Codice Penale art. 717 - [Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose] (1).


[Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 l. 13 maggio 1978, n. 180. Il testo recitava: «[I]. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all'Autorità è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila. [II]. La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti».

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