Codice di Procedura Penale art. 731 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali.

Giovanni Diotallevi

Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali.

1. Il ministro della giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o , se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione. Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza 1.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta delle esecuzioni di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna 2.

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo 12, comma 1, numeri 1, 2 e 3, del codice penale.

 

[1] Comma modificato dall'art. 53, comma 2,  d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto dalla data indicata dall'art. 55 del medesimo decreto. Successivamente l’art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, ha sostituito le parole « Ministro della giustizia »  alle parole « Ministro di grazia e giustizia », ha inserito le parole « , se questo è sconosciuto, » ha aggiunto, in fine, il periodo « Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione e della provenienza. ».  Già precedentemente ai sensi del  d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione «Ministro di grazia e giustizia»  era da intendersi « Ministro della giustizia» .

[2] Comma inserito dall'art. 7 l. 9 agosto 1993, n. 328.

Inquadramento

L'art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 ha riprodotto l'integrazione già inserita nel corpo dell'art. 730, rispetto alle possibilità del Procuratore generale di promuovere il procedimento presso la Corte d'appello del distretto ove ha sede il « casellario » competente ai fini dell'iscrizione . Con la l. n. 328/1993, il legislatore ha introdotto nell'art. 731 il comma 1 bis, uno strumento procedurale omogeneo, così da regolamentare l'esecuzione della sentenza penale straniera nello Stato, nell'ambito del già previsto istituto del riconoscimento delle sentenze straniere (Calvanese, 2006, VI, 5503).

Ai fini del riconoscimento di sentenze penali straniere in esecuzione di accordi internazionali, (in particolare, la l. n. 69 del 2005),  il modello di procedimento da impiegare è quello previsto dall'art. 731, anche quando non ricorre una delle evenienze previste dall'art. 12 c.p., discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna (Cass.VI, n. 46201/2013; Cass.VI, n. 16364/2012); in senso parzialmente diverso è stato ritenuto che  nel caso in cui la Corte d'appello rifiuti la consegna ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), l. n. 69/2005, disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al riconoscimento della sentenza su cui si fonda il M.A.E. secondo quanto previsto dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008), e, quindi, a verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana (Cass. VI, 17 settembre 2014, n. 38557).

Infatti nell'ambito comunitario con il d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, è stata data attuazione nell'ordinamento interno alla Decisione Quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenza penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (in dottrina De Amicis, Iuzzolino, 2011,1554; Plastina, 2010, 4409; Parisi, 2012, 325 ss.). A seguito dell'attuazione della Decisione quadro 2008/909/GAI è stata prevista oltre la sostituzione a partire dal 5 dicembre 2011, delle analoghe disposizioni contenute nella Convenzioni europee, l'integrazione della nuova disciplina del MAE; ( in dottrina, v. Diotallevi, 1115 e ss.). Ove la Corte d'appello rifiuti la consegna del cittadino italiano non deve provvedere alla revoca della misura cautelare applicata all'interessato, che mantiene la sua efficacia per consentire l'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna straniera (Cass. VI, n. 17960/2013).

L'esecutività delle sentenze straniere e la procedura dell'esecuzione extraterritoriale

L'esecuzione extraterritoriale del giudicato è subordinata all'esistenza di una convenzione internazionale che espressamente la preveda. Le disposizioni codicistiche hanno solo carattere integrativo delle norme pattizie, e non anche suppletivo.

