Codice di Procedura Penale art. 636 - Giudizio di revisione.

Vincenzo Tutinelli

Giudizio di revisione.

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.

2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione [168 att.].

Inquadramento

Verificata l'ammissibilità della domanda di revisione il presidente della Corte di appello emette la citazione a giudizio e ne dispone la notificazione ai sensi dell'art. 601 c.p.p., norma dettata in tema di atti preliminari al giudizio di appello. Il combinato disposto delle suddette norme e le modifiche introdotte al giudizio di appello dal d.lgs. n. 150/2022 c.d. riforma Cartabia e anche al citato art. 601 possono determinare alcune perplessità circa le modalità di svolgimento del procedimento di revisione; difatti il riferimento all'intero testo del 601 comporta che anche in caso di citazione per il giudizio di revisione dinanzi la Corte di appello individuata ex art. 633, comma 1, c.p.p. devono essere applicate le disposizioni in tema di udienza partecipata o cartolare. In questo senso la corte potrà innanzi tutto già indicare nella citazione che l'udienza si svolgerà con la partecipazione delle parti, procedura, questa, che appare certamente più che opportuna e consona alla particolare delicatezza della fase instaurata da una domanda di revisione che ha già superato il vaglio preliminare di ammissibilità. In ogni caso ove non sia la Corte di appello a disporre la partecipazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 601 le parti potranno chiedere l'udienza partecipata nel termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del decreto. L'eventuale presenza nel giudizio di cui si chiede la revisione della parte civile, del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria impone anche la citazione degli stessi.

La dottrina ha osservato come sia da escludere l'applicabilità di quelle norme inconciliabili con il tipo di giudizio e con la funzione tipicamente revocatoria straordinaria del rimedio (Dean, La revisione, 107, Marchetti, in Spangher, Trattato, 980); sotto questo profilo si è affermato non trovare applicazione le norme in materia di questioni preliminari, in tema di immediata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (Spangher, voce Revisione, 141), quelle riferibili alla modifica dell'imputazione e alla contestazione di circostanze aggravanti e fatti nuovi , dovendo necessariamente il giudizio tenere conto del precedente giudicato che costituisce il perimetro indispensabile di riferimento.

Riproponendo argomenti già esposti sub commento dell'art. 634 c.p.p. la giurisprudenza ha affermato che:

- la Corte di appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Cass. III, n. 43573/2014);

- la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 c.p.p., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 c.p.p. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 c.p.p. (Cass. III, n. 14955/2024).

Con una importante decisione (Cass. I n. 12081/2000), la Corte di legittimità ha affermato che nel giudizio di revisione promosso da taluno che sia stato condannato sulla base di una chiamata in correità, legittimamente viene citato, avuto riguardo alla possibile operatività dell'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p., anche il chiamante in correità nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva. La citazione di costui, non potendo egli assumere veste di testimone a cagione del divieto posto dall'art. 197, comma 1, lett. a), c.p.p., deve necessariamente avvenire con le forme previste per gli imputati. In sostanza con la suddetta decisione la giurisprudenza ha teso a sottolineare la piena applicabilità dell'effetto estensivo anche nella fase della revisione con la conseguenza che in caso di concorso di persone nel reato cui sia seguita una decisione irrevocabile di condanna di più soggetti, l'istanza di revisione proposta da uno di essi per motivi non esclusivamente personali impone la citazione anche degli atri concorrenti, essendo certamente prospettabile l'effetto previsto dl comma 1 dell'art. 587 c.p.p. Ancora si segnala come sia stato affermato (Cass. III, n. 15402/2016) che nella c.d. fase rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo così che affetta da nullità la decisione della Corte di appello che, dopo aver disposto la citazione del condannato, ha dichiarato, con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta di revisione sulla base di una valutazione meramente cartolare delle nuove prove dedotte, senza procedere ad alcuna assunzione delle stesse. In contrasto con tale decisione si pone invece quella statuizione secondo cui la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione EDU, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte EDU - per cui il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale - non può trovare applicazione nel giudizio straordinario di revisione basato sull'esistenza di nuove prove, in considerazione della assenza sia di una precedente decisione assolutoria, sia di una nuova, diversa e peggiorativa valutazione dello stesso materiale probatorio; e in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la pronuncia del giudice di merito che, nel decidere sulla richiesta di revisione, aveva proceduto alla valutazione cartolare della idoneità delle nuove prove dichiarative addotte, da sole o insieme agli altri elementi già raccolti, a condurre al proscioglimento del condannato (Cass. VI, n. 51595/2016).

Bibliografia

V. sub art. 629.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario