Codice Penale art. 185 - Restituzioni e risarcimento del danno.Restituzioni e risarcimento del danno. [I]. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili [1168, 1169 c.c.]. [II]. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [598 2; 2059 c.c.], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui [2043-2054 c.c.]. InquadramentoDal reato possono derivare, oltre alle pene principali o accessorie, e/o alle misure di sicurezza, che ne sono conseguenze penali, alcune conseguenze di natura civile, disciplinate nel titolo VII, dedicato alle sanzioni civili. L'art. 185, norma di apertura del titolo VII, inserisce espressamente, accanto alle restituzioni, il risarcimento/riparazione del danno da reato tra le sanzioni civili, così evidenziando di non assimilarlo ad una sanzione penale e di non riconnettergli una funzione punitiva: l'istituto, infatti, ha un carattere prevalente di compensazione-reintegrazione economica quando dal reato sia derivato un danno patrimoniale, o un carattere satisfattorio, quando dal reato sia derivato un danno non patrimoniale (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 334). Profili generaliL'art. 185 stabilisce che ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili, e che ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento di esso. Le restituzioni. Per restituzione, si intende il ripristino della situazione preesistente alla commissione del reato (c.d. restitutio in integrum: Pagliaro, 721): vi rientrano sia la traditio materiale della cosa all'avente diritto, sia quella simbolica (consegna delle chiavi, rimozione dei termini, demolizione di opere, riconsegna del gioiello rubato). L'obbligo alla restituzione sorge solo ove essa sia possibile, tanto da un punto di vista naturalistico, quanto da un punto di vista giuridico: ad es. non potrà più essere restituita una cosa distrutta, o venduta a un terzo di buona fede. Secondo parte della dottrina, l'obbligo restitutorio non può essere ricondotto al comma primo della norma in commento: il duplice richiamo alle leggi civili e la nozione di reintegrazione in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c., suggeriscono di considerare la restitutio in integrum come una modalità della medesima unitaria obbligazione risarcitoria, accanto al normale risarcimento del danno di cui al comma secondo dell'art. 185 (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 349). Tale impostazione teorico sistematica, da un lato comporta che le restituzioni di cui al primo comma della norma in esame vadano intese in un'accezione più ristretta; dall'altro, implica che l'obbligo restitutorio potrà essere disposto solo con le particolari limitazioni di cui all'art. 2058 c.c. In altre parole, il danneggiato dal reato potrà chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile (art. 2058 c.c.), con l'eventualità che ad un risarcimento in forma specifica solo parziale, possa essere aggiunto un risarcimento per equivalente quando solo in questo modo possa coprirsi l'intero danno cagionato; e con la possibilità, per il giudice, di disporre in ogni caso il risarcimento per equivalente, ove la restitutio in integrum fosse eccessivamente onerosa (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 350). In giurisprudenza si è affermato che nell'ipotesi in cui la parte civile abbia chiesto il risarcimento in forma specifica (nel caso in esame demolizione dell'opera abusiva) ed il giudice abbia pronunciato condanna al risarcimento dei danni in forma pecuniaria da liquidarsi in separata sede, non è ravvisabile alcuna nullità per vizio di ultrapetizione, posto che — giusto il richiamo all'art. 2058 c.c. — il giudice, quando non ritenga di poter disporre la reintegrazione in forma specifica, può ordinare che il risarcimento avvenga per equivalente (Cass. III, n. 2802/1986). In altri termini, il risarcimento del danno per equivalente costituisce un minus rispetto alla più ampia domanda di restituzione in forma specifica, è compreso in quest'ultima, e rientra nell'ambito dello stesso petitum. Le applicazioni giurisprudenziali più frequenti dell'istituto in esame riguardano la materia delle violazioni edilizie, quando si riverberino anche in danno del privato confinante; si è pertanto sostenuto che, qualora si tratti di diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo (come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso e sempre che la distruzione della res indebitamente edificata non costituisca un pregiudizio all'economia pubblica) va escluso il risarcimento per equivalente in luogo della reintegrazione in forma specifica ex art. 2058, comma 2 c.c., sicchè è legittima la statuizione con la quale il giudice penale, in accoglimento della richiesta di risarcimento in forma specifica avanzata dalla parte civile, disponga, il ripristino dello stato originario dei luoghi, alterato in conseguenza del reato (Cass. V, n. 26/2020). La demolizione disposta ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non può essere considerata di per sé quale misura risarcitoria in forma specifica ex art. 185: sotto il profilo civilistico, in caso di costruzione realizzata in violazione di norme edilizie, al fine dell'accoglimento della domanda volta ad ottenere la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente demolizione del manufatto, non è sufficiente accertare l'illegittimità dello stesso, ma è necessario verificare che la disposizione edilizia violata abbia carattere integrativo delle norme poste dal codice civile a tutela dei diritti dei proprietari confinanti, atteso che, soltanto in presenza di tale condizione, l'art. 872, comma 2 c.c., consente, oltre che il risarcimento del danno, la rimozione in forma specifica degli effetti della violazione (Cass. III, n. 24559/2012). Danno civile e danno criminale. Laddove la restituzione non sia possibile o non basti a riparare il danno commesso, si fa luogo al risarcimento del danno (Pagliaro). Il danno di cui si occupa l'art. 185, comma 2, è il c.d. danno civile, da tenere distinto dal danno criminale, inteso come l'offesa necessaria per l'esistenza stessa del reato: in altri termini, un reato può non comportare alcun danno civile (o per la sua struttura o perché, fortunatamente, non ha avuto conseguenze economiche, patrimoniali o non patrimoniali), ma costituisce pur sempre una lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Da ciò consegue che il danno da reato, patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile ex art. 185, non può essere identificato nel mero fatto dell'avvenuta integrazione dell'illecito previsto dalla fattispecie incriminatrice, sicché il giudice penale, quando afferma la effettiva sussistenza del danno, non può motivare la condanna, anche generica, al risarcimento con affermazioni da cui è desumibile che il pregiudizio è ravvisato «in re ipsa» (Cass. III, n. 33001/2015). La nozione di reato ai fini del risarcimento del dannoIl danno ex art. 185 comma 2 presuppone la commissione di un reato, ovvero di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, sia esso delitto (anche solo tentato) o contravvenzione, ancorché non punibile per contingenti ragioni soggettive od oggettive (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 352). La giurisprudenza ha affermato che il risarcimento del danno nei confronti della parte civile presuppone l'accertamento, secondo le regole probatorie proprie del giudizio penale, della sussistenza del reato e della riferibilità dello stesso all'imputato (Cass., IV, n. 33815/2015). Deve intendersi, dunque, come reato possibile fonte di danno risarcibile, anche non patrimoniale: - il fatto per il quale manchi una condizione oggettiva di punibilità; - il fatto di un soggetto immune; - il fatto di un soggetto non punibile per la qualità personale o per una causa, anche sopravvenuta, di non punibilità; - il fatto non perseguito per mancanza di una condizione di procedibilità; - il fatto per il quale sia intervenuta una causa estintiva del reato (ad es. amnistia; perdono giudiziale; prescrizione). Non può intendersi, invece, come reato possibile fonte di danno risarcibile: - il fatto, seppure tipico, commesso in presenza di una causa di giustificazione; - il fatto, seppure tipico, commesso in presenza di una causa di esclusione della colpevolezza. Così, ad es., la sentenza di non punibilità dell'imputato per aver agito in stato di legittima difesa, anche putativa, non consente al giudice penale di pronunciare alcuna statuizione civile sull'esistenza del danno e di liquidare l'indennità prevista dall'art. 2045 c.c. nei confronti del danneggiato (Cass. IV, n. 33178/2012). Diversamente, nel caso in cui l'aggressore resti danneggiato dalla reazione di chi, agendo in stato di legittima difesa, incorre in eccesso colposo, il fatto dell'aggressore, avendo provocato la reazione difensiva della vittima, deve considerarsi come causa del danno a lui cagionato dall'aggredito, per cui trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., il quale stabilisce una ragionevole diminuzione del risarcimento nel caso di concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass., I, n. 17571/1989). L'individuazione della nozione di «reato» rilevante ai fini della risarcibilità del danno, assume particolare rilevanza pratica in relazione al caso in cui il responsabile del danno non patrimoniale sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, e quindi penalmente non imputabile (si pensi al caso, molto ricorrente nelle applicazioni giurisprudenziali, del reato non punibile commesso da minore infraquattordicenne). Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, qualora l'azione dannosa, costituente elemento materiale di reato, fosse stata commessa da un minore degli anni quattordici, non erano rilevanti giuridicamente i danni non patrimoniali subiti dall'offeso, perché, non essendo l'autore del fatto soggetto capace, secondo il diritto penale, non troverebbe applicazione la norma (art. 2059 c.c. e 185 c.p.) sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali prodotti dal reato (Cass. civ. III, n. 2259/1974). Altro, contrapposto, orientamento, riteneva invece che quando la legge subordina la liquidazione del danno non patrimoniale alla sussistenza di un reato, si riferisce alla previsione astratta di un fatto ontologicamente qualificabile come illecito penale, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto. Di conseguenza è risarcibile il danno non patrimoniale, quando l'autore del fatto sia penalmente non perseguibile, come nel caso di minore non imputabile (Cass. civ. III, n. 1623/1977). Le Sezioni Unite sono intervenute a dirimere il contrasto, accogliendo l'ultimo orientamento riportato: la risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185, non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, ed un reato punibile, per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato, e sia conseguentemente idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale. Il suddetto danno non patrimoniale, pertanto, va riconosciuto anche con riguardo al fatto, configurabile astrattamente come reato (nella specie, omicidio colposo), che sia stato commesso da un soggetto non imputabile secondo la legge penale perché minore degli anni quattordici (Cass. S.U., n. 6651/1982). In maniera diversa si è invece orientata la giurisprudenza penale di legittimità nel caso dell'imputato assolto per vizio totale di mente, affermando che la sentenza di assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente non consente al giudice penale, ove anche applicasse all'imputato una misura di sicurezza, di pronunciare alcuna statuizione civile sull'esistenza del danno né di liquidare in favore della parte civile l'indennità prevista dall'art. 2047 c.c. (Cass. I, n. 45228/2013). La legittimazione attiva. Profili generaliIl titolare dell'azione per il risarcimento del danno: il soggetto passivo del reato; il danneggiato dal reato Il titolare dell'azione per il risarcimento del danno da reato, può scegliere se esercitare tale azione in sede civile o in sede penale. L'azione civile nel processo penale si esercita mediante la costituzione di parte civile (art. 76 c.p.p.) nelle forme previste dall'art. 78 c.p.p., non oltre le formalità di apertura del dibattimento a pena di decadenza (art. 79 c.p.p.). Legittimato all'azione civile nel processo penale è il soggetto passivo del reato (persona offesa), ma anche il danneggiato dal reato, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dal primo, che restano autonome e distinte (Cass. I, n. 13408/2005; Cass. II, n. 