualora apprezzati, da soli o insieme agli altri già emersi, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato. A parte l'anacronismo scaturente (peraltro in modo apparentemente inconsapevole) dalla reintroduzione del concetto di "evidenza", bandito dal codice del 1988, la ratio decidendi di tali sentenze sembra collegarsi alla linea maggiormente permissiva che indica quale condizione minima perché venga integrato il requisito della novità la mancata valutazione della prova da parte del giudice della cognizione. La linea interpretativa ora ricordata viene proseguita col riconoscimento che la forza espansiva all'espressione "prove nuove", di cui all'art. 630, lett. c), deriva da alcune differenze lessicali esistenti in detto precetto, nel quale l'aspetto valutativo viene maggiormente posto in luce dalle Relazioni all'attuale codice e al Progetto del 1978, da una sistematica lettura di alcune disposizioni del codice di rito (art. 629, con riferimento al decreto penale di condanna, artt. 643 e 637), dall'interesse pubblico al prevalere della realtà sostanziale sull'accertamento erroneo cristallizzato nel giudicato e al permanere del principio del perseguimento di un risultato di conoscenza dei fatti (art. 507) rispetto a un rigido formalismo e a regole poste per salvaguardare "il gioco delle parti"; pertanto, l'ampia nozione di prova nuova consente di relazionare anche tale attributo di qualificazione nel caso in cui il giudice non abbia valutato neppure implicitamente e non abbia conosciuto una prova, sempre che non si tratti di una prova dichiarata inammissibile o ritenuta superflua, pure per tardiva proposizione, giacché in queste ipotesi la prova è stata valutata e avverso un simile provvedimento sono esperibili soltanto le impugnazioni ordinarie. Quindi, per prove nuove devono intendersi quelle che, anche se preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o no dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione, prescindendosi, anche qui, da ogni giudizio circa l'imputabilità alla parte interessata dell'omessa conoscenza giudiziale; il requisito della novità dipende unicamente dal fatto che le prove abbiano o no formato oggetto di un precedente apprezzamento giudiziale, restando irrilevante la loro avvenuta acquisizione agli atti del processo. Anche in quest'ultimo caso - al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte - l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudizio contenuto nel giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che il giudice non aveva inizialmente valutato (Cass. S.U., n. 624/2021).

Segue . Casistica positiva

Vengono innanzi tutto in rilievo le prove dichiarative e cioè gli elementi ricavabili da dichiarazioni di testimoni, di imputati di reato connesso ovvero di coimputati che, per il loro contenuto, siano idonee a disarticolare il giudizio di responsabilità.

Nuove prove dichiarative

In questo contesto si è affermato che le dichiarazioni testimoniali, dedotte quali nuove prove, devono risultare idonee, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costrutto accusatorio (Cass. II, n. 15652/2019) ovvero che le testimonianze devono avere natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale (Cass. IV, n. 24291/2005); inoltre la dichiarazione liberatoria di un coimputato, pur se assoggettata alla speciale regola di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., può determinare - considerata unitamente alle prove poste a fondamento del giudicato di condanna - una decisiva incrinatura del quadro probatorio complessivo e pertanto può legittimamente essere posata a fondamento della richiesta di revisione (Cass. VI, n. 13474/2010); quanto alle dichiarazioni liberatorie di soggetti che rientrano nel novero dei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., coimputati e imputati di reato connesso, sulle quali sia basata la richiesta di revisione, le stesse soggiacciono alla regola della conferma dell'attendibilità prevista dalla suddetta norma attraverso l'individuazione di riscontri esterni e ciò perché, sotto il profilo della valenza probatoria, non è dato distinguere tra dichiarazioni liberatorie e dichiarazioni accusatorie (Cass. I, n. 2927/1996); in questo stesso contesto, quindi, si è ritenuto ammissibile l'istanza di revisione conseguente a una nuova prova che mette in discussione l'attendibilità di una chiamata di correo, quando si contesta la reale esistenza di un fatto storico che ha rappresentato il riscontro esterno alle dichiarazioni del chiamante (Cass. V, n. 53236/2018).

Altre categorie di prove nuove

In termini sempre affermativi si è fatto riferimento quale prova nuova, ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. alla sentenza civile, mai acquisita, né valutata, neanche implicitamente, nel processo penale, costitutiva di effetti giuridici idonei a incidere sui presupposti del reato, senza che sia necessaria la sua irrevocabilità (Cass. I, n. 14792/2022); quanto alle condizioni di procedibilità si è affermato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio e acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini della decisione, rientra nel concetto di "prova nuova" (Cass. VI, n. 24435/2020) e che costituisce "prova nuova", quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita, ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile (Cass. V, n. 8997/2022); ancora in senso ampiamente favorevole al reo si è affermato che costituisce prova nuova, rilevante ai fini della revisione della sentenza di condanna (nella specie per il reato di diffamazione a mezzo stampa), la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, emessa dalla Camera dei deputati dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa (Cass. V, n. 1756/2004) e naturalmente l'alibi successivamente accertato (Cass. I, n. 6359/1993).

