Codice di Procedura Penale art. 703 - Accertamenti del procuratore generale.

Giovanni Diotallevi

Accertamenti del procuratore generale.

1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4 1.

2.  Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis. 2.

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia 3.

4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria 4.

5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente [702], i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

 

[1] Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera d), numero 1), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. Il testo del comma era il seguente:«1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.». Precedentemente, ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione «ministro di grazia e giustizia» era da intendersi «ministro della giustizia».

[2] Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera d), numero 2), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. Il testo del comma era il seguente: «2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.». Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 40, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che dopo il quarto periodo, ha inserito i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.».   Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

[3] Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera d), numero 3), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. Il testo del comma era il seguente: «3.Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.». Precedentemente, ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione «ministro di grazia e giustizia» era da intendersi «ministro della giustizia».

[4] L'art. 4, comma 1, lettera d), numero 4), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149  ha sostituito le parole «trenta giorni» alle parole: «tre mesi».

Inquadramento

L'articolo ha subito profonde modifiche a partire dall'entrata in vigore dal d.lgs. n. 149/2017.  Il margine di apprezzamento ministeriale è aumentato, laddove non sia applicabile alcuna convenzione internazionale. La fase interna del procedimento di estradizione passiva prevede una fase preliminare, che riguarda la ricezione della domanda di estradizione da parte del ministro. Il termine per l'arrivo della domanda di estradizione è, in ambito europeo, quello previsto dall'art. 16 della Convenzione europea di estradizione, cioè 18 giorni dall'arresto provvisorio, prorogabili sino a quaranta giorni. L'Italia per prassi concede automaticamente quaranta giorni. Già in questa fase il ministro può respingere la domanda, ove manchino totalmente i presupposti per l'accoglimento della stessa, in modo chiaro ed inequivocabile. Nel caso in cui vi sia un trattato di estradizione tra lo Stato richiedente ed il nostro Stato la discrezionalità del ministro è più limitata di quella a lui riconoscibile nel caso di estradizione extraconvenzionale, in quanto le condizioni dell'estradizione sono stabilite dal trattato e l'accertamento della sussistenza delle condizioni medesime è devoluto all'Autorità giudiziaria.

La valutazione del ministro non può sottrarsi all'obbligo della motivazione, prevista da alcune convenzioni, come l'art. 18, comma 1, della Convenzione europea, l'art. XII, comma 1, del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America. Quando lo Stato richiedente presenta una nuova domanda in conseguenza del mutamento del titolo dell'estradizione (da esecutiva in processuale), la nuova richiesta formulata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 703 costituisce una revoca implicita, per facta concludentia, del decreto di estradizione precedentemente adottato. (Cass. VI, n. 18505/2010). In base al principio tempus regit actum, in caso di s uccessivo ingresso di uno Stato nell'ambito dell'Unione europea, è stata ritenuta applicabile la disciplina del MAE e non la normativa in ordine al procedimento estradizionale (Cass. VI, n. 40526/2007, con osservazioni di Geraci-Iuzzolino, 5).

Ulteriori modifiche sono state introdotte con riferimento in particolare alla possibilità di impiego dei nuovi strumenti tecnologici ritenuti compatibili anche nei procedimenti di cooperazione internazionale con l'art. 40 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150(v. amplius sub § 2) e sub art. 717, comma 2 c.p.p.), in particolare per l'art. 703 c.p.p. le disposizioni che regolano gli accertamenti del procuratore generale e per l'art. 717 cod. proc. pen. che disciplina l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva.

L'attività del procuratore generale e del difensore

La domanda di estradizione viene trasmessa al procuratore generale presso la Corte d'appello, perché inizi il procedimento dopo aver provveduto ai necessari accertamenti. Il procuratore generale dispone la comparizione dell'interessato per identificare l'estradando, interrogarlo e, eventualmente, raccoglierne il consenso per l'estradizione così da trasmettere il verbale al ministro della giustizia per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 708. 

L'omessa notifica all'estradando dell'avviso di comparizione dinanzi al P.G., ai sensi dell'art. 703, comma 2, determina una nullità per violazione del diritto di difesa, con conseguente invalidità degli atti successivi (Cass. VI, n. 17952/2013). Ai sensi dell'art. 202 disp. att. il verbale deve essere redatto in due originali. Il procuratore generale deve espressamente procedere anche all'interrogatorio dell'estradando, con la necessaria presenza di un difensore, a pena di nullità, a meno che lo stesso non sia stato già effettuato in occasione dell'applicazione della misura cautelare. Il difensore, deve essere informato almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti cui ha diritto di assistere. La nomina di un difensore d'ufficio non impedisce, ex art. 703, comma 2, la nomina di un difensore di fiducia. L'omesso avviso ad uno dei difensori dell'estradando determina la nullità della relativa udienza, peraltro sanabile quando l'attuazione del diritto di difesa sia comunque garantita dall'avviso all'altro difensore, nonché quando sussista da parte dell'estradanda espressa rinuncia ad eccepire detta nullità (Cass. VI, n. 24717/2002; Cass. VI, n. 17952/2013).

Con le modifiche introdotte con l'art. 40 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 se una particolare disposizione di legge lo prevede, il Procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio, oltre a potere autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta (Gialuz, 24).

Se l'estradando non consente all'estradizione, il procuratore generale ha tre mesi di tempo per raccogliere le informazioni necessarie e la relativa documentazione, in modo da poter formulare la requisitoria da presentare alla Corte d'appello.  Secondo la giurisprudenza deve essere annullata con rinvio la sentenza favorevole all'accoglimento della domanda di estradizione che abbia omesso di considerare la documentazione prodotta riguardante le attuali condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie dello Stato richiedente (Cass. VI, n. 9897/2016).

Al contrario in tema di mandato d'arresto europeo, la disciplina non prevede le richieste scritte del Procuratore generale, bensì la sola sua partecipazione all'udienza di trattazione della consegna, per atto d'impulso del giudice (Cass. fer., n. 34575/2008).

Segue . Le attività conseguenti al deposito della requisitoria

La requisitoria deve essere depositata in cancelleria insieme agli atti ed a tutte le cose sequestrate. I soggetti interessati hanno dieci giorni di tempo per prendere visione del materiale depositato e per presentare memorie. Il legislatore ha previsto l'obbligo della notifica dell'avviso di deposito, all'interessato, al suo difensore e, qualora sia intervenuto, al rappresentante dello Stato richiedente, come espressione del diritto di difesa.

La violazione delle modalità di formulazione della requisitoria del procuratore generale, previste dall'art. 703, comma 5, non produce alcuna nullità, anche nell'ipotesi di omesso deposito della requisitoria (Cass. VI, n. 12520/2008contra Marchetti , Procedimento, 424); nel termine di dieci giorni che precedono la discussione davanti alla Corte d'appello l'estradando ed il difensore hanno la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dall'art. 703, comma 5, e la possibilità di eccepire le esigenze di un prolungamento dei termini in conseguenza del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge (Cass. VI, n. 18975/2006).  

Bibliografia

Diotallevi, sub art. 703, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, V, 2020, 944; Geraci-Iuzzolino, Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo. L’eurordinanza come forma eminente della cooperazione basata sul mutuo riconoscimento, in Foro it. 2008, II, 5; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, p. 24; Marchetti, Procedimento di estradizione: termine per il deposito della requisitoria e tutela del diritto di difesa, in Giur. it. 1994, II, 423.

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