31295/2018). Le due nozioni, quella di persona offesa dal reato e di danneggiato dal reato, possono quindi non coincidere, perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale: solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale, in quanto abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione dell'autore del reato. Tale pacifica affermazione comporta che nei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314 e ss.) «persona offesa» sia soltanto la stessa Pubblica Amministrazione (rappresentata, nel processo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri), laddove «danneggiati» possono essere i soggetti che solo di riflesso e in via eventuale subiscono un pregiudizio dalla azione delittuosa. La possibile non coincidenza tra soggetto passivo del reato e danneggiato civilmente può creare problemi di individuazione dei danni risarcibili, e quindi dei soggetti legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile nel processo penale: giova all'uopo ricordare che la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore (Cass. I, n. 49038/2014; conf. Cass. IV, n. 14768/2016). Segue. Legittimazione attiva di enti ed associazioniÈ ormai pacifica la ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale di enti ed associazioni, anche di fatto. Le Sezioni Unite hanno in proposito precisato che è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, «iure proprio», la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell'ente (Cass. S.U., n. 38343/2014). E’ stato ulteriormente precisato che sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti collettivi che, al momento della commissione del reato, abbiano uno specifico collegamento con l'interesse tutelato e svolgano un'attività concreta e continuativa finalizzata al suo perseguimento, con riferimento al settore d'interesse oggetto del procedimento (Cass. IV, n. 30805/2024). Tuttavia il riconoscimento del diritto al risarcimento è subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall'illecito contestato (Cass. II, n. 10215/2019). Associazioni sindacali. Partiti politici. Enti giuridici e di fatto È ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (Cass. IV, n. 27162/2015). Non è richiesto il radicamento dell'associazione nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata (Cass., IV, n. 30615/2024, in materia di tutela della salute dei lavoratori nell’ambiente lavorativo). Quanto ai partiti politici, la S.C. ha affermato la legittimazione alla costituzione di parte civile di un partito politico nel procedimento penale per omicidio volontario di un associato, soprattutto se rivestiva importanti incarichi e svolgeva funzioni di preminente importanza per il partito in sede locale. Il venir meno dell'associato è, invero, fonte di pregiudizio all'immagine, di minore competitività e capacità di incidere nel contesto sociale e, pertanto, costituisce un fatto ingiusto fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile. Il partito di appartenenza viene così ad assumere non soltanto la veste di persona offesa dal reato ma anche di soggetto danneggiato, abilitato, quindi, a promuovere anche nell'ambito del processo penale le proprie ragioni e, quindi, costituirsi parte civile a tutela dei propri interessi (Cass. I, n. 2123/1993). La legittimazione a costituirsi parte civile è riconosciuta anche ad enti giuridici come l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.), per il risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale, anche se costituita in epoca successiva ai fatti di reato, poiché l'art. 74 c.p.p. attribuisce l'azione civile al soggetto al quale il reato ha arrecato danni nonché ai suoi successori universali, e l'Anpi, per statuto, si pone in linea di continuità per successione con i gruppi e le formazioni partigiane (Cass. I, n. 23288/2014). La giurisprudenza ha riconosciuto anche agli enti di fatto, privi di personalità giuridica, la legittimazione a costituirsi parte civile, ove agiscano «iure proprio», in qualità di soggetti danneggiati dal reato (Cass. IV, n. 38991/2010). Così ad es. nei processi contro la pubblica amministrazione, è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta — nella specie «Cittadinanza attiva Onlus» — che avanzi, «iure proprio», la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (Cass. VI, n. 39010/2013). In materia sanitaria, è ammissibile la costituzione di parte civile dell'associazione «Cittadinanzaattiva-Tribunale dei Diritti del Malato», ente a diffusione nazionale, dotato di rappresentatività esponenziale degli interessi del singolo alla salute e alla tutela della dignità del malato, nel procedimento penale inerente la responsabilità medica per omicidio colposo del paziente, in quanto titolare di un interesse per la cui protezione è stata delegata dai suoi associati, indipendentemente dalla natura della posizione giuridica tutelata, la quale può avere anche carattere di interesse diffuso (Cass. IV, n. 7597/13). In materia di diritto d'autore, è stata ammessa la costituzione di parte civile della Federazione Pirateria Audiovisiva, sia per la tutela del diritto collettivo degli autori sia per la protezione del diritto alla personalità, in conseguenza del discredito derivante alla propria sfera funzionale dalla condotta illecita, avendo l'ente come scopo primario ed autonomo la prevenzione e repressione di ogni violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore (Cass. III, n. 38290/2007). Associazioni e ordini professionali Sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni professionali, ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato (Cass. VI, n. 59/1990). In particolare, nel procedimento per esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p., la costituzione di parte civile dell'associazione professionale (nella specie, l'Associazione nazionale medici dentisti — Andi —) mira a tutelare l'interesse all'esercizio esclusivo della professione in una determinata area da parte dei soggetti abilitati, sicché al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile alla associazione, si aggiunge anche quello patrimoniale, derivante dal reato, a causa della concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti (Cass. VI, n. 795/1998), orientamento ribadito anche in successive decisioni (Cass. IV, n. 22144/2008). In tema di diffamazione a mezzo stampa, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l'onore (nella specie, si trattava dell'Ordine degli avvocati, che si era sentito diffamato dai giudizi negativi e denigratori espressi da un giornalista nei confronti di alcuni avvocati appartenenti all'ente, epitetati come «manutengoli della camorra»). Associazioni ambientaliste e animaliste L'art. 18, l. n. 349/1986, art. 18 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) ha introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta, quale forma particolare di tutela, l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'ambiente (alterazione, deterioramento o distruzione anche parziale) a seguito di una qualsiasi attività, dolosa o colposa, compiuta in violazione di un dispositivo di legge o di un provvedimento adottato in base a legge: è stata così prevista una peculiare responsabilità di tipo extracontrattuale (aquiliana) connessa a fatti, dolosi o colposi, cagionanti un danno «ingiusto» all'ambiente, dove l'ingiustizia è stata correlata alla violazione di una disposizione di legge e dove il soggetto titolare del risarcimento è stato individuato nello Stato. L'art. 18 è stato successivamente abrogato dall'art. 318, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 152/2006, (ad eccezione del solo comma 5 dell'art. 18 cit., che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale) e, attualmente, l'art. 311 d.lgs. n. 152/2006, riserva allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente, il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, anche esercitando l'azione civile in sede penale. Le Regioni e gli Enti locali, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, in forza dell'art. 309, comma 1, d.lgs. n.152/2006, possono ora presentare denunce ed osservazioni nell'ambito di procedimenti finalizzati all'adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino, oppure possono sollecitare l'intervento statale a tutela dell'ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale (Cass. III, n. 26477/2014). Pertanto, il privato cittadino abitante in zone circostanti al luogo in cui è stato effettuato un deposito incontrollato di rifiuti, non è legittimato a costituirsi parte civile per far valere la violazione del diritto al godimento di una natura libera e incontaminata e alla visuale del paesaggio, che comporta un danno risarcibile solo per lo Stato. Lo Stato è legittimato in via esclusiva per quel che attiene al risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 c.c. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (Cass. III, n. 1997/2020). Quanto alle associazioni animaliste, la giurisprudenza ha affermato che l'associazione Wwf Italia, Ong-Onlus, quale ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna in riferimento all'intero territorio nazionale, è legittimata a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dal reato di uccellagione (Cass. III, 25873/2010). Segue. Legittimazione attiva di Comune, Provincia, RegioneIn giurisprudenza si è ammessa la costituzione di parte civile del Comune nel cui ambito territoriale ha operato un'associazione dedita al traffico di droga, tenuto conto delle spese sostenute dall'ente per gli interventi di recupero dei tossicodipendenti (Cass. VI, n. 403/1991). Sempre in materia di reati associativi, il Comune nel cui territorio l'associazione a delinquere si è insediata ed ha operato ha titolo alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate (Cass. II, n. 150/2012). Sovente gli enti territoriali lamentano una lesione alla propria immagine in conseguenza della commissione di un reato nel proprio ambito territoriale, ma non sempre tali istanze vengono accolte. La giurisprudenza prevalente è nel senso di riconoscere la legittimazione alla costituzione di parte civile dell’ente territoriale per lesione alla propria immagine anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, purché tale tipologia di danno sia in concreto configurabile: in applicazione di tale principio è stata esclusa la legittimazione del Comune e dall’Azienda Trasporti in conseguenza di reati di usura ed estorsione, commessi dagli imputati, in contesto estraneo alla criminalità organizzata mafiosa (Cass., n. 13244/2014). Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, compete all’ente comunale la qualifica di parte offesa stante il diritto di ogni ente pubblico al riconoscimento, al rispetto e all’inviolabilità della propria posizione funzionale, così come del diritto alla realizzazione e alla conservazione di un ordinato sviluppo di un predeterminato assetto urbanistico, che sono compromessi dagli illeciti urbanistici (Cass. III, n. 26121/2005). In tema di gestione dei rifiuti è ipotizzabile anche per l'ente locale comunale un danno sostanziale che lo renda portatore dell'interesse a costituirsi parte civile, atteso che il danno ai terreni privati va tenuto distinto dal danno al territorio ed all'ambiente (Cass. III, n. 29214/2003). Il Comune è legittimato a costituirsi parte civile nel processo per la contravvenzione di cui all'art. 677, in quanto titolare di un interesse diffuso all'osservanza dei provvedimenti sindacali volti alla tutela della sicurezza ed al bene specifico del territorio, il cui assetto urbano viene ad essere pregiudicato dal pericolo di crolli di manufatti immobiliari (Cass. I, n. 12883/2012). La giurisprudenza più recente ormai riconosce anche in tema di reati sessuali il diritto di costituirsi parte civile al Comune nel cui territorio è stato commesso il reato, e ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dall’offesa, diretta ed immediata, dello scopo statutario, perseguito attraverso il finanziamento e la diretta erogazione di servizi specificamente rivolti alle vittime di violenza sessuale. Si è precisato che l’ente territoriale esponenziale è legittimato a costituirsi parte civile ogniqualvolta un delitto di natura sessuale ponga seriamente in dubbio la sicurezza dei cittadini nel suo territorio, in tal modo ledendo l’immagine dell’ente, i cui sforzi nel raggiungere standard accettabili di convivenza civile si trovano ad essere posti in dubbio e vanificati dal reato (Cass. III, n. 45963/2017). Nei procedimenti in materia di caccia, è sempre ammessa la costituzione della Provincia come parte civile, in quanto ente cui spetta il dovere di assicurare il corretto esercizio della attività di caccia, dovendosi prescindere dall'avvenuto danneggiamento di animali ovvero dall'uso indebito di armi (Cass. III, n. 11752/2008). Segue. Legittimazione attiva dello StatoIl delitto di cui all'art. 1 della l. n. 645/1952 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) è reato contro la personalità dello Stato e, pertanto, legittima la costituzione di parte civile dello Stato e, per esso, del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo rappresenta come organo di vertice dell'esecutivo dotato del potere e della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal delitto «de quo»; sono risarcibili non solo gli eventuali danni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali che sono rappresentati, non potendosi rapportare alle persone giuridiche sofferenze fisiche o psichiche, dai turbamenti morali della collettività pregiudizievoli dell'attività dello Stato (Cass. I, n.9105/1992).
