Codice Penale art. 195 - Diritti dei terzi.

Donatella Perna

Diritti dei terzi.

[I]. Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili [2901 c.c.].

Inquadramento

La norma in esame conclude la disciplina dell'azione revocatoria penale, specificando che nel caso dell'esercizio di take azione, i diritti dei terzi sono sottoposti alla normativa civile ordinaria. Osserva la dottrina (Romano-Grasso Padovani, Commentario, 393) che poiché ai terzi aventi causa dall'autore del reato si riferiscono già gli artt. 192 e ss., i terzi di cui all'art. 195 sono i subacquirenti, ovvero i terzi aventi causa da quelli.

Profili generali

L'art. 195 rinvia implicitamente all'art. 2901 c.c., il quale dispone che «L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione».

Questo significa che i subacquirenti a titolo gratuito devono cedere a fronte dei soggetti titolari dei crediti indicati nell'art. 316, comma 1 c.p.p., mentre i terzi subacquirenti a titolo oneroso, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, restano salvi, purché fossero in buonafede al momento della stipula.

Per gli atti successivi al reato, ciò vuol dire che non conoscevano il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei suddetti creditori; per gli atti anteriori al reato, che non vi era la partecipazione del loro dante causa alla dolosa preordinazione dell'atto del futuro colpevole a pregiudicare le ragioni medesime (Romano-Grasso Padovani, Commentario, 393).

Bibliografia

Cavallo, Azione revocatoria penale, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 926; Di Salvo, Riflessioni sulla azione revocatoria penale, in Giust. civ. 1979, I, 1221.

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