Codice Civile art. 828 - Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

Antonio Scarpa

Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

[I]. I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni [826] sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice (1).

[II]. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile [826] non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

(1) V. r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

Inquadramento

Gli artt. da 822 a 831 dettano le regole di appartenenza e di regime giuridico relative ai beni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti ecclesiastici. In particolare, la disciplina della proprietà pubblica è caratterizzata non più quale espressione di sovranità, ma quale strumento per l’esercizio delle funzioni della P.A., seppure si connota con caratteri di eccezionalità, essenzialmente costituiti da limiti all’alienabilità o vincoli di destinazione.

Rinvio

Per il commento, v. sub art. 831.

Bibliografia

Cassarino, La destinazione dei beni degli enti pubblici, Milano, 1962; Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1984; Correale, Il patrimonio dello Stato e degli enti pubblici, in Enc giur., XXII, Roma, 1990; Cudia Le modificazioni del regime proprietario dei beni pubblici tra atti e fatti della pubblica amministrazione: orientamenti giurisprudenziali e sistema, in Foro amm.-Tar 12, 2003, 3666 ss.; Falzone, I beni del patrimonio indisponibile, Milano, 1957; Palma, Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà, Napoli, 1971; Di Renzo, I beni degli enti pubblici, Milano, 1978; Sandulli, Beni pubblici, in Enc. dir, V, Milano, 1959, 277; Pugliatti, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1954.

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