Codice Penale art. 5 - Ignoranza della legge penale (1).Ignoranza della legge penale (1). [I]. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [47 3]. (1) La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile». InquadramentoL'art. 27, comma 1, Cost. stabilisce che «la responsabilità penale è personale», legittimando le sole forme di responsabilità penale per fatto proprio colpevole, nelle quali «la colpevolezza normativa e individualizzabile riguarda l'atteggiamento psichico antidoveroso nei confronti del singolo fatto e non gli elementi personalistici estranei a questo atteggiamento concreto. All'agente si rimprovera un fatto compiuto con un certo grado di partecipazione psichica, non una attitudine, una qualità personale, onde a tale fatto vanno riferiti tutti gli elementi costitutivi della colpevolezza (capacità di intendere e di volere, ignoranza evitabile della norma incriminatrice, dolo e colpa, cause di esclusione della colpevolezza)» (Mantovani 2015, 289). Il principio di personalità è sancito unitamente a quello di rieducazione della pena (art. 27, commi 1 e 3 Cost.), con collocazione sistematica che non può ritenersi casuale: se il fatto da imputare risulti psichicamente non riferibile all'agente, quest'ultimo sarà non personalmente responsabile (art. 27, comma 1, Cost.) e, conseguentemente, da non rieducare (art. 27, comma 3 Cost.): «collegando il 1 al comma 3 dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa di quest'ultima, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la “rieducazione” di chi, non essendo almeno “in colpa” (rispetto al fatto) non ha, certo, “bisogno” di essere “rieducato”» (Corte cost., n. 364/1988). Esso ha notevole rilievo, essendo indispensabile, «anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella "non colpevole"; e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto. A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi ecc., quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque, impedire od in relazione ai quali non è in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare il dovere d'evitarli nascente dal precetto. Il principio di colpevolezza, in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto» (Corte cost., n. 364/1988). A questo profilo si ricollega la parte dispositiva della sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5 «nella parte in cui non esclude, dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza inevitabile». L'ignoranza della legge penaleLa colpevolezza (intesa in senso normativo), quale elemento costitutivo del reato, presuppone che l'agente sia consapevole di porre in essere un fatto che l'ordinamento vieta, poiché il conseguente rimprovero risulterebbe, in caso contrario, ingiustificato. Si è a lungo ritenuto che non fosse necessaria la consapevolezza, in capo all'agente, dell'antigiuridicità del fatto, cioè che il fatto fosse vietato dalla legge penale (ignorantia legis non excusat): il principio (assolutamente funzionale al raggiungimento degli scopi di uno Stato autoritario) era stato accolto anche dall'art. 5, a norma del quale «nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale». Il rigore della previsione, che non ammetteva deroghe, aveva, peraltro, destato decisa insoddisfazione in ampia parte della dottrina, ferma nel ritenere che anche l'art. 5 dovesse essere interpretato sistematicamente, alla luce del sopravvenuto art. 27, commi 1 e 3, Cost. L'agente poteva esser considerato colpevole in ordine al fatto-reato soltanto se lo avesse posto in essere avendo (o potendo avere) conoscenza della sua antigiuridicità, ovvero — in difetto — della sua antisocialità; di conseguenza: a ) l'art. 5 andava interpretato nel senso di ritenere inescusabile la sola ignoranza di leggi penali normalmente conoscibili, e comunque di quelle che vietavano fatti considerati antisociali secondo il comune sentire; b ) al contrario, doveva ritenersi scusabile l'ignoranza di leggi difficilmente conoscibili (ad es., quelle disciplinanti specifici profili tecnici, in relazione ad attività professionali particolari, esulanti dall'ambito di quelle ordinarie dell'agente); la legge penale poteva, inoltre, risultare scusabilmente non conoscibile: - per ignoranza non evitabile, dovuta a cause di forza maggiore (ad es., calamità naturali, occupazione nemica del territorio, sciopero che blocca la distribuzione delle Gazzette Ufficiali); - per errore scusabile sulla liceità del fatto, frutto di situazioni oggettive, ovvero inerenti alla persona dell'agente, non pretestuose, bensì serie e tali da impedire realmente la percezione dell'illiceità del fatto (ad es., l'errore causato da provvedimenti, prassi od altri comportamenti della P.A., ovvero da decisioni giurisprudenziali contrastanti); c ) infine, quanto alla (incertamente determinabile) consapevolezza del disvalore sociale del fatto, si reputava indifferente il personale giudizio dell'agente, purché quest'ultimo fosse consapevole della communis opinio di antisocialità del fatto. La sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionaleAccogliendo l'impostazione della dottrina assolutamente dominante, la Corte costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 