Segue. Legittimazione attiva dei congiunti della vittima e del convivente more uxorioSecondo il disposto dell'art. 74 c.p.p., l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno ex art. 185, può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno, e dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Tale norma distingue il diritto al risarcimento «iure proprio», che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno, dal diritto al risarcimento «iure successionis», che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento. Pertanto i successibili, che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire «iure successionis»; qualora essi siano anche prossimi congiunti della vittima, possono però essere legittimati ad agire «iure proprio» per il ristoro dei danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto (Cass. II, n. 14251/2011). Peraltro, è ammissibile anche la costituzione di parte civile di soggetti diversi dai prossimi congiunti, purché dimostrino che la vittima era tenuta per legge o per contratto, ad una prestazione patrimoniale, in loro favore (Cass. IV, n. 9305/1987). I congiunti legittimati al risarcimento del danno non patrimoniale sono quelli indicati nell'art. 307, ultimo comma, c.p.: ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli e sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, e quindi anche il cognato del deceduto, che agisce iure proprio e non iure hereditario (Cass. IV, n. 8642/1984), a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima. La risarcibilità del danno morale prescinde infatti dalla attualità della convivenza: ponendo l'accento sull'importanza del legame affettivo e parentale, sulla frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza, o addirittura sulla sussistenza di un'intensa e continua telecomunicazione, la S.C. ha osservato come in tali casi il requisito della convivenza sia del tutto superfluo (Cass. III, n. 29735/2013). È espressione del medesimo orientamento giurisprudenziale, la decisione che ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di quest'ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali: ha osservato la S.C. che la definitiva perdita di un rapporto di affectio familiaris può comportare l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost., sotto forma di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 c.c., pur essendo in tal caso escluso il risarcimento dei danni patrimoniali (Cass. IV, n. 20231/2012). Tuttavia il fatto di di aver intrattenuto rapporti con un congiunto, morto a causa di un fatto illecito costituente reato, solo mediante messaggi sms o sul social network facebook è insufficiente a far ritenere provata la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo con il defunto che consente alla parte civile di ottenere "Jure proprio" il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti (Cass. IV, n. 11428/2017). Quanto al convivente more uxorio, dopo avere inizialmente negato la legittimazione alla costituzione di parte civile, ormai la giurisprudenza ammette pacificamente che il rapporto di convivenza, connotato da stabilità, con la vittima di un omicidio colposo, rappresenta una legittima causa petendi al fine di ottenere il risarcimento dell'eventuale danno sia patrimoniale sia morale (Cass. IV, n. 19487/2014). Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto anche al coniuge legalmente separato, attesa — oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli — la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare, fermo restando che, per la determinazione della natura ed entità dei danni (nella specie per la sopravvenuta morte del coniuge), è necessaria l'allegazione e la prova dello status di separato (Cass. III, n. 25415/2013). Segue. Altre applicazioniLa costituzione di parte civile del fallito, anche senza la chiamata in causa del curatore fallimentare, è valida ed efficace, in quanto, quale danneggiato dal reato, egli può sempre proporre l'azione civile per il risarcimento dei danni materiali e morali (Cass. VI, n. 12816/2012). È stata ritenuta inoltre ammissibile la costituzione di parte civile: - della vittima del reato fine (nella specie rapina) di un'associazione per delinquere, sia per il reato fine che per quello associativo (Cass. II, n. 4380/2015); - del privato cittadino, in materia di violazione della legge urbanistica, tutte le volte che l'azione illecita abbia cagionato anche la lesione di un diritto privato (Cass. V, n. 5613/2000); - delle parti private di un procedimento penale o civile, nel procedimento penale contro il falso testimone, che a cagione della falsità abbia ad esse recato danno (Cass. VI, n. 9057/1985). - dei prossimi congiunti dell'incapace vittima di circonvenzione, per il danno morale subito in conseguenza del reato (Cass. II, n. 4816/2010); - del genitore del figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, nel processo a carico dell’ex coniuge per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, poiché, sopportando l'onere del mantenimento di un soggetto incapace economicamente di farvi fronte da sé, è titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente, al risarcimento del danno (Cass. VI, n. 1474/2024). La legittimazione passiva. Profili generaliLegittimato passivo dell'azione risarcitoria spettante alla persona offesa dal reato e al danneggiato, introdotta nel processo penale con la costituzione di parte civile, è l'imputato, e, in via solo eventuale ed indiretta, il responsabile civile per il fatto dell'imputato (artt. 83 e ss. c.p.p.). In particolare, assume la veste di responsabile civile nel processo penale il soggetto giuridico in rapporto di stretta connessione funzionale con l'attività illecita commessa dal terzo, ove tale connessione crei, in capo al terzo, un'immedesimazione di fatto e una concreta ingerenza rispetto al soggetto giuridico (Cass. IV, n. 10652/2024: il principio è stato riconosciuto nei confronti dell'ATER - Azienda territoriale per l'Edilizia Pubblica - già IACP, proprietaria degli edifici crollati a seguito di un sisma, per le condotte illecite poste in essere dal direttore tecnico della società appaltatrice degli immobili e dal funzionario addetto al controllo del rischio antisismico presso il Genio Civile). Da quanto sopra detto, deriva che non può assumere la veste di responsabile civile, ex art. 185, il soggetto che abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, in quanto la legittimazione del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato egli debba rispondere per legge, ex art. 185, e non a titolo contrattuale (Cass. V, n. 28157/2015; Cass. IV, n. 42127/2021). Se il fatto è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno (art. 2055 c.c.), ed il danneggiato può agire anche nei confronti di uno solo dei responsabili (vedi anche sub art. 187). In tema di reati societari, si è affermato che non è configurabile la responsabilità civile della società per i danni da reato commessi dai soci o dagli amministratori nell'interesse proprio, non potendo essa trovare fondamento né nell'art. 2049 c.c., in quanto non sussiste alcun rapporto di subordinazione tra società e soci o amministratori, né nel principio di immedesimazione, che presuppone, invece, che gli atti illeciti siano, o si manifestino, come esplicazione dell'attività dell'ente; invece, l'intervenuto fallimento dell'imputato non comporta la perdita della sua legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate in sede penale della costituita parte civile (Cass. IV, n. 25940/2003). I soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., rispondono limitatamente alla quota conferita, di talché, una volta che l'hanno ceduta non possono ricevere alcun danno dalle vicende societarie: la cessione estromette il socio accomandante dalla società, per cui nessun danno materiale può ad esso derivare dalle pregresse vicende societarie, tanto più se dall'atto di cessione emerge la volontà del cedente di far subentrare il cessionario in tutte le azioni, diritti, ragioni e sopravvenienze attive e di rinunziare ad ogni pretesa in relazione alla sua qualità di ex socio accomandante (Cass. V, n. 5089/2000). In tema di appalto l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicché è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza, e non ex art. 83 c.p.p. (Cass. IV, n. 41815/2008). In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria (cosiddetto medico di base) per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, svolgendo quest'ultimo, in assenza del medico titolare, l'attività professionale in nome e per conto proprio, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'individuazione del sostituto sia stato effettuata dal medico sostituito (Cass. IV, n. 9814/2014). Segue. La responsabilità civile del committente e dell'imprenditore per il fatto illecito del dipendenteLa responsabilità indiretta del committente, a norma dell'art. 2049 c.c., richiede l'esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto illecito realizzato dal dipendente e le mansioni a lui affidate, nel senso che le modalità esecutive delle prestazioni svolte devono aver reso possibile, o almeno agevolato, la condotta illecita e la produzione del danno. Tale nesso di occasionalità necessaria è presente anche quando l'attività del commesso si è svolta in modo autonomo ed in trasgressione degli ordini ricevuti, e viene meno, e con esso anche la responsabilità civile per il danno da questi arrecato con il reato, solo quando l'attività delittuosa abbia completamente esorbitato l'ambito del rapporto fra l'agente ed il committente, e non abbia avuto alcuna attinenza o connessione, neppure indirette, con le finalità in vista delle quali le mansioni erano state affidate dal committente stesso. Peraltro, tali principi trovano applicazione anche nel caso dell'agente privo del potere di rappresentanza, purché la commissione dell'illecito sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandate all'agente stesso, e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Cass. V, n. 7124/2016). La responsabilità in oggetto trova la sua giustificazione nel principio cuius commoda eius incommoda, cioè nell'esigenza che colui in favore del quale viene svolta un'attività sopporti i rischi inerenti all'esercizio di essa, e quindi risenta anche gli effetti delle eventuali conseguenze dannose. La situazione giuridica in cui viene a trovarsi il committente per effetto della responsabilità prevista dall'art. 2049 c.c., è identica sia nei riguardi del dipendente sia nei riguardi di eventuali coautori del fatto illecito, legati da solidarietà, tra di loro e con il committente, nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria (Cass. VI, n. 7877/1992). In tema di infortuni sul lavoro , il committente dei lavori, sul quale incombe il dovere di vigilanza sull'operato del coordinatore per la sicurezza nominato, è civilmente responsabile per le violazioni commesse da quest'ultimo ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite in giudizio (Cass. IV, n. 46991/2015). Si è ulteriormente precisato che l'appaltatore (o subappaltatore) è, di regola, l'unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in presenza di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero se l'evento è riferibile allo stesso committente per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza arrecare danno a terzi), od infine in caso di sue ingerenze nell'attività dell'appaltatore (Cass. IV, n. 1479/2010). Quanto alla responsabilità