Segue . Casistica negativa

Procedendo ad analizzare gli elementi cui si è negata la valenza di prova nuova rilevante ex art. 630, lett. c), c.p.p. vengono in rilievo quelle affermazioni secondo cui la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., dovendo essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (Cass. VI, n. 36804/2021); la valutazione di attendibilità della persona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta (Cass. III, n. 23967/2023); in termini analoghi il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Cass. V, n. 5217/2020) ovvero che il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione (Cass. II, n. 2151/2020).

La ritrattazione

Analogamente non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d'accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione (Cass. IV, n. 29952/2020e ancheCass. III, n.5026/2010;Cass. II, 15013/2006); tale ultima pronuncia chiarisce su tale tema assai frequente e dibattuto che si deve escludere che integri una nuova prova ai sensi dell'art. 630 del codice di rito, lett. c) la semplice ritrattazione, o la modifica delle dichiarazioni rese da un testimone, dal momento che non è consentito dalla norma rimettere in discussione l'efficacia del giudicato in virtù di una tardiva, apodittica e ingiustificata ritrattazione, non accompagnata dalla benché minima spiegazione delle ragioni che avrebbero determinato la precedente affermazione; sempre in tema di prove dichiarative si è affermato ancora che nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (Cass. III, n. 14547/2022).

Segue. altri elementi non integranti prova nuova

Con riferimento poi ad altri elementi del reato si è ancora affermato che deve escludersi che la disciplina della revisione consenta di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e "sfuggite" al controllo della Cassazione, non potendosi intendere la "novità" della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato (Cass. S. U., n. 6019/1993); né del resto può essere fatta valere come ipotesi di revisione la inutilizzabilità sopravvenuta delle intercettazioni poste a fondamento della decisione derivante dal mutamento giurisprudenziale di cui alle S.U. "Cavallo" del 2019, successivo all'irrevocabilità della sentenza, trattandosi del risultato di un'evoluzione esegetica, conducente a una rivalutazione delle prove già assunte, inidoneo a travolgere il giudicato (Cass. VI, n. 19429/2022); ancora non costituisce "prova nuova" rilevante la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela (Cass. VI n. 34475/2024); e ancora si è ricordato come ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p., la legge sopravvenuta si applica ai reati commessi in precedenza se contiene disposizioni più favorevoli all'imputato, tranne che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Pertanto, la legge sopravvenuta più favorevole al reo non costituisce elemento nuovo di prova ex art. 630, lett. c) per stabilire se sia ammissibile la revisione (Cass. V, n. 388/1993); infine non costituisce prova nuova, il decreto di archiviazione, in quanto decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini (Cass. II, n. 2933/2021).

Segue . La prova scientifica

In dottrina si è sottolineato come il progresso scientifico sia in grado di misurare oltre lo spazio temporale limitato del processo il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato (Aprile, Nuova prova scientifica e revisione della sentenza di condanna nella giurisprudenza di legittimità, 2011, 1187; Canzio, La revisione del processo: gli effetti del sopraggiungere di nuove prove rese possibili dal progresso scientifico, 2010, 125); il dibattito ha approfondito il tema della possibilità che nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, pur incidendo su un tema già oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria siano tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. A tal proposito la stessa dottrina (Aprile, cit., 1193) ha parlato di un pentalogo di regolae iuris destinate al giudice della revisione e secondo le quali il giudizio sulla rilevanza, idoneità dimostrativa e decisività della prova tecnico scientifica richiesta in sede di revisione deve articolarsi in cinque distinti momenti: a) l'apprezzamento della novità del metodo introdotto; b) la valutazione della sua scientificità; c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo; e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta.