364/1988 ha alfine dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5 «nella parte in cui non esclude, dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza inevitabile» (analogamente, in riferimento all'ignoranza dei doveri inerenti allo status di militare ex art. 39 c.p.m.p., cfr. Corte cost., n. 61/1995). Il Giudice delle leggi ha osservato che sottoporre il soggetto agente a sanzione penale ove non possa affermarsi che la sua ribellione alla norma incriminatrice sia consapevole, o comunque frutto di indifferenza per le regole dell'ordinamento, equivarrebbe a scardinare le fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola retrocedere dalla posizione di vertice che occupa nella scala dei valori costituzionalmente tutelati: il principio di personalità non può, infatti, essere svalutato a discrezione del legislatore, in quanto garantisce al cittadino di poter essere considerato penalmente responsabile soltanto in ordine a condotte da lui poste in essere consapevolmente, che egli poteva controllare e/o omettere, giammai in ordine a comportamenti posti in essere per non colpevole, ed inevitabile, ignoranza del precetto. D'altro canto, i principi di tassatività ed irretroattività delle norme penali incriminatrici, «nell'aggiungere altri contenuti al sistema delle fonti delle norme penali, evidenziano che il legislatore costituzionale intende garantire i cittadini, attraverso la «possibilità» di conoscenza delle stesse norme, e la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione. E tutto ciò si chiarisce ancor più (...) ove si ricordi che, nel quadro dello «Stato di diritto», anche il principio di riserva di legge penale e gli altri precedentemente indicati, sono espressione della contropartita (d'origine contrattualistica) che lo Stato offre in cambio, appunto, dell'obbligatorietà della legge penale: lo Stato assicura i cittadini che non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che è vietato o comandato, ma richiede dai singoli l'adempimento di particolari doveri (...) mirati alla realizzazione dei precetti “principali” relativi ai fatti penalmente rilevanti» (Corte cost. n. 364/1988). La rimproverabilità penale della condotta, postula necessariamente, da un lato, l'adempimento, da parte dello Stato, dei doveri costituzionali concernenti la formulazione, la struttura ed i contenuti delle norme penali, onde renderle conoscibili per i cittadini, dall'altro, l'adempimento, da parte di questi ultimi, del dovere di conoscenza. Tali affermazioni sono state sistematicamente ricondotte anche ai principi di personalità e rieducazione, rispettivamente sanciti dall'art. 27, commi 1 e 3, Cost.: «non si creda, peraltro, che, ricavandosi il requisito della “possibilità” di conoscere la legge penale dall'intero sistema costituzionale esso sia estraneo all'art. 27, comma 1, Cost., quasi che quest'ultimo si riferisca soltanto alle relazioni psichiche tra soggetto e fatto, e, in particolare, alla violazione, nelle ipotesi di colpa in senso stretto, delle norme preventive che caratterizzano la colpa oltre, se mai, alla “rimproverabilità” dell'autore del reato. Vero è che l'art. 27, comma 1, Cost., dichiarando che la responsabilità penale è personale, non soltanto presuppone la “personalità” dell'illecito penale (la pena, appunto, in virtù della “personalità” della responsabilità penale, va subita dallo stesso soggetto al quale è personalmente imputato il reato) ma compendia tutti i requisiti subiettivi minimi d'imputazione. Il comma in discussione, interpretato in relazione al 3° comma dello stesso articolo ed in riferimento agli artt. 2, 3, comma 1 e 2, 73, comma 3, e 25, comma 2, Cost., svela non soltanto l'essenzialità della colpa dell'agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica ma anche l'indispensabilità del requisito minimo d'imputazione costituito dall'effettiva “possibilità di conoscere la legge penale”, essendo anch'esso necessario presupposto della “rimproverabilità” dell'agente. Il principio della “personalità dell'illecito penale” è “totalmente” implicato dal principio della “responsabilità penale personale” espresso, appunto, dal comma 1 dell'art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 364/1988). In seguito, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che fine precipuo della pubblicazione – fase che si pone a valle del completamento di quella propriamente costitutiva dell'atto normativo – e della disciplina della vacatio legis è consentire la conoscibilità dell'atto, così da soddisfare una basilare esigenza di certezza del diritto. A tal fine, l'art. 73, terzo comma, Cost. disciplina il momento della entrata in vigore delle leggi, e più precisamente la vacatio legis, ponendo la regola del termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilità di eccezioni, tenuto conto che il legislatore deve ritenersi autorizzato, nel suo potere discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo. La pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzionale a garantire il rispetto dell'art. 5, con la conseguenza che l'entrata in vigore delle leggi costituisce elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza. La valenza della vacatio