Codice di Procedura Penale art. 710 - Estensione dell'estradizione concessa.

Giovanni Diotallevi

Estensione dell'estradizione concessa.

1. In caso di nuova domanda di estradizione [201 att.], presentata dopo la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'estradizione.

2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.

3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta.

Inquadramento

Con la domanda di estensione dell'estradizione lo Stato richiedente domanda allo Stato richiesto di estendere l'estradizione ad uno o più fatti-reato antecedenti e non coincidenti con quello per cui l'estradizione è stata concessa. L'istituto richiama l'analoga previsione contenuta nell'art. 14, n. 1, lett. a), della Convenzione europea di estradizione, ratificata con l. n. 300/1963 anche per quanto riguarda l'allegazione della documentazione relativa alle dichiarazioni dell'interessato in merito all'estensione, rese davanti all'Autorità giudiziaria. La domanda sarà trasmessa al Procuratore generale presso la Corte d'appello che ha già deciso sull'estradizione.

Ai fini della estensione dell'estradizione di persona già consegnata allo Stato richiedente, non costituisce un presupposto della domanda l'esistenza di un nuovo titolo restrittivo, dovendo l'autorità richiesta stabilire solo, in forza del principio di specialità dell'estradizione, se questa possa essere estesa anche ad altri fatti di rilevanza penale che non formavano oggetto della precedente domanda e che siano temporalmente anteriori alla consegna (Cass. VI, n. 19147/2009); né costituisce presupposto per la concessione dell'estradizione l'attualità della detenzione estera dell'estradando per il titolo in base al quale l'estradizione è già stata concessa (Cass. VI, 15 marzo 1997, Below). Questo istituto costituisce lo strumento per il superamento del principio di specialità, che non consentirebbe di giudicare o di emettere validamente un provvedimento restrittivo della libertà nei confronti di imputato o condannato per un fatto diverso ed anteriore a quello relativo alla domanda originaria di estradizione. Così è stato ritenuto eseguibile nei confronti del condannato, che sta espiando la pena in Italia a seguito di sua richiesta previo riconoscimento della sentenza straniera, la misura cautelare emessa per fatti commessi prima del rientro in Italia, non trovando applicazione il principio di specialità che opera esclusivamente in relazione alla procedura di estradizione (Cass. IV, n. 36458/2013). Nell'estradizione suppletiva manca la fase della consegna dell'estradando e non sono ad essa applicabili le norme relative alla libertà personale del medesimo. Inoltre il procedimento viene espletato in assenza della persona fisica, a seguito della conclusione dell'iter relativo alla domanda di estradizione presentata in precedenza. L'estensione dell'estradizione è applicabile sia nell'ipotesi in cui la nuova domanda pervenga dopo la consegna dell'estradando, sia quando quest'ultima sia stata già disposta e eseguita al momento della decisione sulla seconda domanda (Cass. VI, n. 43506/2009).

Profili di dubbia legittimità costituzionale della procedura sono stati sottolineati dalla dottrina in relazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 2 Cost., in quanto la stessa si svolge in assenza della persona interessata; non possono ritenersi idonee, infatti, a sostituire la diretta partecipazione dell'estradando al giudizio, le dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ultima parte, della norma in esame. La stessa Corte costituzionale ha ribadito (Corte cost. n. 280/1985) il diritto dell'estradando a partecipare al procedimento e che l'autodifesa riveste un ruolo fondamentale nell'ambito del diritto di difesa tutelato dalla norma costituzionale (Corte cost., n. 9/1982). Tali problematiche sono superate se la persona della quale è stata richiesta l'estensione dell'estradizione abbia consentito, con dichiarazione resa davanti ad un giudice dello Stato richiedente, all'estensione invocata. In una particolare ipotesi di applicazione del principio di specialità, proprio ai sensi dell'art. 15 della Convenzione europea di estradizione, è stato ritenuto che il consenso dello Stato richiesto sia necessario per permettere allo Stato richiedente di consegnare ad un altro Stato terzo la persona che le sia stata consegnata e che sia ricercata dal terzo Stato per dei reati precedenti la consegna. E' stata ritenuta ineseguibile una pena relativa a condanna per reati commessi dall'interessato anteriormente al provvedimento di estradizione e per i quali lo Stato richiesto non ha concesso l'estradizione. (Cass. I, 6 luglio 1995, Bertola).

Poichè in materia di estradizione vige il principio dettato dall'art. 696, di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale, sulle  disposizioni del codice, l'art. 710 risulta inapplicabile nei rapporti tra Italia e Stati Uniti d'America, regolati dal Trattato di estradizione Italia-Usa. (Cass. I, 27 giugno 1996, Pazienza). È stata ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 710, sollevata in relazione alla pretesa violazione del principio di uguaglianza e all'esistenza di un problema di disparità di trattamento.  In particolare con riguardo a fatto anteriore rispetto alla consegna dell'estradato già intervenuta per altri reati, la mancata allegazione alla relativa domanda del verbale delle dichiarazioni, in ordine alla richiesta di estensione, rese dall'interessato al giudice dello Stato richiedente di cui all'ultima parte del comma 1 dell'art. 710, se implica la necessità del giudizio avanti la Corte d'appello, esclusa invece dalla citata norma in base al comma 3, quando l'estradato abbia reso dichiarazione di consenso all'estensione, non comporta tuttavia, non essendo pertinente ad una forma di intervento dell'estradato nel relativo procedimento secondo la previsione dell'art. 178, lett. c), la nullità del procedimento stesso o del provvedimento che lo conclude (Cass. VI, n. 7298/2002). Ancora in tema di estradizione suppletiva, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 710, comma 2, per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non consente all'interessato di partecipare, in videoconferenza, all'udienza dinanzi alla Corte di appello , trattandosi di una possibilità consentita nei soli casi in cui sia espressamente contemplata da accordi internazionali e la cui mancata previsione in via generalizzata rientra nella discrezionalità del legislatore di modulare le modalità di esercizio del diritto di difesa (Cass. VI , n. 26310/2021).

 Le Sezioni Unite hanno affermato che la condizione, posta, in accoglimento di una domanda di estensione dell'estradizione, dallo Stato richiesto, di commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea, non opera con riguardo ad altra pena dell'ergastolo - oggetto di cumulo con la prima - irrogata in diverso procedimento per il quale sia stato, in precedenza, emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato. (Fattispecie di estradizione dalla Spagna il cui ordinamento non ammette la pena perpetua), (Cass. S. U., n. 30305/2021).

In dottrina, Lazzeri 2021.

Bibliografia

Aprile, Termini di durata della custodia cautelare nel caso di sospensione dell’estradizione per l’estero: le Sezioni unite risolvono ogni incertezza interpretativa, in Cass. Pen. 2007, 987; Brazzi, Al ministro della Giustizia l’ultima parola sull’estradizione, in Dir. e giust. 2011, 134. De Amicis, in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, Milano, 111 e ss;  Diotallevi, sub art. 710, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano,V, 2020, 990; Lazzeri, Commutazione dell’ergastolo e cumulo con precedente provvedimento di estradizione non condizionato: depositata la sentenza delle Sezioni unite, in Sist. Pen. on line, 2021; Pellizzari, L’estradizione tra giurisprudenza e Convenzioni internazionali, in Arch. n. proc. pen., 2007, 324.

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