Codice Penale art. 542 - [Querela dell'offeso] (1).[Querela dell'offeso] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66. Il testo recitava: «[I]. I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa. [II]. La querela proposta è irrevocabile. [III]. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; 2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio». |