Codice di Procedura Penale art. 646 - Procedimento e decisione.Procedimento e decisione. 1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127. 2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata [153] al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda [645 2]. 3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata [153] al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione [606]. 4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127, comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso. 5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti [438 c.c.]. InquadramentoSi tratta di procedimento camerale che trova nella norma in esame una compiuta regolazione quanto a iniziativa, comunicazioni, sanzioni processuali, poteri della Corte di appello. Lo svolgimento del procedimentoDepositata l'istanza di riparazione, il presidente della sezione alla quale è stato affidato il giudizio provvede alla fissazione della data d'udienza (art. 127, comma 1). La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, viene comunicata, a cura della cancelleria, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza al Procuratore generale (Cass. S.U., n. 35760/2003) e notificata al Ministero dell'economia e delle finanze presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte di appello competente ed agli interessati, ivi compresi gli aventi diritto che non abbiano proposto domanda, in modo da garantire l'instaurazione di un regolare contraddittorio. L'omessa comunicazione al Procuratore generale e l'omessa notificazione al Ministero comporta una nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), a regime intermedio. Si ha, invece, nullità assoluta in caso di omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza all'interessato. La fase introduttiva del procedimento si conclude con l'eventuale presentazione in cancelleria, da parte degli interessati, sino a cinque giorni prima dell'udienza, di memorie e documenti. Il mancato intervento nei termini e nei modi previsti dall'art. 172, comma 2 delle proprie richieste da parte degli interessati nei confronti dei quali sia stato ritualmente instaurato il contraddittorio ex art. 646, comma 2, comporta la decadenza da diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso (art. 646, comma 4). In sintesi, i soggetti legittimati ex art. 644, che non abbiano presentato la domanda nei termini, possono intervenire tardivamente in udienza e decadono da loro diritto solo se risultano assenti al momento della decisione. In udienza, il presidente o il consigliere delegato svolge la relazione, dopo la quale ha luogo la discussione. L'udienza, peraltro, può svolgersi anche senza la presenza delle parti interessate, fermo restando l'obbligo del giudice di motivare la propria decisione; ma se queste compaiono devono essere sentite dal giudice di merito, a pena di nullità a regime intermedio, anche a prescindere da una loro richiesta in tal senso. La decisione e le impugnazioniLa Corte decide con ordinanza, che può essere d'inammissibilità, di rigetto o di accoglimento. Il provvedimento conclusivo, depositato entro cinque giorni dalla deliberazione, è comunicato al pubblico ministero e notificato agli interessati che possono proporre ricorso per cassazione. L'ordinanza favorevole possiede carattere costitutivo del diritto della vittima e, decorsi i termini per impugnare, costituisce titolo per l'esecuzione civile contro il Ministero competente. La notifica dell'ordinanza è correttamente effettuata allorché, per la parte, avvenga presso il suo procuratore speciale, al quale con il conferimento della procura speciale è stata attribuita la rappresentanza di diritto sostanziale della parte stessa. I vizi eccepibili in sede di legittimità sono quelli tassativamente indicati dall'art. 606 (Cass. IV, n. 529/1994). L'eventuale annullamento con rinvio determinerà l'apertura di un nuovo procedimento avanti ad altra sezione della Corte di appello ovvero avanti alla Corte di appello viciniore, la cui ordinanza potrà essere ancora soggetta a nuovo ricorso per cassazione. Inoltre, la sentenza che decide sul ricorso in cassazione, se viziata da errore di fatto, potrà essere sottoposta alla disciplina della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. essendo l'intero procedimento di riparazione regolato dai principi civilistici per quanto non specificamente disciplinato. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza e segue le ordinarie regole per l'impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio. CasisticaLa previsione per cui il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario è regolato dall'art. 127 non trova ostacolo nella sentenza 10 aprile 2012 della Corte europea per i diritti dell'uomo, nel caso Lorenzetti c. Italia, in quanto tale pronuncia, nell'affermare la necessità che al soggetto interessato possa quanto meno essere offerta la possibilità di richiedere una trattazione in pubblica udienza, non si riferisce al giudizio innanzi alla Corte di cassazione (Cass. IV, n. 18427/2018). Tra i soggetti cui deve essere notificata la domanda vi è il Ministero dell'Economia e delle finanze. L'omessa notificazione della domanda, a cura della cancelleria, al competente ministero ai fini dell'art. 646, comma 2, deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica vi partecipi, ovvero, per la prima volta, mediante ricorso per cassazione (Cass. III, n. 19181/2018). In tema di procedimento per ingiusta detenzione, la circostanza che il giudizio si svolga dinanzi alla corte d'appello in un unico grado di merito non comporta che in sede di legittimità possano essere fatti valere motivi di ricorso diversi da quelli enunciati dall'art. 606, con tutte le limitazioni in essi previste, poiché una diversa estensione del giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita (Cass. IV, n. 17119/2021). Il giudizio, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, cui consegue un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza (Cass. IV, n. 2050/2003). Pacifica l'esperibilità di perizia. Al proposito, l'art. 228 comma 3, che consente al perito, ai fini dello svolgimento dell'incarico, di richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa nonché ad altri soggetti, è applicabile anche nel procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario disciplinato dall'art. 646: di conseguenza il perito che debba accertare il valore dell'azienda ceduta dall'imputato a causa della carcerazione ingiustamente sofferta può assumere informazioni presso imprenditori del settore (Cass. IV, n. 2050/2003, cit.). Quanto ai profili di quantificazione, si rinvia all'art. 643. Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall'art. 315, comma 3, alle disposizioni dettate per la riparazione dell'errore giudiziario, può liquidare una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo alimentare a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, ma esclusivamente qualora il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio (Cass. IV, n. 841/2018). La provvisionale potrà avere come proprio beneficiario anche solo uno dei soggetti legittimati. Nel provvedimento finale, non dà luogo a nullità la mancanza nell'intestazione della sentenza della formula «in nome del popolo italiano» (Cass. VI, n. 25828/2008). Il P.M. è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello che decide sulla domanda di riparazione, anche solo per contestare la quantificazione della somma stabilita a titolo di indennizzo, in quanto nessuna espressa limitazione è prevista al suo potere di impugnazione (Cass. IV, n. 2050/2003, cit.). Tra i soggetti legittimati al ricorso per cassazione avverso il provvedimento finale, vi è anche il Ministero del Tesoro in quanto ente erogante (Cass. IV, n. 970/1998) le forme del ricorso stesso che non ricomprendono il rilascio di procura speciale ad opera della parte privata (Cass. IV, n. 53/1997). BibliografiaV sub art. 637. |