civile dell'imprenditore per fatto illecito commesso dal dipendente, non si richiede uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che l'autore del fatto illecito sia legato all'imprenditore temporaneamente od occasionalmente, e che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (Cass. V, n. 32461/2013). È pertanto configurabile la responsabilità civile del datore di lavoro per la condotta delittuosa – nella specie, atti sessuali – posta in essere dal conducente di autobus nei confronti dei passeggeri presenti a bordo durante la sosta al capolinea, sussistendo il nesso di occasionalità necessaria nello svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto questa non comprende solo la guida, ma anche la vigilanza del mezzo di trasporto (Cass. III, n. 8968/2020). Anche gli istituti di credito e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l'offerta fuori sede, quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l'ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Cass. V, n. 32514/2020). Segue. La responsabilità civile della P.A. per fatto illecito del dipendenteAnche la Pubblica Amministrazione deve essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della c.d. occasionalità necessaria, degli illeciti penali commessi da propri dipendenti, ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi (Cass. III, n. 33562/2003). È stato però precisato che è configurabile la responsabilità civile della P.A. anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato doloso, quando le stesse sono poste in essere sfruttando, come premessa necessaria, l'occasione offerta dall'adempimento di funzioni pubbliche, e costituiscono, inoltre, non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio di tali funzioni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2049 c.c.: come nel caso di un agente U.N.E.P. che si sia appropriato di titoli di credito ed effetti cambiari a lui consegnati per il protesto, commettendo reati di peculato, falso e truffa (Cass. VI, n. 13799/2015). Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite civili con sentenza Cass. S.U., n. 13246/2019: lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa — e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi — non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio contro fattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato od abusivo od illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo. Pertanto, l'amministrazione pubblica (nella specie, il Comune), assume la veste di responsabile civile in relazione al fatto criminoso del funzionario che abbia comportato l'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, da cui sia derivato un danno ad una situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento, perché in capo all'amministrazione stessa si configura l'elemento della colpa per violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di buona amministrazione (Cass. III, n. 32941/2010). Tuttavia, non basta la contestualità tra la condotta criminosa e lo svolgimento delle mansioni affidate, ma è necessario che il comportamento dell'autore del fatto rientri, sia pure in certa misura, tra queste ultime o tra le finalità proprie dell'Ente: così è stata esclusa la responsabilità della P.A. in un caso in quale l'autore del fatto, direttore di una casa circondariale, era stato condannato per reiterati abusi sessuali sul personale femminile dipendente (Cass. III, n. 44824/2010). Del pari, non è configurabile la responsabilità civile della P.A. quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commetta un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime: è stata esclusa la responsabilità civile dell'A.R.P.A, per un tentativo di concussione posto in essere da un suo funzionario (Cass. III, n. 44824/2010); così come, per le stesse ragioni, è stata esclusa nel caso, noto alle cronache, relativo a omicidi e rapine commessi da un poliziotto (Cass. V, n. 1386/1999). Segue. Responsabilità civile della P.A. per fatto illecito di soggetti non legati da rapporto di immedesimazione organicaLa giurisprudenza si è anche soffermata sulla natura del rapporto che lega i medici convenzionati con la P.A., e sulle conseguenze che ne derivano in caso della commissione di un illecito. Il rapporto tra il medico generico convenzionato (medico di base) e l'Azienda sanitaria locale di appartenenza — che si sostanzia nella prestazione di un'opera professionale che ha i connotati della collaborazione coordinata e continuativa, e in ordine alla quale la Asl non esercita forme di controllo che attengano al contenuto o alla qualità della prestazione medesima attraverso l'esercizio di un reale potere di vigilanza — non può essere definito di pubblico impiego e, proprio per la impossibilità da parte della Asl di interferire con l'autonomia dell'attività del medico (il quale rispetto al paziente si pone in una relazione professionale non diversa da quella intercorrente tra un professionista privato e il suo paziente) non costituisce giuridicamente la Asl quale preponente coinvolto nella sfera di responsabilità cui si riferisce la citata disposizione codicistica: pertanto, la Asl non è civilmente responsabile per l'omicidio colposo del pediatra convenzionato ex art. 2049 c.c. (Cass. IV, n. 34460/2003). In tema di colpa medica, la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità per il medico ospedaliero imputato di reato commesso per colpa professionale, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo quale responsabile civile l'Azienda ospedaliera di appartenenza, poiché - in ragione del rapporto contrattuale sussistente tra la vittima e tale Ente gestore del servizio sanitario, ed in ragione altresì della distinzione tra gli obblighi del sanitario e quelli dell'ospedale nei confronti del malato - si versa in un'ipotesi di non operatività dell'art. 185 c.p., con riferimento alla responsabilità per fatto del terzo: la responsabilità della ASL è diretta ed autonoma rispetto a quella del sanitario, in forza del contratto d'opera professionale concluso con il paziente che viene curato nella struttura ospedaliera (Cass. IV, n. 23724/2005). La responsabilità civile dell'ente pubblico che ha affidato a un soggetto privato l'espletamento di un servizio, la cui gestione abbia reso possibile l'illecito, sussiste e opera su base oggettiva ex art. 2049 c.c., nel caso in cui all'ente competono poteri di vigilanza sull'operato dell'affidatario: fattispecie relativa ad omicidio colposo in danno di un ospite di una casa di riposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione della responsabilità civile del Comune, sul rilievo che il capitolato di appalto prevedesse il controllo del committente sui servizi erogati e l'obbligo dell'appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica (Cass. IV, n, 40695/2024). Segue. La responsabilità civile delle società di assicurazioniL'orientamento prevalente della S.C. è nel senso che il contratto assicurativo ha in via generale effetti vincolanti tra i soli contraenti con esclusione del danneggiato, sicché quest'ultimo non ha, in sede civilistica, azione diretta nei confronti dell'assicuratore, il quale deve tenere indenne, per i danni patrimoniali e non patrimoniali, soltanto il suo assicurato. Ne consegue che non è possibile condannare l'ente assicuratore, in solido con l'imputato danneggiante, al risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, costituitosi parte civile nel procedimento penale (Cass. IV, n. 6904/1994). La Corte costituzionale, con un'importante decisione (Corte cost. n. 112/1998) che ha certamente contribuito a ridisegnare il ruolo della responsabilità civile delle società di assicurazione, seppure ai soli limiti dei danni da reati derivanti da circolazione stradale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva — in caso di assicurazione obbligatoria da responsabilità civile per circolazione stradale — la possibilità anche per l'imputato, di citare il proprio assicuratore nel processo penale in cui fosse chiamato a rispondere sotto il profilo risarcitorio. Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente responsabile degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231/2001Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, non essendo l'istituto contemplato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, non essendo l'istituto contemplato dal d.lgs. n. 231/2001, e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma una precisa scelta legislativa, significativa della volontà di escludere questo soggetto, ovvero l'ente, dal processo (Cass. V, n. 21868/2024). D'altronde, l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo comprende e, in ogni caso, lo presuppone: da qui, l'autonomia dell'illecito addebitato all'ente rispetto al reato, con la conseguenza che l'eventuale danno cagionato dal reato non coincide con quello derivante dall'illecito amministrativo di cui risponde l'ente (Cass. VI, n. 2551/2010). La dottrina è divisa: secondo alcuni autori, la costituzione di parte civile sarebbe possibile, sulla base di un'interpretazione onnicomprensiva dell'art. 2043 c.c., che, innestato sul sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001, avrebbe dato vita ad una serie di illeciti, fonti di responsabilità extracontrattuale, in base alla quale l'ente può essere chiamato a rispondere direttamente, quale legittimato passivo ex art. 74 c.p.p., in una sorta di parificazione all'imputato; secondo tale impostazione l'art. 185 costituirebbe una specificazione dell'art. 2043 c.c., e la responsabilità degli illeciti prevista dal d.lgs. cit. integrerebbe una responsabilità da reato, benché formalmente amministrativa (Gargiulo, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 1062); di tale possibilità si troverebbe conferma anche nella disposizione dell'art. 35 d.lgs. cit., il quale prevede che all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili. Altri autori sono invece contrari: sottolineando le argomentazioni svolte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, affermano che non vi è alcuna norma civilistica in base alla quale l'azione civile possa essere esercitata nei confronti delle persone giuridiche e che l'unico modo per imputare, all'interno di un procedimento penale, una forma di responsabilità civile da atto illecito all'ente, è esercitare l'azione ex art. 2049 c.c., disposizione non riprodotta nel testo legislativo in questione (Gargiulo, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 1063). Va da ultimo ricordato che la Corte di Giustizia U.E. ha ritenuto la compatibilità della disciplina italiana di cui al d.lgs. n. 231/2001 con il diritto dell'Unione (decisione Corte di Giustizia UE, sez. II, sent. 12 luglio 2012, C-79/11). