Codice Penale art. 46 - Costringimento fisico.

Sergio Beltrani

Costringimento fisico.

[I]. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

[II]. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza [54 3, 611].

Inquadramento

Il costringimento fisico, definito dalla giurisprudenza come il “fattore umano che determina la condotta in modo esclusivo” (Cass. IV, n. 1966/1967), che comporta “la coartazione assoluta della volontà dell'agente, al quale è tolta ogni libertà di scelta, costituisce una ipotesi di forza maggiore specificamente disciplinata. Non avendo la possibilità di resistere alla violenza, né di sottrarsi ad essa, il soggetto  coartato diviene una specie di longa manus, uno strumento del coartatore, ed a costui esclusivamente va attribuita la responsabilità del reato commesso” (Antolisei, PG, 409).

Ricorrendone gli estremi, non sarà punibile l'autore materiale del reato, bensì il soggetto che lo abbia costretto a compierlo, mediante violenza fisica irresistibile: si pensi al caso di scuola della sentinella che non dà l'allarme perché stordita e legata da alcuni rivoltosi.

La natura giuridica

Il “costringimento fisico” costituisce causa di esclusione della punibilità (Cass. VI, n. 4131/1990) od esimente (Cass. V, n. 50435/2023). 

Casistica

La giurisprudenza ha escluso che la vittima della concussione — costretta dai concussori a concorrere nella realizzazione di truffe — verso cui venga esercitata una mera vis compulsiva, possa invocare l'intervenuto costringimento fisico (Cass. VI, n. 4437/1992).

Si è successivamente ritenuto che l'esimente del costringimento fisico sussiste solo se l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge, confrontandosi con una forza assoluta, proveniente dalla condotta di un altro uomo, non contrastabile né aggirabile, di intensità tale da impedirgli altra scelta se non quella di assumere la condotta integrante il delitto. (Cass. V, n. 50435/2023: fattispecie in tema di omissione di soccorso, in relazione alla quale la Cassazione ha confermato la condanna di un passeggero che si era limitato, senza particolare insistenza, a chiedere al conducente di fermare il veicolo e, ricevuta risposta negativa, non si era attivato nel contattare, anche in forma anonima, le autorità sanitarie e di polizia).

Profili processuali

Onere della prova ed onere di allegazione

La giurisprudenza ha osservato che, nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto (Cass. II, n. 20171/2013: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di considerare il fatto ascritto cagionato da costringimento fisico per assenza di allegazione di elementi significativi a sostegno).

L'obbligo di informazione ex art. 63 c.p.p

Ai fini della sussistenza dell'obbligo di informazione di cui all'art. 63 c.p.p. — nel caso di dichiarazioni rese da soggetto che avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio come persona indagata — rileva solo la concreta situazione conoscibile ed apprezzabile al momento in cui le dichiarazioni siano rese, essendo, pertanto, irrilevante l'applicazione di eventuali cause di non punibilità (ex art. 46) o scriminanti (ex artt. 50 ss.) per le quali sia necessaria un'evidenza e, comunque, un grado di certezza raggiungibile solo a seguito di apposite indagini.

Bibliografia

Di Salvo, sub art. 46, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi Lupo, II, Aggiornamento, Milano, 2015.

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