Codice Penale art. 711 - [Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti] (1).[Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 18 1 l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila». |