Codice di Procedura Penale art. 682 - Liberazione condizionale.Liberazione condizionale. 1. Il tribunale di sorveglianza [677] decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale [176 c.p.; 236 1 coord.]. 2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto [32 reg.]. InquadramentoL'art. 682 si occupa della regolamentazione dell’istituto della liberazione condizionale sotto il profilo procedurale. Sulla richiesta di riabilitazione provvede il tribunale di sorveglianza che la può, ovviamente, tanto concedere quanto revocare e laddove essa sia stata negata per mancanza del ravvedimento non potrà essere riproposta se non decorsi sei mesi dalla irrevocabilità del primo rigetto.. Completa la disciplina l’art. 236 att. secondo cui “competente a dichiarare l’estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale…..è il tribunale di sorveglianza”. Il ravvedimentoIl tribunale di sorveglianza deve procedere ad un esame molto approfondito della personalità del condannato, per come desumibile dalla condotta tenuta nel periodo successivo alla condanna onde verificare se il ravvedimento sia, o meno, effettivamente maturato (Canepa-Merlo, 292) Se all'esito di tale valutazione il giudizio sia negativo e dunque il beneficio venga denegato, la domanda non può essere ripresentata prima di sei mesi dall'irrevocabilità del rigetto e, se presentata, va dichiarata inammissibile (Spangher, 3714) de plano. La revocaAltrettanto penetrante e completa deve essere l'indagine del tribunale di sorveglianza circa la riferita violazione degli obblighi inerenti alla liberazione condizionale ai fini della revoca. Non è dunque sufficiente la relazione informativa da parte degli organi preposti, ma occorre uno specifico accertamento circa la volontarietà della condotta e la concreta gravità della stessa, al fine di verificare se essa dimostri effettivamente la carenza di ravvedimento (Spangher, 3718). L'ergastoloQuando l'istanza di liberazione condizionale riguardi l'ergastolo unificato con pene detentive temporanee già in parte scontate, ai fini della decisione non può tenersi conto delle pene già espiate prima della commissione del delitto per il quale è stato inflitto l'ergastolo (Cass. I, n. 20981/2004), perché paradossalmente renderebbe più vantaggiosa la condizione del pregiudicato rispetto all'incensurato al momento della commissione di tale delitto. I nuovi titoli esecutiviQuando, concessa la liberazione condizionale, sopravvengano nuovi titoli esecutivi inerenti a fatti commessi prima della concessione, questa non è revocata, ma solo sospesa per un tempo pari alla nuova maggior pena complessivamente da espiare. CasisticaNon è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti di decisione intervenuta in relazione a istanza di liberazione condizionale e, più in generale, in materia di esecuzione della pena (Cass. S.U., n. 16103/2002; Cass. II, n. 29163/2013). BibliografiaCanepa-Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2010; Spangher, Atti processuali penali, Milano, 2013 Tranchina-Di Chiara, L'esecuzione, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 2013. |