Codice di Procedura Penale art. 637 - Sentenza.Sentenza. 1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528. 2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna [533 s.] o il decreto penale di condanna [460] e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo [529-531]. 3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. 4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali [592] e, se è stata disposta la sospensione [635], dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. InquadramentoPer espressa previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 637 c.p.p. alla delibazione della sentenza si applica, innanzi tutto, la disciplina prevista dall'art. 525 del codice di rito in tema di immediatezza della deliberazione e obbligo a pena di nullità che alla stessa concorrano gli stessi giudici che “hanno partecipato al dibattimento”. L'espresso richiamo impone pertanto considerare la possibilità che disposta l'apertura della fase di assunzione delle prove nel procedimento di revisione, dopo la citazione delle parti, nel corso del procedimento il collegio muti composizione a seguito della sostituzione di uno o più dei suoi componenti. La questione, lungi dall'essere meramente teorica, è stata già affrontata dalla giurisprudenza che ha affermato come il principio generale di immutabilità del giudice, stabilito dall'art. 525, comma 2, c.p.p., è applicabile anche al giudizio di revisione, in quanto espressamente richiamato dall'art. 637, comma 1, stesso codice; e nel caso preso in esame da detta pronuncia la S.C. ha annullato il provvedimento conclusivo del giudizio, non deliberato de plano ai sensi dell'art. 634 c.p.p., ma all'esito di dibattimento snodatosi in più udienze, anche istruttorie, con numerosi mutamenti dei magistrati componenti il collegio giudicante (Cass. I, n. 5401/2000). Posta tale premessa, del resto emergente dal testo della norma, ne deriva però che vanno richiamati i principi stabiliti dalle S.U. nella nota sentenza Bajrami, oltre che i successivi interventi di riforma sul punto, applicabili anche al caso della revisione quando, disposta la citazione delle parti e assunte prove dichiarative nel corso del procedimento, il collegio subisca poi successive modificazioni; con la pronuncia delle S.U. citata si era affermato che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Cass. S.U., n. 41736/2019). Dopo accesi dibattiti e confronti anche con l'avvocatura, il regime risulta mutato a seguito dell'introduzione, per effetto del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), del comma 4-ter dell'art. 495 secondo cui «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze». La riforma suddetta per la sua natura di previsione generale deve ritenersi applicabile anche al caso del mutamento della composizione del collegio di appello che abbia proceduto in sede di revisione; in tali casi, pertanto, ognuna delle parti che vi abbia interesse, difesa dell'imputato, della parte civile o procuratore generale, potrà chiedere la rinnovazione della prova dichiarativa già assunta in sede di revisione dinanzi al collegio diversamente composto a meno che l'esame non sia stato videoregistrato; in tale ultimo caso il nuovo collegio potrà respingere la richiesta. Va precisato che per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 93-bis dello stesso d.lgs. n. 150/2022 la disposizione di cui al comma 4-ter dell'art. 495 c.p.p. non si applica «quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023». Ciò significa che per eventuali casi di mutamento del collegio del giudice della revisione in cui l'esame in contraddittorio era già avvenuto anteriormente tale data continuano a trovare applicazione i già citati principi della pronuncia S.U. Bajrami. Anche alla deliberazione della sentenza di revisione si applica il comma 3 dell'art. 525 c.p.p. che prevede la possibilità di sospensione della decisione da parte del collegio già ritiratosi in camera di consiglio quando sia assolutamente necessario da disporsi con ordinanza. Privi di problematiche particolari si rilevano i richiami agli artt. 527 e 528 c.p.p. La valutazione delle prove utilizzabili ai fini della decisioneViceversa il richiamo contenuto nell'art. 637 c.p.p. all'art. 526 del codice di rito che detta i criteri circa l'utilizzabilità delle prove ai fini della decisione stabilendo che il giudice non può utilizzare prove diverse da quelle acquisite legittimamente nel dibattimento, va letto in combinato disposto con la specifica disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 637 c.p.p. secondo cui: «Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio». Il giudice della revisione incontra un preciso limite rispetto all'ordinario canone del libero convincimento sancito dall'art. 192 del codice di rito e ciò perché, ai fini della salvezza del giudicato, il legislatore ha espressamente previsto che il proscioglimento dell'imputato non può essere fondato sulla sola rivalutazione delle prove acquisite nel giudizio definito con la sentenza di condanna, imponendosi invece, un apporto conoscitivo dell'elemento di novità sia esso costituito da una prova o dalla decisione definitiva in contrasto, tale da determinare il ribaltamento della precedente affermazione di responsabilità. La giurisprudenza ha chiarito come la disposizione del comma 3 dell'art. 637 c.p.p. esclude che il giudizio di revisione possa assumere i connotati di una decisione di annullamento del precedente giudicato; si è così affermato (Cass. VI, n. 14591/2007) che in tema di revisione, quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna. Proprio facendo applicazione dello stesso principio che