legis conseguente alla pubblicazione è riconducibile, nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 73, terzo comma, Cost., alla indispensabilità del requisito minimo di imputazione costituito dall'effettiva “possibilità di conoscere la legge penale”, essendo anch'esso necessario presupposto della “rimproverabilità” dell'agente. Il momento cui deve essere riferito l'avvenuto perfezionamento del procedimento di approvazione del decreto legislativo coincide con l'emanazione dello stesso, senza che possa assumere rilievo il successivo termine di pubblicazione (Corte cost. n. 151 /2023). La giurisprudenza della Corte EDU Nei medesimi termini si è pronunziata la giurisprudenza della Corte Edu, valorizzando quanto disposto dall'art. 7 Conv. Edu: «un quadro legislativo che non permetta ad un imputato di conoscere il senso e la portata della legge penale è lacunoso non solo rispetto alle condizioni generali di «qualità» della «legge» ma anche rispetto alle esigenze specifiche della legalità penale» (Corte Edu, 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. ed altre c. Italia). La Corte di Strasburgo, premesso che la legge penale, in quanto necessariamente generale, non può essere formulata con precisione assoluta, e che la nozione di prevedibilità della legge penale dipende in larga misura dal testo concreto, dall'ambito in cui si applica, dal numero e dalla qualità dei destinatari, ha evidenziato che <<i professionisti avvertiti devono dar prova di prudenza nella loro attività e valutare attentamente i rischi che i loro comportamenti determinano>> e che, pertanto, in determinate situazioni, il soggetto agente, per il suo status e la sua esperienza professionale, non possa ignorare che la sua condotta comporti il rischio di incorrere in un determinato reato; prudenza ancora maggiore è dovuta in assenza di precedenti giurisprudenziali direttamente riferibili alla norma di volta in volta da applicare (Corte EDU V, 6 ottobre 2011, Soros. C. Francia). Segue . Le conseguenzeL'art. 5, come reinterpretato dalla Corte costituzionale, dispone ora idealmente che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Affermata la possibile rilevanza (quale causa di esclusione della colpevolezza) dell'ignoranza della legge penale, si pone il problema di stabilire quando essa possa esser ritenuta, in concreto, scusabile; in proposito, le indicazioni di massima fornite dalla Corte costituzionale suggeriscono che l'evitabilità o meno dell'ignoranza della legge penale debba esser valutata: a ) sotto il profilo oggettivo, in relazione alla natura delle circostanze di fatto che possono averla determinata (si pensi, ad es., all'assoluta oscurità o contraddittorietà di un testo di legge; all'esistenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali che per uno stesso fatto abbiano legittimato non soltanto condanne, ma anche assoluzioni; ad «assicurazioni erronee» sulla liceità della condotta, erroneamente fornite dalla P.A.); b ) sotto il profilo soggettivo, in relazione alle concrete conoscenze personali del soggetto agente, che possano renderlo più o meno in grado di accertare l'esistenza ed il significato di una legge (andrebbe, indiscutibilmente, valutata diversamente l'ascusabilità dell'ignoranza della legge penale da parte di un avvocato o di un soggetto analfabeta). Non potrà, comunque, ravvisarsi l'ignoranza inevitabile allorché l'agente si rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salva l'ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile (attinente, cioè, alla necessità di agire o non agire per evitare la sanzione). Deve, invece, di regola ritenersi che l'ignoranza sia inevitabile allorché l'assenza di dubbi sull'illiceità del fatto dipenda dalla personale non colpevole carenza di socializzazione del soggetto (Corte cost. n. 364/1988). La Corte costituzionale ha, infine, rimesso al legislatore (rimasto sinora inerte) l'opportunità di valutare se il soggetto che ha agito in stato di ignoranza evitabile della legge penale, meriti, o meno, un'attenuazione della pena. Segue. L'evoluzione giurisprudenziale successivaAll'indomani della sentenza Corte cost. n. 364/1988, è stato compito della giurisprudenza di legittimità individuare in concreto i limiti entro i quali l'ignoranza della legge penale può scusare: si è così giunti all'elaborazione di principi ormai consolidati nel diritto vivente. Oggetto È ormai pacifico che oggetto dell'ignoranza della legge che esclude la colpevolezza dell'agente ex art. 5 è l'illecito penale, non l'illecito in genere: scusa, pertanto, l'eventuale ignoranza incolpevole della natura di illecito penale di un determinato fatto, anche se l'agente ritenga che esso integri gli estremi di un illecito amministrativo (Cass. III, n. 3617/1994). «Legge penale» e «legge extrapenale» Secondo la giurisprudenza, l'errore sulla «legge penale», che può risultare, o meno, scusabile, è quello che riguarda la struttura del reato, o che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa; diversamente, «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente (Cass. IV, n. 14011/2015: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 — il quale disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 —, non costituisca legge extrapenale; conforme, Cass. VI, n. 25941/2015: fattispecie in tema di rifiuto di atti d'ufficio ex art. 328, nella quale la S.C. ha ritenuto che l'art. 25 l. n. 241/1990 — il quale che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, consentendo all'interessato di esaminarli e di estrarne copia — non costituisca legge extrapenale). Errore di diritto ed errore di fatto. Rinvio I rapporti tra la disciplina dell'ignoranza della legge penale e quella dell'errore di fatto saranno esaminati subart. 