Codice Penale art. 298 - [Offese contro i rappresentanti di Stati esteri] (1).[Offese contro i rappresentanti di Stati esteri] (1). (1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 2 l. 11 novembre 1947, n. 1317 e successivamente abrogato dall'art. 18 1 l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni». |