Codice Penale art. 271 - Associazioni antinazionali (1).


Associazioni antinazionali (1).

[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato [4 2] promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[II]. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

[III]. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2).

(1) La Corte cost., con sentenza 12 luglio 2001, n. 243 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo per contrasto con gli artt. 2, 18 e 21 Cost.

(2) In seguito all'aggiunta dell'art. 270-bis, il rinvio all'«articolo precedente» deve intendersi all'art. 270 c.p.

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