Codice Penale art. 189 - [Ipoteca legale; sequestro] (1).[Ipoteca legale; sequestro] (1). (1) L'art. 218 disp. att. c.p.p. ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale. V. gli artt. 316-320 c.p.p. in tema di sequestro conservativo. V., peraltro, Corte cost., ordinanza n. 214 del 1992, la quale, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 2181 e 241, oltreché dell'art. 2452 coord. c.p.p., con riferimento all'art. 3 Cost., ha affermato che «l'applicazione delle norme anteriormente vigenti disposta dall'art. 241 d.lg. 28 luglio 1989, n. 271, per i giudizi [...] in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice va riferita non soltanto alle disposizioni processuali ma anche alla disciplina sostanziale a queste necessariamente correlata dal nesso inscindibile tra diritto e azione», di modo che «il permanere della vigenza del modulo procedimentale descritto dagli artt. 616 s. del previgente codice per l'ipoteca legale implica e presuppone l'applicabilità dell'istituto stesso ai processi in questione, dovendo viceversa riferirsi l'abrogazione dell'art. 189 sancita dall'art. 218 del citato decreto soltanto ai processi tenuti con il «nuovo rito, come conferma l'omessa indicazione di tale ultima norma tra quelle immediatamente applicabili». Il testo dell'articolo recitava: «[I]. Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento: 1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato; 2) delle spese del procedimento; 3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena; 4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità; 5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali; 6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario. [II]. L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile. [III]. Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato. [IV]. Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. [V]. Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione della ipoteca legale o al sequestro. [VI]. Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi». InquadramentoL'art. 218 d.lgs. n. 271/1989 (disp. coord. c.p.p.), ha espressamente abrogato l'istituto della ipoteca legale dello Stato sui beni dell'imputato, quale garanzia per l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato, sostituendovi il sequestro conservativo, oggi applicabile anche ai beni immobili, laddove il testo originario dell'art. 189 lo limitava ai beni mobili. In conseguenza dell'abrogazione dell'istituto, attualmente non è più prevista alcuna forma di misura cautelare a garanzia della somme dovute per le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, e delle somme dovute per le spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario. Tuttavia, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 21/1992), suffragato anche dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 214/1992), le ipoteche legali iscritte in epoca anteriore all'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988 in processi che, ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie, proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, restano disciplinate da tali disposizioni. A maggior ragione il principio vale per quei casi in cui la condanna irrevocabile sia intervenuta anteriormente alla entrata in vigore del nuovo codice di rito. Il sequestro conservativo penale. CenniIl sequestro conservativo penale, disciplinato dall'art. 316 c.p.p., è richiesto dal pubblico ministero sui beni mobili o immobili dell'imputato, nonché sulle somme a lui dovute da terzi, in ogni stato e grado del processo di merito, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese del procedimento, e di ogni altra somma dovuta all'erario, ovvero: che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2 c.p.p. (Cass. S.U., n. 51660/2014). Lo stesso potere è riconosciuto anche alla parte civile, a tutela dei suoi crediti privati; ma mentre il sequestro conservativo chiesto dal P.M. giova anche ad essa, non vale il contrario, nel senso che la parte civile non può chiedere il sequestro conservativo a tutela dei creduiti pubblici dello Stato (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 380). Crediti tutelatiA norma dell'art. 316 c.p.p., i crediti tutelati con il sequestro conservativo penale sono i seguenti: per lo Stato: le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni somma dovuta all'erario in conseguenza del reato; per la parte civile: le obbligazioni civili derivanti a suo favore dal reato. Conversione del sequestro penale in sequestro conservativoAll'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la giurisprudenza si è posta il problema della possibilità di convertire il sequestro penale in sequestro conservativo, dando al quesito soluzione affermativa, sicché, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, tutte le cose comunque sequestrate nel corso del procedimento penale, se appartenenti al condannato e non soggette a confisca, devono essere destinate al soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dal reato (Cass. I, n. 5846/1999). Profili processualiLe Sezioni Unite della S.C. sono state richieste di decidere se le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni (costituenti, nella specie, un fondo patrimoniale) sottoposti a sequestro conservativo, siano deducibili con la richiesta di riesame e debbano essere decise dal tribunale del riesame, oppure siano devolute in via esclusiva al giudice dell'esecuzione civile dopo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito della irrevocabilità della sentenza penale di condanna. Con la sentenza Cass. S.U. n. 38760/2016 hanno affermato che le questioni attinenti alla pignorablità dei beni sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale del riesame. BibliografiaDi Rella, Ipoteca legale, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di Amodio-Dominioni, Appendice, Milano, 1990, 61. |