Codice Civile art. 206 - [Azioni concesse ai creditori del marito] (1).[Azioni concesse ai creditori del marito] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 77 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 55 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione e soppresso la suddivisione in paragrafi. |