Codice Penale art. 671 - [Impiego di minori nell'accattonaggio] (1)[Impiego di minori nell'accattonaggio] (1) (1)Articolo abrogato dall'art. 3, comma 19, lett. d), della l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo recitava: «[I]. Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. [II]. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore». |