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 38343/2014) a loro volta si sono limitate ad escludere la tesi della natura meramente amministrativa della responsabilità degli enti, mentre la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. e del d.lgs. n. 231/2001, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che nel processo penale le persone offese possono chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendenti (Corte cost. n. 218/2014). Il danno risarcibileIl danno risarcibile ex art. 185, comma 2, è costituito dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale derivante da reato. Il danno patrimoniale risarcibile è rappresentato — come nell'art. 2043 c.c., sulla base dell'art. 1223, comma 1 c.c., cui rinvia l'art. 2056, comma 1,dalla perdita economica (danno emergente), e dal mancato guadagno (lucro cessante), cagionato dalla commissione del reato (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 354), nella sua integralità (c.d. principio della riparazione integrale). Il danno non patrimoniale, tradizionalmente definito pretium doloris, è rappresentato da ogni afflizione, sofferenza psichica, dolore o privazione patiti dalla vittima di un fatto illecito in conseguenza di esso (vedi, infra sub 18), e — giusto quanto disposto dall'art. 2059 c.c. — può essere risarcito nei soli casi determinati dalla legge, uno dei quali è appunto quello di cui all'art. 185, comma 2, c.p.: il che ancor oggi giustifica il riconoscimento, alla norma in commento, del suo carattere di specialità rispetto a quella più generale dell'art. 2043 c.c., che prevede la c.d. responsabilità aquiliana. In altri termini, l'art. 185, lungi dal costituire un mero duplicato dell'art. 2043, a differenza di questo ha ad oggetto anche il danno non patrimoniale; inoltre, esso pone in primo piano il reato, ovvero un fatto colpevole e necessariamente tipico, laddove l'art. 2043 c.c. riguarda un fatto tendenzialmente atipico (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 973). In passato la giurisprudenza, sia civile che penale, riteneva che fosse risarcibile solo il danno consistente nella lesione di un diritto soggettivo, che fosse conseguenza immediata e diretta dell'illecito: si richiedeva cioè che il danno fosse non solo non iure, ma anche contra ius (Cass. civ. S.U ., n. 5519/1979). Diversamente, il fatto che avesse cagionato danno, oltre che al soggetto titolare del diritto, anche indirettamente a soggetti portatori di mero interesse, privo di situazione giuridica soggettiva, non era ritenuto fonte di obbligazione verso costoro (Gargiulo, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 983). Negli ultimi anni l'evoluzione giurisprudenziale civilistica è andata progressivamente riconoscendo sempre maggiore spazio al danno risarcibile, anche in casi non propriamente riconducibili al paradigma del diritto soggettivo assoluto, ad es. estendendo la tutela anche al diritto relativo di natura creditoria, o addirittura, alle legittime aspettative di natura patrimoniale nell'ambito familiare e poi della famiglia di fatto, fino a giungere al riconoscimento della risarcibilità dell'interesse legittimo (Cass. civ. S.U. n. 500/1999). Sul versante penalistico, mentre la dottrina è giunta a sostenere la risarcibilità anche dell'interesse legittimo leso dal reato (Rossetti, 518), la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il danno risarcibile in sede penale deve essere conseguenza immediata e diretta del reato e deve derivare dalla lesione di un diritto soggettivo (Cass. I, n. 652/2000; Cass. VI, n. 46746/2004). Segue. Il rapporto di causalità tra danno e reatoSecondo l'orientamento giurisprudenziale più risalente, il danno deve essere conseguenza immediata e diretta del reato (Cass. I, n. 652/2000). L'orientamento più recente tende a riconoscere anche la risarcibilità dei danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali dell'illecito, secondo il criterio della c.d. regolarità causale (Cass. II, n. 23046/2010). Si afferma cioè che il danno cui si riferisce l'art. 185 c.p. deve essere eziologicamente riferito all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, ma tale rapporto di causalità può sussistere anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Cass. VI, n. 11295/2015). Più in generale, si è evidenziato che nell'art. 2043 c.c. il nesso causale è posto tra il fatto doloso o colposo ed il danno ingiusto, ovvero tra condotta ed evento: si tratta dunque di un criterio di imputazione essenziale per determinare l'an debeatur; nell'art. 185 il procedimento di imputazione è già avvenuto, allorquando si è accertata la sussistenza del reato e la responsabilità del reo. Si è dunque al momento dell'accertamento del quantum debeatur attraverso una perimetrazione delle conseguenze risarcibili: il problema è diverso da quello posto dall'art. 2043 ed è riconducibile invece all'art. 1223 c.c. (Zeno-Zenkovic, 40). Quanto alle regole causali applicabili per collegare una condotta ad un evento, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che le regole applicabili in caso di fatto illecito costituente reato, sono le stesse sia per l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, sia per il riconoscimento del danno risarcibile sul piano civile, e si identificano negli artt. 40 e 41: le Sezioni Unite civili hanno infatti precisato che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione «ex ante» — del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio» (Cass. S.U., n. 576/2008). Recentemente la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione in tema di responsabilità medica per reato omissivo improprio, nel conseguente giudizio civile l'accertamento del nesso causale tra la condotta omessa e l'evento verificatosi va svolto facendo applicazione della regola di giudizio propria del giudizio penale, vale a dire quella della ragionevole, umana certezza dell'esito salvifico delle condotte omesse, alla stregua delle informazioni in ordine all'ordinario andamento della patologia riscontrata e delle peculiarità del caso concreto, non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., innanzi al giudice penale (Cass. IV, n. 5901/2019). In altri termini, oggetto della valutazione del giudice civile è e rimane, seppure incidentalmente, l'esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, alla luce delle norme che regolano la responsabilità penale, in primis quella della causalità omissiva alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza penalistica. Concorso di cause. È possibile che un evento di reato sia imputato al colpevole anche in presenza del concorso di distinte cause, preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione del colpevole (in ipotesi, anche se consistenti nell'altrui fatto illecito: art. 41, comma 3), poiché queste di per sé non escludono il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento (art. 41, comma 1) salvo che si tratti di cause sopravvenute di per sé sole sufficienti a determinare l'evento (art. 41, comma 2). In giurisprudenza si è precisato che in tema di causalità, quando la legge penale, per valutare la condotta del destinatario del precetto, parla di concorso di cause, si riferisce all'azione sinergica, sulla produzione dell'evento, da cui dipende l'esistenza del reato, riferibile alla condotta dell'uomo (come persona, essere umano), sia essa attiva (azione) che inerte (omissione), poiché il diritto penale si occupa dei fatti umani e non degli eventi naturali (Cass. IV, n. 17492/1989). La tematica della possibile responsabilità civile ex art. 185 dell'imputato, in relazione ad eventi commessi in presenza di concause consistenti in accadimenti naturali, ha assunto grande rilievo pratico in riferimento ai danni occasionati dall'evento sismico del 1980. In proposito, si sostiene, in linea di principio, che qualora un evento dannoso, assunto in fattispecie penale, trovi radice eziologica immediata in un accadimento naturale (nella specie: terremoto), che sviluppi azione sinergica con la rimproverabile condotta del reo, di tale accadimento, non potendosi correttamente parlare di concausa, deve tenersene conto solo al fine di valutare il grado della colpa, risultando inaccoglibile la richiesta — finalizzata a (corrispondente) riduzione della obbligazione risarcitoria — di quantificazione percentuale dell'incidenza di tale accadimento nella produzione dell'evento (Cass. IV, n. 17492/1989). Il danno non patrimoniale. Profili generaliL'art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (c.d. riserva di legge), e l'art. 185, comma 2, contempla il caso principale, ovvero quello del danno non patrimoniale derivante da reato. Del danno non patrimoniale si danno in genere due nozioni: l'una, che si richiama al danno morale soggettivo, comprendente ogni sofferenza fisica, psichica o morale e ogni dolore provati dalla vittima: c.d. pretium doloris; un'altra, che invece definisce il concetto in negativo: tutto ciò che patrimoniale non è, come ad es. i pregiudizi non quantificabili pecuniariamente (ad es., il presentatore televisivo che non si sente più in grado di affrontare il pubblico dopo una violenta campagna diffamatoria: Gargiulo, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 1027). Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto); il danno morale, in particolare, non è assorbito né nel danno esistenziale, né nel danno biologico assumendo, tali voci di danno, autonomo e non sovrapponibile rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale e, pertanto, esse sono autonomamente risarcibili se provate, caso per caso (Cass. IV, n. 27576/2020). Segue. Danno ambientaleSecondo la giurisprudenza il danno ambientale risarcibile presenta una triplice dimensione: personale quale lesione del fondamentale diritto all'ambiente salubre da parte di ogni individuo; sociale quale lesione del diritto all'ambiente nelle articolazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana; pubblica quale lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle Istituzioni centrali e periferiche (Cass., III, 22539/2002). La legittimazione al risarcimento del danno ambientale pubblico è riservata dall'attuale legislazione allo Stato (art. 311 d.lgs. n. 152/2006). Vi è però un altro tipo di danno ambientale, necessariamente diverso da quello della lesione all'ambiente come bene pubblico, risarcibile in favore delle associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati ambientali, che può avere natura, oltre che patrimoniale, anche morale, e deriva dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In altri termini, tutti gli altri soggetti diversi dallo Stato, singoli o associati, ivi compresi gli Enti pubblici territoriali e le Regioni, possono agire, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale (Cass. III, n. 24677/14). Nell'accertamento di tale voce di danno il giudice dovrà verificare, sulla base della concreta allegazione di parte, la sussistenza di esso, consistente nel pregiudizio arrecato all'attività da detti soggetti effettivamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo (Cass. III, n. 34761/2011). Se ne è dedotto che la normativa speciale del “danno ambientale” si affianca alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, sicché le associazioni ambientaliste, anche dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale, sono ora legittimate alla costituzione di parte civile iure proprio, nel processo per reati che abbiano cagionato danni all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì dei danni direttamente subiti, come ogni altro soggetto, singolo o associato: danni specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello generico di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale (Gargiulo, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 1010). Segue. Danno biologico o danno alla saluteIl danno biologico, ormai pacificamente ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale (Cass. IV, n. 11203/2010) è ora disciplinato dall'art. 138 d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private) che lo definisce come «la lesione temporanea o permanente della integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». È stata a lungo discussa la risarcibilità e trasmissibilità agli eredi di una particolare forma di danno biologico, ovvero il c.d. danno biologico terminale o tanatologico, o catastrofale: le S.U. civili, componendo un contrasto sorto in seno alle sezioni semplici, hanno affermato che — in caso di morte cagionata da un illecito — il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità «iure hereditatis» di tale pregiudizio, in ragione — nel primo caso — dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero — nel secondo — della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. civ. S.U., n. 15350/2015). Nel caso invece in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte dalle stesse causata, essendo configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, il diritto al risarcimento è trasmissibile agli eredi che possono quindi agire nei confronti del danneggiante iure hereditatis (Cass. IV, n. 1031/2002): ciò in quanto il danno biologico avrebbe rappresentato un mancato apporto al patrimonio del defunto delle utilità economiche che gli sarebbero spettate a ristoro e compensazione delle menomazioni della sua integrità psicofisica (Cass. V, n. 4731/1999). È altresì autonomamente risarcibile il danno biologico da lesioni seriamente invalidanti per effetto di illecita condotta altrui, anche nei confronti dei familiari dell'offeso, che vi hanno diritto iure proprio:«il danno biologico risarcibile per i familiari della vittima del reato deve tenere conto anche delle sofferenze causate dalla situazione conseguita alle lesioni della persona lesa dal reato, qualora le sofferenze stesse abbiano determinato una lesione della integrità psico-fisica degli stretti congiunti, non essendo il relativo pregiudizio esaurito dalla liquidazione del danno morale » (Cass., IV, n. 11203/2010). Con una decisione alquanto innovativa, che non consta abbia avuto seguito, la S.C. ha affermato che è titolare di un autonomo diritto al risarcimento il minore che abbia subito danni dalla commissione di un reato e che, al momento di tale commissione, benché ancora non nato, fosse già stato concepito; per quanto concerne il danno morale, esso decorrerà dal momento