Codice di Procedura Penale art. 642 - Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta.Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta. 1. La sentenza di accoglimento [637, 639], a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza [43 c.c.] del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni. 2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato [536, 543, 694] a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende. InquadramentoSi tratta di norma che è finalizzata a garantire — per quanto possibile — l'effettività della riduzione in pristino conseguente alla revisione del provvedimento impugnato anche con riferimento alla reputazione dell'ingiustamente condannato nell'ambito della collettività in cui lo stesso aveva vissuto e che lo aveva visto condannare. Ulteriori estensioni della pubblicità conseguente alla revisione medesima sono poi rimesse alla volontà del condannato. BibliografiaV. sub art. 637. |