47. La «ignoranza inevitabile» Può configurarsi uno stato di ignoranza inevitabile della legge penale soltanto: a ) in presenza di oggettiva ed insuperabile difficoltà di comprensione della norma o del complesso di norme da cui promana il precetto penalmente sanzionato ed ignorato (Cass. I, n. 11360/1992); b ) in relazione a fatti-reato di creazione normativa, che non trovino riscontro in esigenze morali e di giustizia universalmente avvertite, come il «non uccidere» o «non rubare»: nell'ipotesi in cui una norma giuridica sia frutto di mera creazione legislativa, priva di riscontro nella coscienza collettiva, può ravvisarsi ignoranza scusabile, se l'attività vietata dalla legge sia consentita da un provvedimento amministrativo emesso dall'autorità preposta al controllo, purché l'agente non abbia le capacità di valutarne la legittimità (Cass. III, n. 4450/1990); c ) se il soggetto agente, lungi dal rimanere meramente passivo, abbia fatto tutto quanto gli era possibile per adempiere il dovere d'informazione che su di lui incombe, ed uniformarsi alla legge, senza che sia possibile muovergli alcun rimprovero, neppure di leggerezza (Cass. I, n. 7323/1995). Il dovere di informazione si atteggia diversamente per il comune cittadino e per il soggetto che eserciti professionalmente una data attività: «per il comune cittadino [l'ignoranza della legge penale può essere inevitabile] ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica» (Cass. S.U., n. 8154/1994, e Cass. IV, n. 32069/2010: quest'ultima decisione ha escluso la configurabilità della buona fede degli imputati, soggetti operanti professionalmente nel settore del commercio con l'estero, asseritamente fondata su una pretesa incertezza nel trattamento amministrativo di vicende non immediatamente assimilabili a quelle oggetto di causa), ed hanno l'onere di essere costantemente aggiornati sotto ogni aspetto circa l'organizzazione complessiva del loro lavoro, nella quale rientra la conoscenza della legislazione, specialmente quando questa sia vigente da tempo e ben nota alla generalità dei consociati (Cass. III, n. 1214/1994); nei loro confronti, l'ignoranza della legge penale può, quindi, risultare scusabile solo quanto abbiano fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari, e si siano, inoltre, attivati in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici (Cass. III, n. 35694/2011); inoltre, essi, ove persista il dubbio sulla liceità della condotta, hanno l'obbligo di astenersi dal compierla (Cass. III, n. 2149/1996). È stata ritenuta inescusabile l'ignoranza del tasso di usura da parte di una banca, perché i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche non possono invocare l'inevitabilità del predetto errore sulla legge penale, svolgendo attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito (Cass. II, n. 46669/2011). Tendenzialmente, può aversi ignoranza scusabile della legge penale soltanto se l'agente tragga la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta: a ) da un atto della P.A.: assumono, in particolare, rilevanza i chiarimenti eventualmente forniti dalla P.A. competente, la cui incidenza va valutata alla stregua delle caratteristiche personali dell'agente, cioè del suo livello di socializzazione o di cultura, e del ruolo professionale. Inoltre, sarà necessario essersi rivolti ad appositi organi squisitamente tecnici, non ad organi che non abbiano tra i loro compiti istituzionali lo studio e la ricerca scientifica nella materia di volta in volta in esame (Cass. III, n. 4951/2000). Non possono, peraltro, essere all'uopo valorizzate le informazioni (Cass. III, n. 646/1997): - rese in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale; - che non trovino uniforme applicazione nell'amministrazione della stessa provincia o regione; - che risultino macroscopicamente illegittime; In proposito, si è ribadito che l'ignoranza da parte dell'agente sulla normativa di settore e sull'illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione; nel caso concreto, peraltro, la S.C. (Cass. III, n. 38829/2016) ha escluso che ricorressero gli estremi dell'errore scusabile, osservando che l'imputato, cui era stato contestata la commercializzazione di kg. 430 di rifiuti metallici, avrebbe dovuto quanto meno informarsi presso l'autorità competente se la propria condotta necessitasse di autorizzazione, come in effetti previsto dalla normativa di settore; b ) da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante (Cass. S.U. , n. 8154/1994; Cass. VI, n. 6991/2011): l'agente deve essere particolarmente cauto nel valutare la legittimità della propria condotta