Codice Penale art. 191 - [Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro] (1).[Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro] (1). (1) L'art. 218 disp. att. c.p.p. ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale. V. sub art. 189. Il testo originario dell'articolo recitava: «[I]. Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente: 1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità; 2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile; 3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario; 4) le spese del procedimento; 5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette; 6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato». InquadramentoLa norma in oggetto — al pari degli artt. 189 e 190 — è stata abrogata per l'intervento di una disciplina completamente sostitutiva, contenuta negli artt. 316-320 c.p.p., per effetto dell'art. 218 d.lg. 28 luglio 1989 n. 271 (disp. coord. c.p.p.). L'ordine di soddisfacimento dei crediti garantiti, è ora stabilito dall'art. 320 comma 2 c.p.p., nei seguenti termini: somme dovute alla parte civile per risarcimento danni e spese processuali; pene pecuniarie; Spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario. BibliografiaDi Rella, Ipoteca legale, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di Amodio-Dominioni, Appendice, Milano, 1990. |