Codice di Procedura Penale art. 639 - Provvedimenti in accoglimento della richiesta.

Vincenzo Tutinelli

Provvedimenti in accoglimento della richiesta.

1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento [529-531] a seguito di accoglimento della richiesta di revisione [637, 642], anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali [658-659], per le spese processuali e di mantenimento in carcere [188 c.p.; 692] e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240, comma 2, n. 2, del codice penale.

Inquadramento

La norma prevede una serie di effetti immediatamente conseguenti alla pronuncia di accoglimento dell'istanza e segnatamente la restituzione di tutte le cose confiscate (nei limiti in cui tale restituzione sia legittima) e delle somme pagate, in esecuzione della condanna, per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali, per le spese di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile, ritualmente citata per il giudizio di revisione, operando — per quanto possibile — una parziale riduzione in pristino.

Coerente a tale previsione è – in contesto assolutamente eterogeneo - il disposto degli artt. 88 – 89 d.P.R. n. 3/1957 riguardante la reintegrazione nel posto di lavoro dell’impiegato destituito a seguito di condanna penale. 

Bibliografia

V. sub art. 637.

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