in cui venga accertato il suo verificarsi (ad esempio, dal momento in cui il minore abbia acquisito la consapevolezza, con conseguente sofferenza, della mancanza di una figura genitoriale, venuta meno, nella specie, a seguito di omicidio colposo), dovendosi peraltro escludere la risarcibilità del danno morale relativamente alla vita intrauterina, per mancanza di una valida dimostrazione scientifica in proposito, mentre, per quanto concerne il danno biologico, esso andrà risarcito ove venga in concreto accertata una stabile compromissione psico-fisica del minore determinatasi a seguito dell'evento delittuoso (Cass. IV, n. 11625/2000). Segue. Danno esistenzialeIl danno esistenziale, viene generalmente inteso come danno conseguenza della lesione, come pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le abitudini di vita e gli assetti relazionali del soggetto, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno; esso viene individuato nella lesione della personalità del soggetto, nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualità della vita consistente in un "agire altrimenti” o in un “non poter fare più come prima” (Cass. IV, n. 27576/2020). Secondo la giurisprudenza civile, che più si è impegnata nell'elaborazione della nozione di danno non patrimoniale, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del « danno esistenziale », in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (Cass. civ. III, n. 336/2016). Orientamenti più recenti sembrano rimeditare tale posizione e tendere verso un'autonoma risarcibilità delle varie voci di danno non patrimoniale; si rileva che quest'ultimo è categoria unitaria dal punto di vista giuridico, nel senso che costituisce l'esito di un giudizio sintetico delle ripercussioni negative sul valore-uomo, ma non lo è dal punto di vista fenomenologico, e che Il perimetro di valutazione è contrassegnato da due limiti: il divieto di automatismi risarcitori e il divieto di duplicazioni. All'interno si collocano l'integrale riparazione del danno e la esigenza di garantirne la personalizzazione, ove ve ne siano i presupposti, il che significa che se le proiezioni negative patite non divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione, il danneggiato non avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris; qualora, invece, fosse fornita una prova in tal senso, una richiesta risarcitoria di poste ulteriori (nella specie trattavasi di danno definito dal ricorrente “esistenziale”) può essere presa in considerazione (Cass. civ. III, n. 30997/2018). Nello stesso senso la più recente giurisprudenza penale, secondo cui risarcire anche il danno esistenziale, quando ve ne siano i presupposti, non significa operare una duplicazione di voci di danno, ma riconoscere il diritto del macroleso ad un equo ristoro per la perdita della sua dignità di persona (Cass. IV, n. 27576/2020). Segue. Danno da uccisione o da perdita parentaleIl risarcimento del danno patrimoniale che consegue ad omicidio o ad altro reato da cui sia scaturita la morte della persona offesa, spetta ai congiunti dell'ucciso iure proprio, e non iure hereditario, e va, pertanto, commisurato alle aspettative legittime di beneficio finanziario da ciascuno (dei congiunti) prospettabili, in relazione alle effettive pretese possibilità di guadagno della vittima (Cass. II, n. 2611/1993). Più in particolare, spettano ai congiunti superstiti iure proprio il risarcimento dei danni patrimoniali e morali (essendovi reato), e iure successionis il risarcimento del danno biologico cosiddetto terminale spettante al soggetto deceduto, nei casi in cui il decesso sia intervenuto al termine di una agonia e non sia stato istantaneo o quasi (Cass. IV, n. 32137/2011). È risarcibile il danno per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost.; trattasi di danno riconducibile all'area del danno morale di cui all'art. 2059 c.c. e, quale tipico danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi (Cass. III, n. 15022/2005; conf. Cass. IV, n. 21505/2009). Il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'uccisione dell'ex coniuge è configurabile in favore del coniuge superstite, anche qualora quest'ultimo abbia instaurato un rapporto di convivenza con altra persona, essendo astrattamente sussistente un pregiudizio all'intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la risarcibilità ai sensi dell'art.2059 c.c.; tuttavia l'astratta titolarità del diritto al risarcimento non impedisce al giudice di merito di escludere, in concreto, l'esistenza di un danno eziologicamente collegato all'evento lesivo (Cass. I, n. 52509/2018). È stato conclusivamente evidenziato che il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche «vuoti» risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse (Cass. III, n. 19402/2013). Segue. Danno da reato ed enti collettivi. Il danno all'immagine pubblicaSi ritiene ormai pacificamente che anche gli enti collettivi, con o senza personalità giuridica, siano legittimati a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non, riconoscendosi ad essi la titolarità di alcuni fondamentali diritti della personalità quali l'onore e la reputazione. In tale contesto si inserisce la problematica del danno all'immagine derivante da reato ad un ente pubblico. Secondo la giurisprudenza, tale danno è riconducibile alla più ampia nozione di danno morale, ed è anch'esso risarcibile, non ostandovi l'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009, che ha individuato limiti all'azione del risarcimento di tale specifico danno in sede di giudizio contabile: si ritiene infatti che tale disposizione non abbia inciso sul principio generale della risarcibilità del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c. La citata norma prevede che «Le procure della Corte dei Conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7», disposizione quest'ultima che fa espresso riferimento unicamente ai «delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale». Ha osservato la S.C. che il principio generale della risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed il principio della risarcibilità del danno all'immagine subito da enti preposti al controllo del corretto esercizio di attività (economiche e non) a seguito della commissione di reati connessi all'espletamento di tali attività, non possono ritenersi derogati, in mancanza di qualsiasi specifica indicazione normativa, dal citato art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, il quale pone una norma speciale che si riferisce esclusivamente all'azione per il risarcimento del danno all'immagine esercitata dalle procure della Corte dei Conti, recato da pubblici dipendenti all'ente pubblico di appartenenza, e non si estende in via generale al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidabile dal giudice penale a seguito di una condanna per un illecito penale (Cass. fer., n. 35729/2013). Di conseguenza il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all'immagine è risarcibile anche qualora derivi dalla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione (Cass. II, n. 41012/2018). Recentemente è andata di contrario avviso Cass. II, n. 35447/2020, la quale ha ritenuto tuttora vigente la limitazione all'azione risarcitoria per il danno all'immagine ai soli reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e ciò sul rilievo del rinvio recettizio operato dal tuttora vigente art. 17 comma 30-terd.l. n. 78/2009 all'art. 7 l. n. 97/2001. Si va tuttavia consolidando l'orientamento secondo cui il danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione è risarcibile anche quando derivi dalla commissione di reati comuni (Cass. VI, n. 5534/2022). Segue. Danno c.d. funzionale in materia tributariaSecondo parte della giurisprudenza, in tema di reati tributari, l’Agenzia delle entrate costituita parte civile ha diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale – che non coincide con la mera misura dell’imposta evasa, ma deve tener conto anche del danno funzionale rappresentato dallo sviamento e turbamento dell’attività di accertamento tributario – che del danno morale – inteso come pregiudizio alla credibilità nei confronti di tutti i consociati dell’organo accertatore (Cass. fer., n. 35729/2013). Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, il giudice non può pronunciare, in favore dell’Amministrazione finanziaria costituita parte civile nel processo penale, condanna, anche generica, al risarcimento del cosiddetto danno funzionale, rappresentato dallo sviamento e turbamento dell’attività di accertamento tributario, in quanto il costo del relativo espletamento è posto in via generale a carico del bilancio statale, a prescindere dalla verifica e repressione dei singoli illeciti tributari o penali, salvo che la particolare attività del contribuente determini un danno concreto e specifico, ulteriore rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale (Cass. Fer., n. 36456/2024). Le sezioni Unite civili sono recentemente intervenute in materia, affermando che il danno causato dall'evasione fiscale, allorchè questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest'ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell'erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio "ulteriore e diverso", ricorrente qualora l'evasore abbia con la propria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale. Si è ulteriormente precisato che il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dal contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell'erario, può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l'erario alleghi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione; ne consegue che, nel giudizio di danno promosso dall'erario nei confronti di persona diversa dal contribuente, cui venga ascritto di avere concausato la perdita del credito erariale, spetta all'amministrazione provare l'esistenza del credito, la perdita di esso ed il nesso causale tra la lesione del credito e la condotta del convenuto, mentre spetta al convenuto dimostrare che la perdita del credito sia avvenuta per negligenza dell'amministrazione, negligenza che rientra nella previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ. S.U., n. 29862/2022). Segue. Altre applicazioniIn tema di responsabilità da prodotto difettoso, si è affermato che il diritto al risarcimento del danno da reato si prescrive nel termine indicato dall'art. 2947, comma 3, c.c., a nulla rilevando il termine previsto a pena di decadenza per l'azione risarcitoria nei confronti del produttore (Cass. IV, n. 30818/2008). È legittima la condanna in sede penale al risarcimento del danno morale patito dall'Amministrazione delle dogane in conseguenza di un reato doganale (nella specie, si trattava di evasione dell'Iva all'importazione) danno consistente nella lesione dell'immagine dell'Amministrazione e nel discredito apportato all'istituzione dal comportamento illecito (Cass. III, n. 35457/2010). È legittima la condanna al risarcimento in via equitativa del danno morale cosiddetto « da vacanza rovinata » anche nel caso in cui il fatto causativo del danno abbia a verificarsi l'ultimo giorno della vacanza, in quanto quest'ultima deve ritenersi comunque rovinata non solo nella sua parte finale, ma anche come ricordo (Cass. III, n. 19523/2010). In tema di getto pericoloso di cose e di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone(artt. 674 e 659), l'emissione di rumori e polveri sottili da parte di un impianto industriale, comporta un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nelle zone circostanti, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute (Cass. I, n. 3147/2013). Le violazioni urbanistico-edilizie, determinano nei confronti dell'ente comunale un danno risarcibile, atteso che incidono negativamente sull'interesse dell'ente pubblico al libero esercizio della propria posizione funzionale, così come su quello alla realizzazione del programmato sviluppo urbanistico. Trattasi di un danno a natura sia patrimoniale, qualora comporti nuovi oneri o la perdita concreta di utilità o di posizioni di vantaggio delle quali l'ente territoriale fruiva, che non patrimoniale, determinato dalla mancata o ritardata realizzazione dell'interesse pubblico (Cass. III, n. 26121/2005). Valutazione e liquidazione del danno da reatoa) La riparazione del danno patrimoniale viene attuata nella forma del risarcimento per equivalente (ma anche, quando possibile, attraverso la reintegrazione in forma specifica), consistente in una compensazione economica attuata mediante la