Ai fini del riconoscimento il modello di procedimento è quello ex art. 731, anche quando non ricorre una delle evenienze previste dall'art. 12 c.p. (Cass. VI, n. 46201/2013). L'applicazione del divieto del ne bis in idem , ex art. 54 Accordo Schengen, non richiede il riconoscimento della sentenza straniera (Cass. VI, n. 34793/2008). La procedura segue il percorso dell'art.730 (v. sub art. 730).  Il ministro ha l'obbligo di aderire alla richiesta di esecuzione in Italia di una sentenza straniera sia nel caso in cui vi sia un obbligo internazionale sia nel caso di una ipotesi facoltativa. Il P.G., cui la documentazione è trasmessa, preso atto della completezza formale della stessa, promuove il riconoscimento con richiesta alla Corte d'appello. Il comma 2 dell'art. 731 prevede la possibilità per il P.G. di richiedere il riconoscimento anche a norma dell'art. 730, qualora siano presenti i presupposti di cui all'art. 12, comma 1, n. 1, comma 2 e 3, c.p. È possibile formulare una richiesta cumulativa ma il P.G. dovrà sempre specificare analiticamente i singoli effetti di cui si chiede il riconoscimento. La Corte d'appello dovrà precisare la molteplicità degli effetti del riconoscimento. È irrilevante che, alla data di esecutività della sentenza nazionale che riconosce la sentenza straniera, la pena da espiare sia estinta secondo l'ordinamento italiano, in quanto ciò che rileva ai fini del riconoscimento è la non prescrizione della pena secondo l'ordinamento straniero al momento della richiesta di riconoscimento (Cass. VI, n. 29622/2016). Il riconoscimento di una sentenza penale straniera a norma dell'art. 730, che detta la disciplina applicabile in assenza di un accordo in materia con lo Stato da cui proviene il provvedimento, è ammissibile nei confronti di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza nello Stato o dalla loro sottoposizione a procedimento penale in Italia (Cass. VI, n. 50616/2013). È eseguibile nei confronti del condannato , che sta espiando la pena in Italia a seguito di sua richiesta previo riconoscimento della sentenza straniera , la misura cautelare emessa per fatti commessi antecedentemente al rientro in Italia, non trovando applicazione il principio di specialità che opera esclusivamente in relazione alla procedura di estradizione. (Cass. IV, n. 36458/2013).

La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983, riguarda "qualsiasi pena o misura privativa della libertà"; ne consegue che l'autorità giudiziaria italiana difetta di giurisdizione in ordine al riconoscimento di una sentenza straniera, ai fini di cui alla citata convenzione, per la parte in cui essa concerne una pena pecuniaria  (Cass. I, n. 6073/2018).

In sede di determinazione della pena ai sensi dell'art. 3, comma 2 l. n. 257/1989, contenente le norme di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, è preclusa al giudice l'applicazione dell'istituto della continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell'art. 671 estraneo ai criteri fissati dall'art. 10 della convenzione stessa (vincolo quanto alla natura giuridica ed alla sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, per lo Stato di esecuzione, salvo il limite della compatibilità con la legge di quest'ultimo in riferimento alla natura ed alla durata stesse). (Cass. V, n. 3597/1993, Di Carlo).

Il riconoscimento del provvedimento di confisca

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 731, è previsto anche il riconoscimento di provvedimenti di confisca adottati dall'Autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna (Diotallevi, 1117). La l. n. 328/1993, ha infatti innovato il sistema previsto nel codice per il riconoscimento delle sentenze penali, dagli artt. 731, 733, 737, introducendo anche gli artt. 735-bis  e 737-bis. Con il comma 1-bis dell'art. 731 è stata riconosciuta la diretta eseguibilità del provvedimento di confisca emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, rispetto alla diversa opzione, pure possibile, di sottoporre la richiesta all'Autorità giudiziaria interna, e di eseguire il provvedimento di confisca poi rilasciato. In base al combinato disposto degli artt. 733 e  art. 735-bis, è stato previsto che sia necessario far precedere il riconoscimento del provvedimento straniero da una sentenza di condanna (Pittaro, in Chiavario, IV agg.).

È superata così l'apparente discrasia tra l'art. 733  che parla solo di sentenza straniera e l'art. 735-bis che invece parla di provvedimento straniero di confisca. Pertanto ai fini del riconoscimento di sentenze penali straniere in esecuzione di accordi internazionali, il modello di procedimento da impiegare è quello previsto dall'art. 731, anche quando non ricorre una delle evenienze previste dall'art. 12 c.p. come nell'ipotesi della richiesta dell'Autorità giudiziaria Svizzera di disporre il trasferimento in favore del danneggiato di un bene immobile confiscato, formulata ai sensi dell'accordo Internazionale tra Svizzera e Italia del 10 settembre 1998 (Cass. VI. n. 46201/2013).

In dottrina, v. Iuzzolino, 1554.