in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nell'interpretazione di una norma, poiché l'incertezza che ne deriva non consente, di per sé sola, di invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, in tale caso il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, ed in definitiva anche fino ad astenersi da essa se, nonostante le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla sua liceità, considerato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, non è idoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della condotta (Cass. V, n. 2506/2017: fattispecie in tema di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di sottoposti a misure di prevenzione, nella quale l'imputato, che aveva compiuto atti dispositivi dei propri beni tramite atto notarile senza darne comunicazione, aveva invocato l'esclusione del dolo del reato per il fatto che, a suo dire, la giurisprudenza del locale Tribunale non era uniforme sull'obbligo di comunicazione delle variazioni compiute con atto pubblico, avendolo dapprima escluso, salvo ritenerlo poi sussistente in base ad un orientamento più rigoroso, affermatosi solo successivamente agli atti dispositivi posti in essere). In argomento, si è successivamente affermato che costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza in malam partem, nel caso in cui l'imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni Unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le Sezioni Unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo (Cass. VI, n. 28594/2024: fattispecie relativa al delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, in relazione alla quale la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna emessa in relazione a un fatto commesso successivamente a Cass. S.U., n. 4694/2012, Casani - la quale, ai fini della configurabilità del reato, aveva escluso la rilevanza delle finalità dell'accesso al sistema -, ed antecedentemente a Cass. S.U., n. 41210/2017, Savarese - che ha richiesto, invece, che tale finalità non fosse compresa tra quelle per cui è attribuita la facoltà di accesso -). È stata ritenuta inescusabile l'ignoranza invocata da un imputato che conosceva il precetto penale, ma aveva ritenuto di non conformarvisi in base a mere notizie giornalistiche, riguardanti una modifica (che si presumeva imminente) della norma in senso più favorevole, poiché in tal caso, l'agente deve accertare in modo irrefutabile l'avvenuto cambiamento, attenendosi fino a quel momento alla disposizione vigente (Cass. III, n. 9092/1993); si è, inoltre, ritenuto che l'errore del medico in ordine all'esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso del paziente prima di procedere al compimento di atti incidenti sulla sua sfera di autodeterminazione della libertà sessuale, a differenza di quello sulla sussistenza di un valido consenso, costituisce errore su legge penale, a norma dell'art. 5 c.p., che non esclude il dolo, salvo che in caso di ignoranza inevitabile (Cass. III , n. 18864/2019: in motivazione, la S. C. ha chiarito che l'errore sulla sussistenza di un valido consenso costituisce, invece, errore sul fatto, rilevante a norma dell'art. 59, comma 4, c.p.). La valutazione dell'inevitabilità dell'errore di diritto, e della conseguente esclusione della colpevolezza, deve anche tenere conto dei fattori esterni che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, e delle effettive conoscenze e capacità del medesimo: è stata per tale ragione ritenuta scusabile l'ignoranza dell'art. 348 da parte della madre cui era stato contestato il concorso nella circoncisione in danno del figlio infante: essendo la madre di recente immigrata da un paese straniero in cui tale pratica è diffusa per tradizione etnica, dalla quale la stessa è risultata essere fortemente influenzata in ragione del suo basso grado di cultura, è stata attribuita rilevanza all'ignoranza della natura medica della circoncisione praticata per motivi rituali e della conseguente necessità che ad effettuarla fosse un soggetto abilitato all'esercizio della professione medica (Cass. VI, n. 43646/2011). Conclusioni In sintesi, può dirsi che l'interprete dovrà tenere conto non soltanto dei particolari requisiti soggettivi dell'agente concreto, ma anche delle difficoltà oggettive che possano avere ostacolato la conoscenza e la corretta interpretazione di una legge, onde valutare se egli avesse effettiva possibilità di adempiere proficuamente al generale dovere di informazione e conoscenza della legge penale, posto a fondamento della convivenza civile. Per quanto riguarda la possibile incidenza dei contrasti di giurisprudenza riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di una norma, l’incertezza che può derivarne non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il dubbio circa la liceità o meno di una condotta è ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, dovendo indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela, fino anche all'astensione dalla condotta (Cass. SU, n. 16153/2024). Le disposizioni speciali in tema di errore su norme
