Codice Penale art. 71 - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto.InquadramentoMentre il capo II del I, titolo III (artt. 59 ss.) disciplina, le modalità con le quali le circostanze del reato devono essere applicate, il capo III del I, titolo III (artt. 71 ss.) regola l'ipotesi in cui «con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona»; tuttavia, la medesima normativa si applica, ex art. 80, anche al concorso materiale giudicato con più sentenze o decreti. Si tratta, quindi, di una norma di semplice rinvio alle disposizioni contenute nel capo III che s'intitola proprio “del concorso dei reati”. L'ipotesi che l'art. in commento prende in esame è quello del concorso materiale che si ha quando un soggetto realizza, con più azioni od omissioni — fra le quali esista una cesura temporale — più violazioni della stessa (concorso materiale cd omogeneo) o di diverse norme incriminatrici (concorso materiale cd eterogeneo): ad es.: «Tizio spara a Caio con l'intenzione di ucciderlo, ma i colpi vanno a vuoto, e alcuni giorni dopo gli spara di nuovo, ma ancora senza successo», in tale caso si avrà un concorso materiale di tentativi di omicidio (Marinucci-Dolcini, Manuale 2015, 514); B in un primo momento uccide Tizio e dopo qualche tempo uccide Caio; oppure A ruba prima un'arma, poi commette una rapina e successivamente cagiona un omicidio (Fiandaca-Musco, PS II, 699). La disciplina giuridica prevista per il concorso materiale (artt. 72, 79) è, come si vedrà nel commento ai singoli articoli, quella del cumulo materiale delle pene sebbene temperato per effetto dei limiti di cui agli artt. 78 e 79. È opportuno anche precisare, al fine di evitare confusioni e sovrapposizioni di diverse problematiche, che il capo III (artt. 71, 84), in realtà, non prevede solo la normativa in materia di concorso materiale, ma anche quella del concorso formale (e del reato continuato) ex art. 81 c.p. nonché quella del reato complesso (art. 84) che, a loro volta, prevedono un diverso sistema di calcolo della pena. Infatti, l'art. 81 prevede il criterio del cumulo giuridico (che si ha quando la pena viene aumentata in proporzione e, quindi, in modo inferiore a quella che sarebbe stata irrogata secondo le regole del cumulo materiale) e l'art. 84 quello dell'assorbimento della pena in un'altra. Questo consente di affermare che la normativa racchiusa nel capo III (artt. 71, 84), quanto ai criteri per la determinazione della pena, prevede un complesso sistema articolato su tre livelli: a) il cumulo materiale sebbene temperato (artt. 71, 80); b) il cumulo giuridico previsto all'art. 81); c) l'assorbimento della pena in un'altra pena secondo la regola del reato complesso di cui all'art. 84. La problematica circa i criteri che consentano di stabilire quando ci si trovi di fronte ad un unico reato e quando a più reati, è trattata nel commento agli artt. 81 e 84 cui si rinvia. Le S.U. n. 877/2023 hanno stabilito che «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». |