In tema di cooperazione internazionale, è stata ritenuta  ammissibile, ai sensi dell'art. 731, comma 1-bis, c. p. p., il riconoscimento di sentenze straniere a fini di confisca dei proventi del riciclaggio, ancorché si tratti di pronunce rese in assenza di accertamento della colpevolezza dell'imputato, atteso che le convenzioni europee in materia (Strasburgo 8 novembre 1990 - STE n. 141 e Varsavia 16 maggio 2005 - STCE n. 198) prevedono una deroga al principio dell'impossibilità di disporre la confisca in assenza di condanna, nei casi in cui la confisca rappresenti essenzialmente una misura di sicurezza di natura preventiva. (Fattispecie relativa a confisca per equivalente disposta con sentenza della Repubblica di San Marino che, pur avendo assolto l'imputato, aveva riconosciuto che la disponibilità del provento del riciclaggio avrebbe consentito la commissione di ulteriori reati); (Cass., VI, n. 444/2021). Il riconoscimento di sentenza straniera che dispone la confisca per equivalente opera anche laddove tale misura non fosse stata, al momento della commissione del fatto, prevista dalla legge italiana . (Fattispecie di riconoscimento, ai fini dell'esecuzione, di una sentenza straniera con cui era stato disposto, nei confronti di un condannato per riciclaggio, la confisca di valore del provento di reato, commesso in epoca antecedente all'introduzione dell'art. 648-quater c. p.). (Cass. VI ,  n. 2189/2019 ) e comunque  l'art. 735-bis c. p.p. consente l'esecuzione in Italia della stessa anche ove non contemporaneamente poste in esecuzione le pene inflitte con la sentenza oggetto di riconoscimento. (Cass., VI cit. ).

Il riconoscimento del provvedimento straniero in base agli accordi internazionali

Gli effetti del riconoscimento della sentenza penale pronunciata all'estero con riferimento alla Conv. sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983, consentono l'applicabilità degli istituti della grazia e dell'amnistia, e anche quella dell'indulto (Cass. S.U. , n. 36527/2008 ; Cass. VI, n. 13480/2010). Con riferimento al Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali con la Thailandia è stato affermato che il momento determinativo della pena è soltanto quello della pronuncia della sentenza di riconoscimento, a cui segue la consegna del condannato. La giurisdizione sulla misura della pena spetta alla Thailandia, mentre all'Italia compete la disciplina delle modalità di esecuzione della pena ancora da espiare (Cass. I, 31 ottobre 1994, Pavan). Nell'accordo tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione per il trasferimento di una persona condannata possono essere inserite condizioni da garantire mediante impegni reciproci e sempre che non risultino in contrasto con l'ordinamento giuridico dei due Stati. Gli effetti del riconoscimento della sentenza penale straniera a norma di accordi internazionali non si esauriscono, ex comma 2 dell'art. 731 nell'espiazione della pena, come nel caso in cui prima della pronuncia della Corte di appello sul riconoscimento sia stata concessa al condannato delle autorità giudiziarie la liberazione condizionale che aveva determinato la cessazione definitiva dell'esecuzione della pena detentiva da scontare (Cass. VI, n. 6865/2007). E ‘possibile ricorrere in via analogica all'applicazione dei criteri fissati dall'art. 735, in conformità alle regole del diritto interno richiamate dall'art. 18, comma 1, lett. r), della l. n. 69/2005 (Cass. VI, n. 46845/2007; Cass. VI, n. 34587/2013) perché vengono in applicazione i principi generali della Conv. sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, nella parte in cui sono regolati gli effetti dell'esecuzione nel territorio dello Stato di origine del condannato. Le autorità italiane devono continuare l'esecuzione della condanna alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 10 della Conv. (Cass. VI, n. 22105/2008).

Bibliografia

Calvanese, Sentenze penali straniere, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di Cassese, Milano, 2006, VI, 5503; De Amicis, Rogatorie in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, Milano, 2018, 224; Diotallevi, sub art. 731, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Lattanzi-Lupo, Milano, 2020, 1115; Iuzzolino, La confisca nel diritto penale dell’Unione europea, in Cass. pen. 2011, 1554; Parisi, Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e armonizzazione delle garanzie procedurali, in Il nodo gordiano tra diritto nazionale e diritto europeo, in Falletti-Piccone, Bari, 2012, 325 ss.

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