Reati tributari Gli artt. 15 e 16 d.lgs. n. 74/2000 prevedono espressamente la non punibilità delle violazioni (anche penali) di norme tributarie «dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione», e comunque del soggetto che si sia adeguato a pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. Secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 37248/2024) le "obiettive condizioni di incertezza" sulla portata o sull'ambito applicativo di una norma tributaria, rilevanti ai sensi all'art. 15 cit., ricorrono solo nel caso in cui l'agente abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa da un comportamento positivo degli organi amministrativi o dall'esistenza di un pacifico orientamento giurisprudenziale ovvero qualora abbia richiesto alle autorità competenti i chiarimenti necessari e si sia attivato tramite la consultazione di esperti giuridici, così adempiendo al dovere di informazione. CasisticaPer le applicazioni riguardanti le singole norme incriminatrici di parte speciale, si rinvia al commento delle disposizioni di volta in volta interessate. Armi, munizioni ed esplosivi La giurisprudenza, in riferimento ad un caso di illecita detenzione, senza denunziarne il possesso, di una pistola lanciarazzi, ha ritenuto non configurabile un caso di ignoranza inevitabile della legge penale, in virtù di quanto con chiarezza disposto dall'art. 2, comma 3, l. n. 110/1975, «che espressamente qualifica la pistola lanciarazzi come arma comune da sparo non assimilabile alla pistola giocattolo» (Cass. I, n. 43478/2013). Si è, inoltre, ritenuto che il dolo del delitto di detenzione illegale di arma non è escluso dall'erroneo convincimento dell'agente circa l'obbligo di denunciare il possesso dell'arma all'autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e non possono quindi essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 47, comma 3, c.p. (Cass. VII, n. 24231/2019: fattispecie relativa alla detenzione illegale di una pistola da parte di una vedova il cui marito aveva denunciato - e successivamente rottamato - un'altra pistola avente matricola diversa rispetto a quella che la donna comunque non aveva denunciato in sede di successione). Contrabbando Secondo la giurisprudenza, integra il delitto di contrabbando, di cui all'art. 282, lett. d), d.P.R. n. 43 del 1973, anche il semplice utilizzo in Italia di una vettura non immatricolata in uno Stato dell'Unione europea, importata temporaneamente in esenzione doganale, da parte di un soggetto non avente diritto all'agevolazione fiscale, posto che l'eventuale mancata conoscenza del divieto di guidare nel territorio dello Stato veicoli extra-UE non sdoganati si traduce in un errore sul precetto, che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5, salve le ipotesi di ignoranza inevitabile in ordine alla disposizione impositiva dell'obbligo di pagamento dei diritti di confine (Cass. III, n. 23401/2024). Esercizio abusivo di attività finanziaria In tema di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 d.lgs. n. 385/1993), la giurisprudenza ritiene che sussistenza del dolo non sia esclusa dalla finalità benefica della attività finanziaria e dal ragionevole affidamento nella sua liceità, in quanto esso non realizza un errore sul fatto ma un errore sul divieto, irrilevante, salva la configurabilità di una situazione di ignoranza inevitabile, ai sensi dell'art. 5 (Cass. V, n. 18317/2017); la giurisprudenza ha successivamente precisato che, in assenza di un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo ad ingenerare uno scusabile convincimento di liceità del comportamento, la buona fede non può essere desunta da un mero fatto negativo, quale la mancata rilevazione di irregolarità da parte degli organi di vigilanza o di controllo (Cass. V, n. 12777/2019: fattispecie nella quale i ricorrenti avevano evocato, in termini generici, l'esito di alcune ispezioni operate dalla Banca d'Italia, senza alcuna indicazione sui contenuti del mandato ispettivo e della competenza funzionale degli ispettori, e comunque senza allegare il positivo avallo, da parte dell'istituto di vigilanza, della prassi incriminata).
Finanza e tributi La giurisprudenza ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, la mancata conoscenza, da parte dell'operatore professionale, della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, costituisce errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5, salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extrapenale, tale da far ritenere l'ignoranza inevitabile. (Cass. III, n. 2380/2019: in applicazione del principio, la Cassazione ha considerato inapplicabile anche la disciplina di cui all'art. 47 c.p. nel caso di errore sulla efficacia sanante della dichiarazione integrativa rispetto a quanto riportato falsamente nella dichiarazione originaria annuale). In tema di sottrazione del pagamento dell'accisa sugli oli minerali (art. 40, comma 1, d.lgs. n. 504/1995), si è ritenuto che costituisce errore di diritto, non scusabile, l'errore sulle disposizioni che regolano la natura e la composizione del prodotto energetico commercializzato, trattandosi di nozioni integranti il precetto della norma penale (Cass. III, n. 38829/2016: in applicazione del principio, è stato rigettato il ricorso dell'imputato che invocava la scusabilità dell'errore