La giurisprudenza si è sostanzialmente adeguata a tali considerazioni affermando ripetutamente che possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Cass. V n. 10523/2018;Cass. IV, n. 28724/2021;Cass. V, n. 2982/2009,); conseguentemente è divenuto centrale il tema dell'accertamento peritale e si è pertanto affermato che in tema di revisione una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati (Cass. VI, n. 34531/2013;Cass. V, n. 14255/2013). Nell'esplicazione di tali criteri oltre tipico caso della perizia sul DNA che possa rilevarsi idonea a scagionare l'accusato definitivamente condannato sulla base di elementi diversi, sono state ritenute rilevanti una perizia fondata sulla metodologia IAT e TARA, volta a scandagliare la capacità mnemonica di un teste (Cass. V, n. 14255/2013), una perizia sugli esiti di uno "stub" da effettuarsi sulla base della metodica, nuova e successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dello "spettro di microanalisi” (Cass. VI, n. 34531/2013), una consulenza di parte attuata con metodologia MMPI-2 e Millon Clinical Multiaxial Inventory III non disponibile nel corso del processo e tale da consentire una valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto all'epoca dei fatti, utile ai fini del riconoscimento del vizio di mente (Cass. V, n. 2982/2009), una consulenza ematologica disposta dal P.M. in altro processo (Cass. n. 1976/1997). Viceversa non costituisce prova scientifica nuova, quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza (Cass. III, n. 31309/2019); e così si è negata fondatezza alla domanda di revisione fondata anche su nuovi studi di tipo epidemiologico sul nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza di carcinoma polmonare; ovvero il riversamento in HD ad alta definizione del contenuto di un CD contenente un filmato dei fatti, in quanto tale tecnologia ad alta definizione era già operativa ai tempi del processo definitosi con la sentenza oggetto dell'istanza (Cass. IV, n. 28724/2021).

La lett. d ) dell’art. 630: condanna determinata da falsità in atti o in giudizio o da altro fatto previsto dalla legge come reato

L'interpretazione dottrinale, premesso che tale norma consente di ricorrere alla revisione quando risulti che la condanna trovi fondamento su una condotta o un elemento documentale che è frutto di reato o che è esso stesso un illecito penale (Aprile, Le impugnazioni penali, 2004, 276) sottolinea come l'ampiezza del dettato normativo dilata oltremodo i confini della previsione con un'indicazione solo virtualmente tassativa (Marchetti, in Spangher, Trattato di procedura penale, vol. V, 948).

 In giurisprudenza si è sottolineato come non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere a un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito (Cass. V, n. 40169/2009). Nello stesso senso allorquando l'istanza sia fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione testimoniale e l'ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto, si afferma che spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattazione (Cass. III, n. 4960/2007) E pertanto se è vero che la falsità del testimone - dedotta come motivo di revisione - andrebbe documentata mediante la sentenza irrevocabile di condanna che l'abbia accertata, non essendo il procedimento di revisione finalizzato all'individuazione di responsabilità di terzi, è anche vero che quando l'ipotizzato delitto di falsa testimonianza è estinto da prescrizione ovvero da amnistia, l'interesse, principale, all'accertamento della verità sostanziale prevale su quello, secondario, relativo all'accertamento della responsabilità formale del terzo, che in tal caso potrà formare oggetto di indagini incidentali in sede di revisione (Cass. I, n. 1925/1991).

Inquadramento

Quale azione di annullamento finalizzata alla rescissione della sentenza definitiva la revisione opera nei soli casi determinati dalla legge che vengono distinti nelle quattro ipotesi contemplate dall'art. 630. In tutte le situazioni delineate dalla norma sopraggiunge al giudizio concluso con la sentenza di condanna un elemento di “novità” che deve essere di pregnanza tale da demolire il giudicato. La dottrina ha sottolineato come nella revisione il solo errore che può essere corretto investe il fatto con riguardo alla condotta, al nesso causale, all'evento, nonché all'attribuzione soggettiva di colpevolezza e di imputabilità. Errore sul fatto, dunque, che si contrappone ad errore di diritto e l'errore rilevante è solo quello intervenuto nella ricostruzione storica del fatto di reato (Tonini, Manuale cit.996).

La giurisprudenza ha sin dall'applicazione della norma del codice di procedura penale del 1989 sottolineato come la revisione sconsacra il mito della cosa giudicata per esigenze di verità e di giustizia reale e, tuttavia, non è un mezzo di riparazione della sentenza che abbia fatto malgoverno del diritto o del fatto, perché tutto ciò è definitivamente coperto dalla verità formale del giudicato - e non è ammissibile una riconsiderazione del diritto o del fatto se non attraverso le impugnazioni ordinarie - ma è un mezzo con il quale si risolve la contraddizione tra questa verità formale e la successiva verità reale emersa da situazioni nuove, non valutate nella sentenza, e che ne denunciano l'ingiustizia, smentiscono cioè in modo evidente la presunzione di verità che l'assiste (Cass. III, n. 12320/1994).

Bibliografia

Callari, La revisione “parziale” della condanna irrevocabile tra assetto tradizionale e sfide della “modernità” giuridica, Giur. Cost. 2019, 529; Casiraghi, La rescissione del giudicato: molte questioni interpretative sul tappeto, Riv. it. dir. e proc. pen., 2018, 207; Logli, Riflessi processuali del caso Contrada, Riv. it. dir. e proc. pen., 2018, 239.V. art. 629.

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