Codice di Procedura Penale art. 644 - Riparazione in caso di morte.Riparazione in caso di morte. 1. Se il condannato muore [638], anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. 2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona. 3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 del codice civile. InquadramentoControverso è il fondamento del diritto delle persone indicate nella norma in esame (coniuge, anche se separato, discendenti e ascendenti, fratelli e sorelle, affini entro il primo grado e persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta). La tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza appare essere quella per cui si tratti di diritto spettante iure proprio e non iure hereditario. Più di recente, la stessa giurisprudenza ha comunque statuito che non sussiste, nel caso di morte dell’avente diritto, l’onere dei congiunti subentrati, ex art. 644, comma 1, di provare il pregiudizio subito nella propria sfera a causa dell’ingiusta detenzione del congiunto, in quanto essi subentrano nel diritto all’indennità dovuta a quest’ultimo e non già ad una nuova e diversa indennità commisurata alle ripercussioni di detta ingiusta detenzione nella propria sfera personale. Ne consegue che i prossimi congiunti del de cuius — pur essendo legittimati in proprio e non iure hereditario a presentare la relativa istanza — possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto (Cass. IV, 5637/2013) mentre l’ammontare così determinato deve essere ripartito equitativamente dal giudice in ragione delle conseguenze derivate dall’errore a ciascuna persona (Cass. IV, n. 5637/2013). Così come per l’azione proposta personalmente dal condannato, limite oggettivo alla possibilità di ottenere il ristoro pecuniario è il fatto di avere dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario nei termini già visti in sede di commento del disposto dell’art. 643. BibliografiaVedi sub art. 637. |