Codice di Procedura Penale art. 638 - Revisione a favore del condannato defunto.

Ignazio Pardo

Revisione a favore del condannato defunto.

1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione [632 1a], il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato [645 2].

Inquadramento

L'articolo in commento disciplina il caso dell'esito del procedimento in caso di decesso del condannato successivo la presentazione della richiesta di revisione; esso, pertanto, contempla un'ipotesi differente rispetto a quella presa in esame dall'art. 632, lett. a), c.p.p. che invece prevede la legittimazione degli eredi del defunto a chiedere la revisione.

Secondo la dottrina le disposizioni contenute negli artt. 632 e 638 c.p.p. hanno in comune una ratio di giustizia sostanziale e sono finalizzate ad evitare che l'evento morte, in qualunque momento avvenga, possa precludere l'accertamento dell'avvenuto errore giudiziario (Marchetti, in Spangher, Trattato, 981).

Bibliografia

V. sub art. 629.

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