Codice Penale art. 17 - Pene principali: specie (1).

Alessandro Trinci

Pene principali: specie (1).

[I]. Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) [la morte] (2)

2) l'ergastolo [22] (3);

3) la reclusione [23] (4);

4) la multa [24].

[II]. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1) l'arresto [25] (4);

2) l'ammenda [26].

(1) Per i reati di competenza del giudice di pace, v. gli artt. 52 («Sanzioni»), 53 («Obbligo di permanenza domiciliare») e 54 («Lavoro di pubblica utilità») d.lg. 28 agosto 2000, n. 274. In tema di sanzioni applicabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato v. art. 9 ss. d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.

(2) Per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: d.lg.lt. 10 agosto 1944, n. 224 e d.lg. 22 gennaio 1948, n. 21. Per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è stata abolita e sostituita con quella «massima prevista dal codice penale» (l. 13 ottobre 1994, n. 589). V. ora anche art. 27 4 Cost., come modificato dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. V. inoltre la l. 15 ottobre 2008 n. 179, di ratifica del Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.

(3) La Corte cost., con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 «nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile». Su tale sentenza, v. anche sub artt. 69 e 73.

(4) Per la possibile sostituzione delle pene detentive brevi con le sanzioni della semidetenzione, della libertà controllata e della pena pecuniaria della specie corrispondente v. artt. 53-76 l. 24 novembre 1981, n. 689. Per i reati di competenza del giudice di pace, v. l'art. 62 d.lg. n. 274, cit.

Inquadramento

L'art. 17 contiene l'indicazione delle pene principali previste per i delitti (ergastolo, reclusione, multa) e per le contravvenzioni (arresto ed ammenda), e va letto necessariamente in unione agli artt. 18 e 39 (cui si rinvia) che, rispettivamente, indicano le pene detentive e quelle pecuniarie, e distinguono i delitti dalle contravvenzioni.

Funzione della norma è quella di fornire un criterio per distinguere i reati dalle altre categorie di illecito e per distingue, all'ambito dei reati, i delitti dalle contravvenzioni. Il criterio nominalistico di cui all'art. 17 si applica anche alla legislazione speciale. Nei casi dubbi, di regola relativi alla legislazione anteriore al codice penale, occorre fare riferimento alle regole dettate dagli artt. 5 e 6 delle disposizioni di coordinamento del codice penale e, nei casi non risolvibili con tali criteri, a quello, previsto dalla Relazione al codice, di c.d. “similarità” (ossia effettuare un raffronto tra i requisiti della fattispecie in esame e quelli delle contravvenzioni e dei delitti previsti dal codice).

L'indicazione delle pene principali (incluse quelle introdotte dall'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace) è tassativa: « nel sistema (prescindendo da ipotesi del tutto marginali: v., p.e., art. 22 c.p.m.p.), non si rinvengono altre sanzioni definibili allo stesso modo come penali ed in grado di contrassegnare come reati le figure normative di illecito che le contemplino; né il giudice penale può, per il principio di stretta legalità (riferibile sia alla fattispecie che alle sanzioni edittali) escogitare pene comunque diverse in relazione al caso concreto che deve decidere » (Romano, Commentario, 206).

L'indicazione delle pene principali (incluse quelle introdotte dall'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace) è tassativa: «nel sistema (prescindendo da ipotesi del tutto marginali: v., p.e., art. 22 c.p.m.p.), non si rinvengono altre sanzioni definibili allo stesso modo come penali ed in grado di contrassegnare come reati le figure normative di illecito che le contemplino; né il giudice penale può, per il principio di stretta legalità (riferibile sia alla fattispecie che alle sanzioni edittali) escogitare pene comunque diverse in relazione al caso concreto che deve decidere» (Romano, Commentario, 206).

Le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi

La tipologia di sanzioni applicabili dal giudice della cognizione non si riduce nell'elenco fornito dall'art. 17, perché l'ordinamento conosce numerose ipotesi di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, come quelle previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, come l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e come il lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 73, comma 5-ter d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace

Gli artt. 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 62-bis d.lgs. n. 274/2000 (cui si rinvia) dettano previsioni speciali per le sanzioni applicabili dal giudice di pace.

In particolare, per i reati di competenza del giudice di pace continuano ad applicarsi le ordinarie pene pecuniarie; in luogo di quelle detentive si applicano, a seconda dei casi (cfr. art. 52) la pena pecuniaria di specie corrispondente, la pena della permanenza domiciliare (art. 53), la pena del alvoro di pubblica utilità (art. 54).

Le sanzioni pecuniarie civili

Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, dando esecuzione alla delega conferita al Governo con la l. 28 aprile 2014, n. 67, ha abrogato una serie di reati (falso in scrittura privata, ingiuria, danneggiamento, sottrazione di cose comuni, appropriazione di cose smarrite), introducendo altrettanti illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili. L'origine, così come i criteri di commisurazione fissati dal legislatore, hanno convinto alcuni autori della natura punitiva di questo nuovo istituto, che sembra ispirarsi ai punitive damage del sistema nordamericano.

Profili processuali

Impugnazioni e pena illegale

 

Pur in difetto di un motivo di impugnazione sul punto della sentenza impugnata relativo alla determinazione della pena, il giudice di grado superiore ha il potere-dovere, per un fondamentale principio di giustizia finché la sentenza non sia divenuta irrevocabile, di modificare (se si tratta della Corte di appello, che, quale giudice del merito, ha facoltà di rideterminare la pena) od annullare (se si tratta della Corte di cassazione, che analoga attribuzione non ha) la pronuncia con la quale sia stata irrogata una pena non prevista dall'ordinamento giuridico rispetto al fatto contestato (ad esempio, la reclusione in luogo della multa). Tale regola vale per tutti i casi di pena illegale ab origine, ossia diversa, per specie o quantità, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai limiti edittali o sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi, oppure frutto di un errore macroscopico non giustificabile (Cass. I, n. 7892/2020; Cass. V, n. 1205/ 2021). Ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, il giudice dell'impugnazione non vi può porre rimedio in difetto di specifico motivo di gravame da parte del Pubblico Ministero, stante il divieto di reformatio in peius (Cass. II, n. 22494/2021). L'illegalità della pena, ove non sia rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (ad esempio, per tardività del ricorso per cassazione), è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 c.p.p. (Cass. S.U., n.47766/2015).

Bibliografia

Catenacci, Tipologie sanzionatorie, comminatorie edittali e misure alternative: lo stato dell'arte, in Riv. it. dir e proc. pen. 2013, 1146 ss.; Donini, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir e proc. pen. 2013, 1162 ss.; Palazzo, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (A proposito della legge n. 67 del 2014), in Riv. it. dir e proc. pen. 2014, 1693 ss.

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