Codice Penale art. 714 - [Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori] (1).


[Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 l. 13 maggio 1978, n. 180. Il testo recitava: «[I]. Chiunque, senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila. [II]. La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità. [III] Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire dodicimila a duecentomila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata».

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