trasposizione del costo economico sopportato dal soggetto passivo del reato, o dal danneggiato, in capo ad un altro soggetto, individuato come l'autore del reato o come responsabile civile (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, ivi). L'art. 539 c.p.p., espressamente dispone che il giudice, ove pronunci la condanna penale dell'imputato e la conseguente responsabilità agli effetti civili, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, si limita a una condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile, e tale disposizione si applica anche al caso in cui la condanna penale sia mancata, e la responsabilità dell'imputato sia accertata ai soli effetti civili, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la pronuncia assolutoria (Cass. V, n. 45118/2013). Peraltro, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, « la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza — desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità — di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (il quale, giova qui ricordarlo, può anche essere di natura morale), mentre resta impregiudicato l'accertamento riservato al giudice, della liquidazione e dell'entità del danno » (Cass. III, n. 36350/2015). Si è altresì precisato che il giudice, a fronte della richiesta avanzata dalla parte di condanna generica, può provvedere, senza incorrere nel vizio di ultra-petizione, alla liquidazione immediata in via equitativa, dovendo tuttavia dare conto dei criteri utilizzati e valutare in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto generante il danno (Cass. IV, n. 13373/2022). Quanto alla determinazione del danno risarcibile — alla fissazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria — poiché l'art. 185 contiene un'obbligazione di natura civilistica, la norma di riferimento per la valutazione del danno è innanzitutto l'art. 2056 c.c., il quale dispone che il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227. Verranno dunque in considerazione (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, ivi): - l'eventuale compensatio lucri cum damno: dovrà tenersi conto degli eventuali vantaggi che il fatto- reato abbia procurato al danneggiato (art. 1227 c.c.), onde evitare che il risarcimento si risolva nella realizzazione di un lucro indebito: ciò vale, peraltro, con esclusivo riferimento ai vantaggi costituenti conseguenza immediata e diretta del fatto — reato, e cioè nei soli casi in cui il vantaggio ed il danno costituiscano eventi contrapposti del medesimo fatto, idoneo a determinare entrambi; - il fatto colposo del danneggiato. La giurisprudenza ha ad es. ritenuto che l'esposizione volontaria ad un rischio da parte del danneggiato o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, costituendo un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., è idonea ad integrare una corresponsabilità di quest'ultimo con conseguente, proporzionale, riduzione della responsabilità del danneggiante (Cass. III, n. 6119/2016). Nell'ipotesi in cui l'aggressore resti danneggiato dalla reazione di chi, agendo in stato di legittima difesa, incorre in eccesso colposo, il fatto dell'aggressore, avendo provocato la reazione difensiva della vittima, deve considerarsi come causa del danno a lui cagionato dall'aggredito, per cui trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., che stabilisce una ragionevole diminuzione del risarcimento nel caso di concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass. I, n. 17571/1989). Sempre in tema di reato colposo, la S.C. ha affermato che il giudice penale è tenuto ad accertare il grado della colpa dell'imputato ed eventualmente a determinarne la graduazione in relazione al concorso di colpa del terzo che sia rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 3) c.p., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento; diverso è il caso in cui sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entità del risarcimento dovuto a norma degli artt. 1227 e 2056 c.c. (Cass. IV, n. 49346/2004). Anzi, in tale ultimo caso il giudice ha l'obbligo di quantificare l'apporto causale alla verificazione dell'evento attribuibile alla parte lesa e quello attribuibile all'imputato. A tal proposito la S.C. ha ulteriormente precisato che la cosiddetta graduazione delle colpe concorrenti è rilevante (Cass. IV, n. 22632/2008): 1) per la determinazione dell'apporto causale di ciascuna condotta colposa; 2) ai fini delle statuizioni sugli interessi civili; 3) per la determinazione della pena; 4) per la graduazione della pena in senso proprio, ovvero ai fini del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta di ciascuno. L'art. 62, comma 1, n. 2 c.p., prevede che la pena è attenuata se il colpevole ha agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui (c.d. provocazione): si discute se l'attenuante abbia o meno incidenza anche ai fini della determinazione dell'ammontare del danno da reato risarcibile alla vittima che in ipotesi si sia resa responsabile della provocazione, ed in particolare, se quest'ultima possa, o meno, assumere rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., ai fini della diminuzione del risarcimento. L'orientamento prevalente nell'ambito della giurisprudenza penale è nel senso che l'attenuante in parola non ha incidenza sulla liquidazione dei danni patrimoniali, non potendo trovare applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., richiamato in materia extracontrattuale dall'art. 2055 stesso codice, atteso che non è ipotizzabile il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo: la provocazione, anche se induce una spinta emotiva, non si inserisce nel rapporto causale vero e proprio tra il fatto reato che produce il danno ed il suo autore (Cass. V, n. 7718/1999). Quanto all'aggravante della premeditazione (art. 557 n. 3 c.p.), pur influendo sulla gravità del disvalore sociale del fatto e potendo determinare una più grave sanzione, non influisce sull'entità della pretesa risarcitoria, che in sede civile potrà dar luogo ad una adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall'entità della pena inflitta all'imputato e, quindi, dal particolare disvalore del fatto connesso alla sussistenza della premeditazione (Cass.V, n. 10077/2000). Con riferimento alla sua natura, la giurisprudenza ritiene che il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce in genere un debito di valore che si trasforma in un debito di valuta, sicché il giudice di appello deve adeguare il quantum alla svalutazione monetaria verificatasi, anche se il danno sia stato liquidato con criteri equitativi (Cass. IV, n. 6183/1990); quando tuttavia il danno consista nella perdita di una somma di danaro, il debito di risarcimento è e rimane debito di valuta, soggetto al principio nominalistico e alla regolamentazione dell'art. 1224 c.c. (Cass. V, n. 12766/1989). Anche il danno patrimoniale da reato (e non solo quello non patrimoniale), può essere liquidato in via equitativa a norma degli artt. 2056 e 1226 c.c., e ciò in particolare quando ne sia certa l'esistenza, ma non sia più possibile provarne il preciso ammontare (Cass. III, n. 4578/1983). b) Il risarcimento del danno non patrimoniale avviene sempre in via equitativa. Infatti la determinazione di tale danno, sfuggendo ad una piena valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale nell'effettuare la relativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento; tale determinazione costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Cass. VI, n. 48461/2013), che dia conto del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario, da parte del giudice, indicare analiticamente i calcoli in base ai quali è stato determinato il quantum del risarcimento (Cass. I, n. 44477/2024). Pertanto la decisione sulla liquidazione sarà censurabile in sede di legittimità (sotto il profilo del vizio della motivazione), solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Cass. V, n. 7993/2020), dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Cass. VI, n. 48086/2018). La determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali in danno di minori d'età deve tener conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica nella sfera sessuale del minore, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima (Cass. III, n. 10802/2018). Anche nella determinazione del danno non patrimoniale si dovrà tenere conto dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato (Cass. III, n. 23734/2009), e — diversamente da quanto accade per il danno patrimoniale — potrà considerarsi l'attenuante della provocazione, ma non come concorso di colpa, bensì come uno degli elementi che possono influire sulla liquidazione, necessariamente equitativa, del danno stesso (Cass. V, n. 7718/1999). Ai fini valutazione del danno in concreto arrecato alla vittima, sia patrimoniale che non patrimoniale, è anche rilevante l'attenuante della riparazione del danno ex art. 62, n. 6 c.p. Perché essa sia configurabile, è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva, nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Cass. V, n. 21517/2018). Tale circostanza, nel caso di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Cass. S.U., n. 5941/2009). Nondimeno, essa ha portata generale e non conosce sfere di esclusione connesse alla tipologia dei reati codicistici, tanto che può essere riconosciuta anche all'autore di violenza sessuale. Anzi, dal momento che si ammette l'esercizio dell'azione civile in sede penale anche nei reati di violenza sulle persone, riconoscendo la rilevanza e quantificando i danni cagionati da tali reati, risulta evidente che «anche i danni «psichici e morali» sono suscettibili di quantificazione e di riparazione, ovviamente secondo i profili e nei termini rilevanti ai fini dell'applicazione della legge penale» (Cass. III, n. 28753/2013). È stato escluso, infine, l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l'imputato l'aggravante della premeditazione (art. 577, n. 3, c.p.), poiché questa, pur potendo determinare una più grave sanzione, non influisce sull'entità della pretesa risarcitoria (Cass. I, n. 31843/2011). Risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampaSi ritiene, generalmente, che la liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti da diffamazione a mezzo stampa debba essere operata con criteri equitativi, pur se in molteplici decisioni appare evidente la (lodevole) tendenza ad ancorare la relativa valutazione a parametri certi, tra i quali la giurisprudenza di merito, in particolare quella del Tribunale di Roma (che ha esaminato le fattispecie di maggior rilievo e/o interesse: v. Trib. civ. Roma 27 marzo 1984, Giust. Civ., 1985, 529 ss.; Trib. civ. Roma 2 novembre 1994, Foro it., 1995, I, 1018; Trib. civ. Roma 2 maggio1995, Foro it., 1996, I, 657; v. anche Trib. civ. Milano 13 aprile 2000, Foro it., 2000, I, 3004; Trib. civ. Bari 18 giugno 01, Giur. it., 2002, 2314) ha enucleato i seguenti: a) la natura e la gravità della notizia diffusa, ed in particolare la circostanza che la diffamazione sia avvenuta in concomitanza con una eclatante e grave iniziativa giudiziaria; b) il rilievo ad essa attribuito (in particolare attraverso al collocazione e l'estensione della notizia), ed il clamore destato dalla pubblicazione; c) il fatto che la testata giornalistica abbia pubblicato contestualmente una fedele intervista al soggetto diffamato, che ristabilisca la verità dei fatti, con conseguente ridimensionamento degli effetti pregiudizievoli futuri; d) le peculiarità del mezzo di diffusione, ove si tratti di un libro, che, da una parte, conferisce al suo contenuto una certa stabilità, e, dall'altra, comporta una limitazione dei destinatari; e) la ristrettezza o meno dell'ambito sociale in cui ha avuto diffusione il fatto; f) la dimensione temporale delle sofferenze concretamente patite per le infamanti accuse; g) la situazione patrimoniale dell'impresa editoriale; h) la posizione sociale del soggetto diffamato e le ripercussioni negative sulla sua fama di correttezza e moralità, nell'ambito familiare, nel lavoro e nella vita di relazione. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che è legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione veicolata attraverso mezzi diffusivi dei contenuti diffamatori, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro e che il relativo nesso causale sia, in tal caso, di tale evidenza da far si che l'onere di motivazione da parte del giudice riguardo alla sussistenza di un danno morale risarcibile possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive (Cass. V, n. 25059/2023). La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47/1948, ha natura di sanzione civilistica accessoria alla condanna per il reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa, ed è prevista solo per il reato in questione, poiché « il danno patrimoniale e morale risarcibile può non esaurire, anche alla luce della più lata interpretazione dell'art. 185, la tutela di tutti i possibili interessi civili della persona offesa » (Cass. V, n. 5250/1991). La giurisprudenza ha affermato che la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo, ai sensi dell'art. 57 c.p. la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 cit., in quanto a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento (Cass. V, n. 13198/2010). L'omessa pronuncia da parte del giudice di merito sulla richiesta avanzata dalla persona offesa comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Cass. V, n. 48712/2014). Estinzione del reato, abolitio criminis e depenalizzazioneA norma dell'art. 578 c.p.p., quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Tuttavia, ove il giudice di appello accerti che la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, nel pronunciare l'estinzione del reato deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute(Cass. III, 15245/2015). Quanto ai casi di abolitio criminis e depenalizzazione, va qui segnalato che con i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, il legislatore ha proceduto ad una vasta opera di abrogazione di numerose fattispecie di reato punite con la sola pena pecuniaria, trasformandole in illeciti civili puniti con sanzioni pecuniarie civili, nonché alla trasformazione di una serie di fattispecie di reato in illeciti amministrativi. Si è posto dunque il problema della sorte del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto danneggiato dal reato abrogato o depenalizzato. Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla questione se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 7/2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili, hanno statuito che il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Cass. S.U. n. 46688/2016). Con la ulteriore specificazione che il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.
Rapporti con la liberazione condizionale. RinvioPer i rapporti tra risarcimento del danno e liberazione condizionale, si rinvia sub art. 176. Rapporti con la riabilitazione. RinvioPer i rapporti tra risarcimento del danno e riabilitazione, si rinvia sub art. 179. Profili processualiLa legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni. A tale ultimo riguardo, l'onere della prova dell'esistenza del diritto al risarcimento grava, secondo quanto ordinariamente previsto per tutte le azioni di natura civilistica, sul soggetto che assume di essere stato danneggiato: trattasi cioè di un onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore (Cass. IV, n. 14768/2016). Il principio, sancito in generale dall'art. 2697 c.c., si applica certamente con riferimento ad ogni tipo di danno, anche morale; relativamente a quest'ultimo, peraltro, deve ritenersi sufficiente l'allegazione di circostanze che consentano anche soltanto di presumerne l'esistenza, e potrà farsi ricorso al notorio e alle presunzioni di prova (Cass. V, n. 6841/2011). E’ stato tuttavia recentemente chiarito che "altro" è la legittimazione alla costituzione di parte civile della persona offesa o del danneggiato. Ed "altro" è la prova del danno patito, che la parte legittimata a far valere il suo interesse nel processo penale deve dimostrare avvalendosi degli ordinari strumenti di prova. Il concreto danno generato dalla condotta illecita non è infatti presunto, né può intendersi dimostrato con il semplice riconoscimento della ipotetica, astratta, lesione prospettata all'atto della costituzione, ma deve essere provato secondo le consuete regole civilistiche regolanti la materia e dettate, più in particolare, dagli artt. 2043 e 1223 c.c., così come richiamate dall'art. 185 c.p. E’ stato precisato che la "sussistenza" del danno, che è prossima all'immanenza quando la parte civile è la persona offesa, ovvero la persona fisica direttamente lesa dall'azione criminosa tipica, deve essere invece specificamente provata quando il rapporto tra azione e danno è indiretto, come avviene, di regola, nei casi in cui la pretesa civilistica sia avanzata dal danneggiato, che può essere anche una associazione rappresentativa di interessi collettivi (Cass. II, n. 31574/2023). L'onere probatorio può, peraltro, essere soddisfatto, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, anche soltanto attraverso le dichiarazioni testimoniali eventualmente rese dal danneggiato nel corso del giudizio penale, atteso che le dichiarazioni della persona offesa, la quale, nel vigente ordinamento ha capacità testimoniale, possono costituire la piattaforma, a cui il giudice, nel processo di formazione del libero convincimento, può correlare il giudizio di responsabilità dell'imputato; e ciò vale anche nel caso in cui sia stata proposta nel processo penale l'azione privatistica, giacché la qualifica di parte civile concerne il rapporto processuale civile e non già quello penale, nel quale tale soggetto è sempre un terzo e, quindi, conserva la riferita capacità testimoniale. Per quanto riguarda l'accertamento della responsabilità penale, nessuna norma legittima, invero, la distinzione tra formale capacità a testimoniare e concreto difetto di attendibilità connesso alla sussistenza di un interesse personale in causa del dichiarante. Maggiori perplessità desta, al contrario, l'orientamento giurisprudenziale dominante per quanto riguarda la sola azione civile esercitata nel processo penale, che si ammette (in concreto) poter essere decisa anche soltanto sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte civile, laddove questa, nel processo civile, sarebbe gravata da un ben diverso onere probatorio, non potendo dimostrare la fondatezza della domanda con le sole proprie dichiarazioni, e non potendo rendere, ovviamente, testimonianza (perché attore). Si è, in passato, ritenuto che la svalutazione monetaria non necessita di prove particolari, costituendo un fenomeno che rientra nella nozione di «fatto notorio» (Cass. I, n. 2206/1979). È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 651, comma 1 c.p.p., «la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale»; a nulla rileva, in ipotesi, la mancata costituzione di parte civile nel processo penale dell'attore. Analoga efficacia è riconosciuta alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, «salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito» (art. 651, comma 2, c.p.p.). Peraltro, la giurisprudenza ha rilevato che a seguito dell'introduzione del nuovo testo dell'art. 295 c.p.c. per effetto della modifica introdotta dall'art. 35 l. n. 353/1990, al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale si è sostituito quello dell'autonomia e separazione dei giudizi, onde, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c., la mancanza di una pronuncia del giudice penale affermativa di responsabilità non impedisce al giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato. L'accertamento del giudice civile va condotto secondo la legge penale ed ha ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo, senza che sia tuttavia richiesto che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale medesima, essendo sufficiente che lo stesso fatto sia astrattamente preveduto come reato, e sia pertanto idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, con la conseguenza che il danno in parola deve essere riconosciuto anche nel caso in cui l'autore non risulti concretamente perseguibile in ragione della sussistenza di una causa di non punibilità, come ad es. quella di cui all'art. 649 (Cass. civ. I, n. 3747/2001). Con riferimento al rito alternativo del c.d. patteggiamento, si è precisato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l’azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile (Cass. IV, n. 31441/2013). L’inefficacia nei giudizi civili od amministrativi della sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., anche se dopo la chiusura del dibattimento (come è attualmente possibile nei casi di cui all’art. 448, comma 1, ult. parte, c.p.p.) è passata positivamente al vaglio della giurisprudenza costituzionale. La portata del petitum Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che ove l'atto di costituzione di parte civile contenga la domanda di risarcimento dei soli danni patrimoniali, è legittima la condanna anche per i danni non patrimoniali, in quanto l'art. 78 c.p.p. non prevede che la dichiarazione di costituzione di parte civile debba contenere l'indicazione del petitum (Cass. IV, n. 32899/2021). Ugualmente, si è ritenuto che la domanda di risarcimento « di tutti i danni subiti e futuri » sia di ampiezza tale da non consentire “di ritenerla limitata ai soli danni patrimoniali” (Cass. S.U. , n. 5814/1985 ). Danni da reato «derubricato» Ai sensi dell'art. 521, comma 1, c.p.p., nella sentenza il giudice può qualificare il fatto diversamente da come contestato (purché il reato ritenuto non ecceda la sua competenza, ovvero le sue attribuzioni, ove si tratti di giudice monocratico). Le vicende modificative dell'imputazione incidono sul quantum della tutela risarcitoria solo quando il fatto subisca modificazioni tali da determinare ex se un danno oggettivamente diverso alla persona offesa, assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato e non le componenti soggettive inerenti alla persona del danneggiante; sulla scorta di tali principi è stata annullata con rinvio, ai soli effetti civili, la sentenza in materia di atti persecutori che aveva diminuito di oltre il 90% l'ammontare del risarcimento del danno liquidato in primo grado in conseguenza della riduzione della pena, senza che fossero rappresentati in motivazione gli indicatori che avevano determinato la riforma delle statuizioni civili (Cass. V, n. 22780/2021). L'effetto devolutivo dell'appello e le statuizioni civili. Si è posto il problema di definire l'ambito del «devolutum» nel caso in cui il solo pubblico ministero abbia impugnato una decisione assolutoria, e quindi il gravame abbia ad oggetto unicamente i profili di responsabilità penale, in difetto dell'impugnazione della parte civile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenendo nuovamente a dirimere i contrasti insorti anche a seguito di una propria precedente decisione (Cass. S.U. , n. 5/1999), a parere della quale non potrebbe riconoscersi alla parte civile costituita il risarcimento del danno, nel caso in cui, dopo l'assoluzione dell'imputato in primo grado, sia sopravvenuta condanna dello stesso su appello del solo p.m.), hanno ritenuto, con significativo revirement della propria giurisprudenza, che il giudice di appello, il quale su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Cass. S.U.n. 30327/2002). Va tuttavia precisato che non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile (Cass. III, n. 4/2024). Neppure sussiste l'interesse della parte civile a resistere all'impugnazione che censura il riconoscimento di una circostanza aggravante, poiché quest'ultima, pur determinando un aggravamento della pena, non influisce sull'entità del risarcimento del danno (Cass. V, n. 36045/2024). Si è infine precisato che la sentenza di appello che applica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile e pertanto, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, impone al giudice di rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto (Cass. VI, n. 19657/2024). BibliografiaBeltrani, Soluzione di questioni controverse e nuovi dubbi (Commento a Cass. pen. n. 38343 del 2014), in Resp. amm. soc. enti (o Rivista 231) 2015, 4, 203 ss.; Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano, 1985; Quaglierini, Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato, Milano, 2003; Ramacci, Diritto penale dell'ambiente, Padova, 2009; Rossetti, Il danno da reato, Biblioteca Universitaria Luiss Guido Carli, 2003; Sandrelli, Procedimento penale a carico degli enti e costituzione di parte civile, in Giur. merito 2009, 2818 ss; Valsecchi-Viganò, Secondo la Corte di Giustizia UE, l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d.lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell'Unione, in penalecontemporaneo.it 6 settembre 2012; Zeno-Zenkovic, La responsabilità civile da reato, Padova, 1989. |