Codice di Procedura Penale art. 642 - Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta.

Ignazio Pardo

Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta.

1. La sentenza di accoglimento [637, 639], a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza [43 c.c.] del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.

2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato [536, 543, 694] a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

Inquadramento

A differenza dell'art. 639 che contempla gli effetti ex lege dell'accoglimento dell'istanza di revisione in favore del soggetto precedentemente ingiustamente condannato, il successivo art. 642 prevede alcuni ulteriori effetti conseguenti l'iniziativa della parte privata e tutti tesi ad assicurare la riparazione morale dello stesso soggetto; a tal fine solo su istanza del condannato ingiustamente potrà essere disposta l'affissione della sentenza per estratto sia nel comune in cui la precedente condanna era stata pronunciata che in quello di residenza sia, ancora, la pubblicazione in un giornale che è facoltà della stessa parte privata indicare, con spese a carico della cassa delle ammende.                

Bibliografia

V. sub art. 637.

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