Codice di Procedura Penale art. 667 - Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta.Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta. 1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena [656] o perché evasa [385 c.p.] mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria [57]1. 2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione [68], ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini. 3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente [665], al quale gli atti sono immediatamente trasmessi. 4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza 2 3456. 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
[1] [1] I commi 1 e 4 sono stati così sostituiti dall'art. 28 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. [2] [2] I commi 1 e 4 sono stati così sostituiti dall'art. 28 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. [3] [3] Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 743 e 4 e 79 3d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. [4] [4] Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Corte cost. 15 giugno 2015, n. 109, unitamente agli artt. 666, comma 3, e 676 « nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica ». [5] [5] In tema di disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 v. quanto disposto dall'art. 24, comma 6-quinquies del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176. Da ultimo, v. art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif. in l. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che «Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»; in particolare, ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis d.l. n. 228, cit., aggiunto in sede di conversione, l'art. 23, comma 4, del d.l. n. 137/2020 cit., in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. V. anche art. 16, comma 2, d.l. n. 228, cit. [6] [6] V. quanto disposto dall'art. 87-bis, comma 6, d.l. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-quinquies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. InquadramentoIn sede di esecuzione della pena (così come nel caso di evasione nel mentre scontava una pena) possono concretizzarsi dubbi riguardo alla corretta identità fisica (e non meramente anagrafica) del soggetto detenuto (ovvero evaso): compito del giudice dell’esecuzione, in tali evenienze, è quello di svolgere ogni accertamento utile a tal fine (ivi compreso l’interrogatorio del soggetto interessato) fine ed ove si convinca dell’erroneità della stessa, come nel caso in cui nutra dei dubbi, ne ordina, nel primo caso, la immediata liberazione e, nel secondo, la sospensione dell’esecuzione trasmettendo gli atti al pubblico ministero competente al fine di svolgere ulteriori approfondimenti. Proprio in considerazione dell’urgenza del provvedere laddove l’errore sull’identità fisica del detenuto sia evidente sarà il pubblico ministero – individuato territorialmente in forza del luogo in cui il soggetto è ristretto – a provvedere con decreto all’immediata liberazione dello stesso trasmettendo poi gli atti al giudice al fine di confermare ovvero annullare – senza formalità e con ordinanza opponibile nelle forme partecipate dell’udienza camerale - l’efficacia della delibazione assunta. L’identità fisica del detenuto : dubbi e risoluzioniIl dubbio sull'identità fisica della persona detenuta riguarda sia l’ipotesi cui essa è stata arrestata per espiare una pena e sia quella che sia evasa in corso di espiazione, così come ritenuto in dottrina (Vicoli, 293). Tuttavia la giurisprudenza ritiene applicabile la stessa norma anche alla persona detenuta in -stato di custodia cautelare, escludendo che in tal caso il giudice possa delegare in prima battuta gli accertamenti al pubblico ministero (Cass. IV, n. 2746/2001). Nel caso in cui, all'esito delle indagini, il dubbio persista, il giudice deve sospendere l'esecuzione, liberando la persona e trasmettendo gli atti al pubblico ministero e questi deve procedere negli accertamenti fino a che l'identità sia accertata o la pena sia estinta ). La decisione de planoIl giudice dell'esecuzione deve procedere de plano, senza formalità, senza fissare udienza né sentire le parti in contraddittorio, perché il contraddittorio è differito, mediante la proposizione di opposizione all'esecuzione da parte del soccombente dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione. La dottrina ha rimarcato che l'attività istruttoria del giudice dell'esecuzione in questo procedimento è caratterizzata da assenza di limiti al potere di accertamento, ha contenuto sostanzialmente investigativo e può tradursi anche nell'assunzione di prove orali e tecniche (Vicoli, 294; Catelani, 154). Qualora sia proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunziata de plano senza formalità, la corte di cassazione non deve dichiararlo inammissibile ma, in osservanza al principio di conservazione dei mezzi di impugnazione, convertirlo in opposizione e trasmetterlo al giudice competente (Cass. V, n. 16018/2015; Cass. V, n. 503/2014), sebbene orientamenti più risalenti affermino da un lato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento assunto de plano invece che in contraddittorio (Cass. VI, n. 45326/2007), e dall'altro l'inammissibilità del ricorso ma anche l'inapplicabilità del principio di conservazione delle impugnazioni (Cass. II, n. 39625/2004). Il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza assunta all'esito del giudizio di opposizione, promosso dal pubblico ministero può essere proposto solo dal pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato il provvedimento gravato, sicché nel caso in cui il giudice dell'esecuzione sia il tribunale, il ricorso può essere proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ma non dal procuratore generale (Cass. I, n. 6324/2013; Cass. I, n. 1375/2011). Motivo di ricorso non può essere l'omessa assunzione di prova decisiva, previsto esclusivamente in relazione al giudizio dibattimentale (Cass. I, n. 8641/2009). Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiara l’avvenuta prescrizione della pena – sia che lo stesso abbia deciso “de plano” ovvero nelle forme irrituali dell’udienza camerale – può essere proposta solo opposizione dinanzi allo stesso giudice ai sensi dell’art. 667, comma 4, – (Cass., I, ord. n. 11239/2020). BibliografiaLozzi, Lezioni di procedura penale, Torino, 2013; Vicoli, Il giudice dell'esecuzione, in Caprioli-Vicoli, Procedura penale dell'esecuzione, Torino, 2011; Catelani, Manuale dell'esecuzione penale, Milano, 2002. |