Codice di Procedura Penale art. 661 - Esecuzione delle pene sostitutive 1 .

Enrico Campoli

Esecuzione delle pene sostitutive1.

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia2.

 

1-bis. L'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 6893.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva4 , è eseguita a norma dell'articolo 660.

 

 

[1] Rubrica modificata dall'articolo 38, comma 1, lett. d) num. 3) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito la parola: «pene» alla parola: «sanzioni» Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

[2] Comma sostituito dall'articolo 38, comma 1, lett. d) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il testo precedente era il seguente:<< 1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata , il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente [677, 678] che provvede in osservanza delle leggi vigenti [312 reg.].>>Con riferimento alla formulazione precedente dell'articolo v. artt. 55 e 56 l. 24 novembre 1981, n. 689 .  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

[3] Comma inserito dall'articolo 38, comma 1, lett. d) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

[4] V. gli artt. 53 s. l. n. 689, cit.

Inquadramento

Con la riforma Cartabia il comma 1 dell'art. 661 è stato completamente riscritto statuendosi che l'esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare applicate con una sentenza di condanna devono essere oggetto della trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, il quale vi provvede “senza ritardo ai sensi dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689”.

Nelle more della decisione del magistrato di sorveglianza la custodia cautelare ancora vigente nei confronti del condannato mantiene – a differenza di tutte le altre misure cautelari personali che decadono ope legis – la propria efficacia ed il tempo relativo viene decurtato dalla pena finale.

Per quanto riguarda la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità l'esecuzione (comma 1 bis) viene ordinata direttamente dal giudice che l'ha applicata “ai sensi dell'art. 63 della legge 24 novembre 1981 n. 689

Resta ferma, in seguito alla suddetta innovazione, (comma 2) l'esecuzione della pena pecuniaria, come sanzione sostitutiva, nelle forme di cui all'art. 660, quest'ultimo, però, per come totalmente riscritto.

La competenza funzionale

L’organo deputato ad avviare le procedure ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni sostitutive, è il pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza territorialmente competente.

 

Il pubblico ministero ha un ruolo propulsivo (Vicoli, 217) e, si sostiene, (Catelani, 577) che debba attivarsi una volta accertata l’impossibilità di esazione della pena pecuniaria.

Sotto il profilo delle modalità esecutive il pubblico ministero funzionalmente competente provvederà a trasmettere l’estratto della sentenza di condanna.

La competenza territoriale

La competenza territoriale del magistrato di sorveglianza – così come è sancito in via generale per esso – va individuata in forza del luogo in cui il condannato si trovi detenuto al momento dell’inoltro della richiesta (Cass. S.U., n. 12/1997) e laddove l’interessato sia libero nel luogo in cui quest’ultimo risiede o domicilia (Cass. I, n. 5204/2000).

Una volta che è intervenuto il provvedimento del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, con il quale vengono stabilite le modalità esecutive delle sanzioni sostitutive, la competenza funzionale in merito ad eventuali modifiche resta ferma in capo al medesimo anche quando il condannato sia stato trasferito presso altro carcere.

La pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva

La pena pecuniaria, oltre a poter essere disposta in via ordinaria, può anche costituire il precipitato di una procedura sostitutiva : in tal caso esse trovano analoga disciplina di quella prevista in via generale dall’art. 660 per come totalmente riscritto dalla riforma Cartabia.

La cancelleria del magistrato di sorveglianza, al fine di dare esecuzione alle sanzioni sostitutive, dà luogo -  ex art. 31 reg. es.– alle iscrizioni ed alla formazione dell’apposito fascicolo.

Bibliografia

Catelani, Manuale dell'esecuzione penale, Milano, 2002; Vicoli, L'esecuzione degli altri provvedimenti sanzionatori penali, in Caprioli-Vicoli, Procedura penale dell'esecuzione, Torino, 2011.

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