Codice Civile art. 289 - [Azioni esperibili dopo la legittimazione] (1).


[Azioni esperibili dopo la legittimazione] (1).

(1) Articolo (e sezione) abrogati dall'art. 1, l. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo recitava: «[I]. La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263. [II]. Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso». L'articolo era stato sostituito dall'art. 129 l. 19 maggio 1975, n. 151

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