Codice di Procedura Penale art. 639 - Provvedimenti in accoglimento della richiesta.Provvedimenti in accoglimento della richiesta. 1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento [529-531] a seguito di accoglimento della richiesta di revisione [637, 642], anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali [658-659], per le spese processuali e di mantenimento in carcere [188 c.p.; 692] e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240, comma 2, n. 2, del codice penale. InquadramentoIn caso di accoglimento dell'istanza e revoca della sentenza di condanna disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 637 c.p.p. il legislatore ha previsto ulteriori diritti in capo al soggetto ingiustamente condannato tesi a determinare la completa reintegrazione del patrimonio e dell'onore. Secondo la dottrina si tratta di effetti che diretti o indiretti (Spangher, voce Revisione, 140) sono finalizzati alla reintegrazione dello status quo ante così che la Corte di appello è chiamata ad adottare tutti i provvedimenti che comportino il ripristino dello status quali quelli per la restituzione di tutte le somme pagate in esecuzione della condanna per pene pecuniarie, per misure di sicurezza patrimoniali, per spese processuali (Cordero, Procedura, 1239) e per spese di mantenimento in carcere. La revoca delle statuizioni civili e delle misure di sicurezzaDi particolare rilevanza si profila la previsione secondo cui con la sentenza di accoglimento dell'istanza di revisione la Corte di appello revoca la condanna e dispone altresì la restituzione delle somme versate: «per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione». La previsione specifica comporta infatti che: - la Corte di appello deve necessariamente citare nel giudizio di revisione tutte le parti civili a favore delle quali siano state disposte statuizioni anche generiche di condanna al risarcimento dei danni all'esito del giudizio penale; - il dispositivo conclusivo del giudizio di revisione che accolga la domanda deve disporre non la revoca di tali statuizioni bensì disporre la restituzione delle somme versate alle stesse parti civili per effetto della condanna siano esse a titolo di risarcimento danni liquidato in fase penale, eventuali provvisionali in caso di condanna solo generiche, spese processuali di tutti i gradi del giudizio originario. Altresì rilevante appare la previsione contenuta nell'ultima parte del comma 1 della norma in commento secondo cui la Corte di appello che accoglie la domanda di revisione: «Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'art. 240, comma, 2 n. 2 del codice penale». Esclusa quindi l'ipotesi della sola confisca obbligatoria delle cose di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato vanno restituite tutte le somme o le cose che siano state sequestrate a titolo di prezzo del reato, confisca facoltativa, confisca per equivalente e, naturalmente, anche confisca allargata ex art. 240-bis c.p. BibliografiaV. sub art. 637. |