Codice di Procedura Penale art. 631 - Limiti della revisione.

Ignazio Pardo

Limiti della revisione.

1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda [634], essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 5311.

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[1] La Corte cost., con sentenza 5 luglio 1991, n. 311, nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 566 2 c.p.p. 1930, ha affermato «che, anche nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme del vecchio rito, l'art. 479, secondo capoverso, del codice abrogato non può trovare applicazione, dal momento che le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal nuovo codice». Ne consegue che «la situazione di insufficienza di prove circa la commissione del fatto, accertata nel giudizio di rinvio, non può che determinare l'assoluzione con la corrispondente formula prevista dall'art. 530, non diversamente da ciò che sarebbe avvenuto ove il procedimento di revisione fosse stato celebrato con l'osservanza delle norme previste dal nuovo codice di rito». V. al riguardo anche l'art. 254 trans.

Inquadramento

La norma prevede che gli elementi posti a fondamento dell'istanza devono essere idonei a determinare una pronuncia di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità, una sentenza di assoluzione o di non doversi procedere per estinzione del reato. In dottrina si è precisato che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531, e cioè perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o si trattava di persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione. L'art. 631 rinviandolo all'art. 530, ne ricomprende anche i commi 2 e 3; pertanto il giudizio di revisione è ammesso anche se può semplicemente ipotizzarsi che al suo esito si manifesti un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato (Tonini, Manuale, 997). La revisione è prevista anche ad espiazione di pena esaurita e nei confronti dei condannati defunti; la sua funzione è dunque non soltanto di restituire la libertà, ma anche la dignità all'innocente erroneamente giudicato colpevole in via irrevocabile. Altri autori in più recenti commenti hanno criticato i limiti imposti alla proponibilità del rimedio straordinario in relazione alla impossibilità di ottenere una condanna per un reato meno grave o  una pena minore; si è così sottolineato come una spinta nel senso dell'introduzione di un rimedio straordinario che consenta anche la revisione in melius del trattamento sanzionatorio verrà, nel prossimo futuro, dai vincoli convenzionali (Gialuz, in Giarda-Spangher, Codice di procedura penale commentato, 2023, 7621).

La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato come Il carattere straordinario dell'impugnazione in esame e la sua attitudine a superare il giudicato giustifichino i suoi limiti di ammissibilità; l'istituto è, infatti, finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali risulta che la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele nell'intento di contemperarne la finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e alla stabilità delle situazioni giuridiche e alla intangibilità delle pronunce giurisdizionali di condanna che siano passate in giudicato (Corte cost. n. 28/1969en. 128/2008). La giurisprudenza di legittimità oscilla tra affermazioni che fanno riferimento al totale ribaltamento della pronuncia di condanna ad altre che si richiamano alla previsione del ragionevole dubbio, con l'evidenza che il parametro appare differente e così, per converso, diversa la pregnanza dell'elemento dedotto in sede di istanza di revisione; nel primo senso si è affermato che in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Cass. II, n. 18765/2018); nel secondo, si stabilisce che ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. V, n. 34515/2021;Cass. V, n. 24070/2016;Cass. V, n. 24682/2014). L'istanza è proponibile anche in relazione a uno solo dei reati ritenuti in continuazione; difatti in tema di revisione, non costituisce causa di inammissibilità dell'istanza di revisione il fatto che la stessa sia diretta ad ottenere il proscioglimento del condannato per uno soltanto dei delitti a lui attribuiti e unificati nella sentenza con il vincolo della continuazione (Cass. VI, n. 40685/2006).

L'esclusione della revisione a fini diversi dal proscioglimento

Qualsiasi altra possibilità alternativa viene esclusa; e cioè non è mai possibile accedere alla revisione al fine di ottenere la condanna per un reato meno grave ovvero l'inflizione di una pena minore (Cass. VI, n. 12307/2007;Cass. I. n. 19342/2009; Cass. VI, n. 41212019); e sul punto la giurisprudenza ha anche fugato i dubbi di costituzionalità sottolineando la rilevanza del giudicato; in questo senso si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. per violazione degli artt. 3,24,27, comma 3 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti oggettivi alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all'esigenza di attuare un bilanciamento tra il favor innocentiae e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato (Cass. III, n. 18016/2019); analogamente, si è stabilito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p., in relazione agli artt. 3,24,27 e 111 Cost., 6 e 13CEDU, nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento e giustificato che sia il solo legislatore a individuare i limiti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria (Cass. VI, n. 25591/2020). Esclusa la possibilità di ricorrere alla revisione per tali ipotesi si è anche stabilito (Cass. I, n. 20470/2015) come è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante. Ancora non è ammissibile la richiesta di revisione proposta in base ad elementi idonei, ove accertati, a determinare non il proscioglimento del condannato, ma il riconoscimento a suo favore del vizio parziale di mente (Cass. I, n. 23927/2007); del pari in sede di giudizio di revisione, non è rilevabile la sopravvenuta applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis, c.p., novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, avendo natura sostanziale, presuppone una regiudicanda "aperta" e non può operare, quindi, con riguardo a sentenza relativa a una richiesta di revisione, trattandosi di istituto destinato a rimuovere il giudicato in ipotesi espressamente tipizzate, rispetto alle quali non rilevano le modifiche normative sopravvenute (Cass. II, n. 50427/2023); infine, è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma solo alla revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (Cass. II, n. 3853/2021).

Il parametro della revisione della sentenza di patteggiamento

Ammessa la possibilità di ricorrere all'istituto della revisione anche per la sentenza di patteggiamento (v. commento sub art. 629) si è però sottolineato nell' interpretazione giurisprudenziale come l'istanza, in tali casi, debba essere valutata alla luce del particolare parametro per ottenere il proscioglimento a fronte di una richiesta concordata di applicazione penale e cioè con riguardo all'evidenza della prova dell'innocenza richiesta dalla disciplina dell'art. 129 c.p.p.; in questo senso si afferma che la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 c.p.p. sì come applicabile nel patteggiamento (Cass. VI, n. 5238/2018); in termini analoghi si è anche affermato che la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità (Cass. IV, n. 26000/2013). Le prospettive di incostituzionalità di tale interpretazione sono state espressamente respinte perché è inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, nella interpretazione che, per simmetria, impone di valutare le prove nuove o sopravvenute secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, c.p.p. propria del patteggiamento, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione (Cass. V, n. 12096/2021).

Bibliografia

V. art. 629.

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