in cui era incorso, commercializzando un additivo, anticongelante, per gasolio, da lui realizzato tramite l'unione di prodotti chimici di libera vendita, ignorandone la natura di “prodotto energetico” o “carburante”). Ai fini dell'integrazione del reato di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74/2000, la mancata conoscenza, da parte dell'operatore professionale, della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, costituisce errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extrapenale, tale da far ritenere l'ignoranza inevitabile (Cass. III, n. 44293/2017: in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la condanna dall'imputato imprenditore, ritenendo non scusabile l'invocata mancata conoscenza delle prescrizioni contenute nell'art. 8 d.P.R. n. 633/1972 riguardanti le cessioni all'esportazione non imponibili). Si è anche chiarito che l'accordo tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito, quantunque comporti la rimodulazione della sua scadenza, che viene scansionata nel tempo in corrispondenza ai termini delle singole rate, non esclude che, al verificarsi di detta scadenza senza la soddisfazione totale del debito, il reato resti comunque configurabile, in quanto la previsione di una causa sopravvenuta di non punibilità del fatto lascia immutata l'illiceità della condotta, che non può ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. né ai sensi dell'art. 59, comma 4, c.p., cadendo l'errore del contribuente su norme penali (nella specie gli artt. 10-ter e 13, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), con conseguente applicazione dell'art. 5 c.p. (Cass. III, n. 16472/2020). Frodi comunitarie Ai fini della configurabilità del reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ex art. 2, l. n. 898 del 1986 (c.d. frode comunitaria), l'ignoranza da parte dell'agente del contenuto della domanda e delle allegate attestazioni non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p., nella lettura datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988, non potendo tale ignoranza ritenersi inevitabile in relazione ad un reato il cui disvalore sociale è noto: sono, infatti, esigibili, da parte di soggetti dotati di peculiare qualificazione tecnica, come gli imprenditori agricoli o commerciali, oneri di attivazione diretti a conoscere la disciplina di settore ed il contenuto degli atti che sottoscrivono nell'esercizio dell'attività) (Cass. VI, n. 15620/2022). Misure di prevenzione La giurisprudenza ha osservato che l'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 l. n. 646/1982 (che impone tale obbligo), è norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31; ne consegue che l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità, nel caso di specie esclusa per il rilievo che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis, aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile (Cass. VI, n. 6744/2014). In tema di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, d.lgs. n. 159/2011), si è, inoltre, ritenuto che l'erronea opinione dell'imputato circa la necessità della prescritta autorizzazione preventiva per allontanarsi dal comune di residenza non si configura come errore su legge diversa da quella penale, costituendo un errore di diritto inescusabile (Cass. I, n. 42795/2017); una successiva decisione (Cass. VI, n. 58227/2018) ha ritenuto che la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo in oggetto, a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile, precisando che la predetta dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in una forma d'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art. 5, così come individuati dalla sentenza della Corte cost. n. 364 del 1988. Patrocinio a spese dello Stato L'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo d.P.R. è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Cass. IV, n. 418/2022).
Reati urbanistici È stata ravvisata ignoranza inevitabile della legge penale in un caso nel quale gli imputati avevano maturato la convinzione dell’assenza del vincolo di inedificabilità, più volte affermata in provvedimenti del giudice amministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Comune interessato (Cass. S.U., n. 8154/1994). Al contrario, non può ritenersi integrata la condizione soggettiva d’ignoranza inevitabile della legge penale quando l’imputato abbia eseguito un intervento edilizio in assenza del necessario permesso di costruire in conseguenza di una erronea interpretazione di una pur chiara disposizione di legge ed omettendo di consultare il competente ufficio, formando il suo convincimento personale sull’insussistenza dell’obbligo di munirsi di apposito titolo abilitativo sulla base di un provvedimento della P.A. riguardante un diverso manufatto rispetto a quello abusivamente realizzato (Cass. III, n. 36852/2014: fattispecie in cui l’imputato aveva costruito un piazzale su una porzione di fondo agricolo ritenendo superfluo il rilascio del permesso di costruire perché il Comune aveva comunicato che non era necessario alcun titolo abilitativo per la realizzazione di una recinzione sul medesimo terreno). Il silenzio dell’amministrazione