esclude la possibilità di annullamento delle prove precedentemente assunte, altra pronuncia (Cass. II, n. 35399/2019) ha ritenuto che correttamente il giudice della revisione, a fronte di nuove prove testimoniali offerte dal condannato, ne avesse valutato innanzitutto l'affidabilità e, dopo averla esclusa, avesse logicamente preso atto della capacità delle prove preesistenti di sorreggere l'affermazione di responsabilità del predetto. Più recentemente sempre in termini analoghi è stato affermato che in tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità (Cass. III, n. 32769/2024). Altre pronunce sottolineano l'obbligo di motivazione incombente sul giudice della cd. fase rescissoria che ha l'obbligo di fornire adeguata giustificazione logica dell'esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto, deve indicare i motivi per i quali le "prove nuove" dedotte nel giudizio sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna (Cass. V, n. 43565/2019). Ciò che rileva, quindi, ai sensi del comma 3 dell'art. 637 in commento è il dovere di valutazione congiunta e comparativa perché la valutazione giudiziale delle nuove prove non può prescindere dal complesso degli elementi - processualmente utilizzabili - già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna, con la conseguenza che, qualora l'acquisizione di queste ultime non abbia disarticolato il ragionamento seguito dai primi giudici, ma lo abbia anzi confermato, è ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza oggetto di ricorso (Cass. V, n. 38276/2016). Va segnalato ancora il mancato richiamo dell'art. 521 c.p.p. da parte dell'art. 637 stesso codice e la natura necessariamente correlata del giudizio di revisione alla precedente imputazione per la quale è intervenuta condanna così che non pare possibile affermare che il giudice della revisione possa a seguito dello svolgimento del giudizio dare al fatto una definizione giuridica diversa mantenendo la condanna dell'imputato. Diverso è il caso affrontato da quella pronuncia (Cass. VI, n. 47099/2007) secondo cui è legittima la sentenza con la quale la Corte di appello, a seguito del giudizio di revisione, sulla base del materiale probatorio avuto a disposizione, rigetti la richiesta, ravvisando a carico del condannato una diversa qualificazione giuridica del titolo di addebito della responsabilità in relazione al medesimo fatto e ciò perché in tal caso la qualificazione giuridica e cioè il titolo di reato per il quale l'imputato risulta condannato è sempre il medesimo. La pronuncia precisa infatti che: i limiti probatori del giudizio di revisione derivano dall'art. 649 c.p.p., nel senso che il novum probatorio, inteso nella ampia accezione di cui alla sentenza delle S.U. , n. 624/2001 (prove sopravvenute o già acquisite, ma non valutate), deve avere ad oggetto lo stesso fatto; e l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona; non rileva, pertanto, che, in sede di giudizio di revisione, per effetto della rivalutazione del complessivo materiale probatorio (quello già acquisito e consacrato nel giudicato penale e quello sopravvenuto o non valutato), possa determinarsi, come è avvenuto nel caso in esame, una sfasatura della imputazione, conseguente a una differente qualificazione giuridica del titolo di addebito della responsabilità, considerato che tale evenienza non porta all'individuazione di una fattispecie ontologicamente autonoma per una diversità delle relative componenti strutturali… Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve ritenersi del tutto legittimo che il giudice della revisione, sulla base del complessivo materiale probatorio avuto a disposizione e valutato - nel rispetto dei canoni logici - con adeguata completezza, abbia concluso per il concorso morale dell'imputato nei reati addebitatigli, in ciò discostandosi dalla conclusione alla quale era pervenuto il giudice della cognizione, che aveva ravvisato il titolo di responsabilità del predetto nel concorso materiale. Considerato, infatti, che il giudizio di revisione è delimitato esclusivamente dalla valutazione del medesimo fatto (art. 649 c.p.p.), la diversa qualificazione giuridica del titolo di responsabilità non incide sulla identità storico-naluralistica del fatto, sicché fuori luogo è il richiamo all'asserita violazione dell'art. 521 c.p.p. Decisioni di accoglimento o rigettoIn caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento ai sensi degli artt. 529,530 o 531 c.p.p. richiamati espressamente dalla disposizione contenuta nell'art. 631 stesso codice in tema di esiti del giudizio indicandone la causa nel dispositivo. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali; va poi ricordato come sempre in caso di rigetto della richiesta se è stata disposta la sospensione, il giudice dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Al proposito la giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione, dispone, ai sensi dell'art. 637, comma 4, c.p.p., la ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 635 stesso codice, ha effetto immediato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione della suddetta sentenza, in considerazione sia del principio generale dell'immediata eseguibilità dei provvedimenti in materia di libertà, sia del fatto che tanto la sospensione quanto il ripristino dell'esecuzione costituiscono vicende interne a un unico rapporto esecutivo, avente il suo titolo nella sentenza irrevocabile che ha formato oggetto della richiesta di revisione e non in quella che respinge tale richiesta (Cass. I, n. 44704/2016). Tale provvedimento non è autonomamente impugnabile. 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