competente, successivo alla presentazione di una denuncia di inizio attività ed alla revoca di una ordinanza di sospensione dei lavori, non può ingenerare un errore di diritto scusabile nel caso in cui l’attività professionale dell’agente (nella specie, direttore dei lavori) presupponga la conoscenza della normativa di settore, ed il suo comportamento sia sintomatico dell’inosservanza dell’obbligo di adeguata informazione per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia (Cass. III, n. 11045/2015). Da ultimo, si è ribadito che la valutazione dell’inevitabilità dell’errore di diritto, rilevante ai fini dell’esclusione della colpevolezza, deve tenere conto tanto dei fattori esterni che possono aver determinato nell’agente l’ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità del medesimo (Cass. III, n. 8410/2018: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la declaratoria di non doversi procedere, emessa dal GIP ex art. 129, comma 2, c.p.p., per mancanza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, sul presupposto che il rilascio di un’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per un periodo sino a sei mesi, fosse idoneo a determinare nell’imputato la convinzione in buona fede circa la non necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di una pedana amovibile, senza valutare le conoscenze e le informazioni assunte dallo stesso ovvero le eventuali assicurazioni fornite dagli uffici competenti circa la prassi esistente nella realtà territoriale di riferimento). Non ricorrono gli estremi della buona fede idonea a integrare la condizione soggettiva d’ignoranza inevitabile della legge penale in caso di mancata conoscenza, da parte del proprietario committente delle opere, della destinazione agricola della particella su cui le stesse sono state eseguite, essendo il predetto tenuto a conoscere la destinazione urbanistica dei beni di sua proprietà, in quanto risultante da atti normalmente in suo possesso, quali il titolo di proprietà o le visure catastali (Cass. III, n. 41589/2021). In tema di lottizzazione abusiva realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, si è ritenuto che ai soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, in qualità di richiedente il provvedimento autorizzativo, di progettista e di addetto alla Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, è richiesto un grado di conoscenza ed esperienza nella materia tale da escludere la scusabilità dell'ignoranza o dell'errore su norma extra-penale incidente su quella penale, essendo essi tenuti a controllare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere in essa comprese alla vigente normativa edilizia e paesaggistica, oltre che alle previsioni della pianificazione urbanistica (Cass. III, n. 12553/2023). Reddito di cittadinanza In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, secondo la giurisprudenza l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, in l. n. 26/2019, si risolve in un errore su legge penale che non esclude la sussistenza del dolo, ex art. 5, in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l.; né ricorre un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto (Cass. II, n. 23265/2024). Rifiuti
In relazione alle contravvenzioni di tema di raccolta e trasporto di rifiuti (art. 256 d. lgs. n. 152/2006), la giurisprudenza ha ritenuto non scusabile l'errore dell'agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprenda sine titulo un'attività commerciale per il cui esercizio sia richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l'agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall'agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione (Cass. III, n. 35124/2024). Profili processuali
L'onere della prova Spetta al soggetto che intenda invocare di avere ignorato senza colpa la legge penale dimostrare di aver fatto tutto quanto in sua facoltà per attivarsi utilmente onde acquisirne idonea conoscenza ed uniformarvisi (Cass. III, n. 31134/2008). L’errore sulle conseguenze del “patteggiamento” Una originale applicazione giurisprudenziale ha dovuto chiarire, a seguito di applicazione di pena su richiesta delle parti (ex art. 444 c.p.p.), non sono proponibili ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, irrilevanti se non si traducono in censure di nullità, per le quali vige peraltro il principio di tassatività che regola la materia delle nullità processuali; è, pertanto, inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per asseriti vizi di intelligenza da parte dell'imputato della conseguente applicazione di una sanzione amministrativa accessoria (Cass. IV, n. 54580/2018). BibliografiaFiandaca, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale, in Foro it. 1988, I, 13 ss.; Gallo, Appunti di diritto penale, vol. II, tomo I, Torino, 2007; Mantovani F., Ignorantia legis scusabile e inescusabile, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1990, 384 ss.; Palazzo, Ignorantia legis: vecchi limiti e orizzonti nuovi nella colpevolezza, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1988, 920 ss.; Rivello, Ignoranza inevitabile dei doveri inerenti allo stato militare, in Cass. pen. 1995, 1767 ss. |