Codice Penale art. 207 - Revoca delle misure di sicurezza personali.

Donatella Perna

Revoca delle misure di sicurezza personali.

[I]. Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose [203; 679 c.p.p.].

[II]. La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza 1.

 

[1] Ai sensi, ora, di quanto disposto dall'art. 1, comma 1-quaterd.l. 31 marzo 2014, n. 52, conv., con modif., in l. 30 maggio 2014, n. 81, sulla durata massima: « Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo ». Per la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere alla revoca anticipata, v. art. 69, comma 4 l. n. 354, cit. 

Seguiva un originario terzo comma abrogato dall'art. 89 l. 26 luglio 1975, n. 354; il testo era il seguente: «Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della giustizia». Precedentemente Corte cost. 23 aprile 1974, n. 110 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale terzo comma, nella parte in cui attribuiva al Ministro di grazia e giustizia — anziché al giudice di sorveglianza — il potere di revocare le misure di sicurezza. La medesima Corte cost. n. 110 del 1974, cit., ha altresì dichiarato, ai sensi dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, l' illegittimità costituzionale del presente secondo comma, in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Inquadramento

Il legislatore, stabilendo nell'art. 207 che le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose, ha indirettamente introdotto nel sistema il principio dell'applicazione a tempo indeterminato di esse (Manzini, Trattato, III, 247), il che trova giustificazione nel fatto che l'esecuzione della misura deve proseguire finché permane la pericolosità sociale del reo. Va comunque rilevato che ora, a seguito della introduzione dell'art. 1, comma 1-quater, d.l. 31 marzo 2014, n. 52, così come modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81, tutte le misure di sicurezza detentive, siano esse applicate in via provvisoria o definitiva, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva massima prevista per il reato commesso, determinata a norma dell'art. 278 c.p.p., mentre nessun limite è previsto per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Originariamente la norma in commento prevedeva che le misure di sicurezza non potessero essere revocate prima del decorso del periodo minimo di durata stabilito dalla legge, salvo un'eccezionale potestà di revoca, una sorta di “potere di indulgenza”, riconosciuto al Ministro della giustizia. La disposizione, ampiamente criticata in dottrina sia perché non consentiva la possibilità della revoca della misura prima del decorso del termine legale, sia perché attribuiva al Ministro, dunque ad un organo non giurisdizionale, il potere di incidere sulla libertà personale, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte cost. n. 110/1974. In conseguenza di tale pronuncia è intervenuto l'art. 89, l. 26 luglio 1975, n. 354, che ha abrogato il comma 3 dell'art. 207, affidando il potere di revoca della misura di sicurezza, anche prima del decorso del periodo minimo di durata, alla sezione di sorveglianza, e quindi al magistrato di sorveglianza.

Durata delle misure di sicurezza

La legge non prevedeva un periodo massimo di durata delle misure di sicurezza, bensì un periodo minimo, alla scadenza del quale il magistrato di sorveglianza deve procedere a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale del sottoposto, al cui esito la misura di sicurezza può essere revocata, in caso sia riconosciuta la cessazione della pericolosità sociale, o prorogata, in caso contrario (art. 208).

Secondo la dottrina, in presenza di limiti minimi di durata predeterminati dalla legge, il giudice non avrebbe alcun potere discrezionale di fissare il limite minimo al di sopra di quello legale (Romano-Grasso-Padovani, Trattato, 486).

La giurisprudenza ha invece affermato che il giudice non ha alcun obbligo di applicare le misure di sicurezza nel minimo, ma incontra, in relazione alle diverse ipotesi previste dalla legge, due soli condizionamenti: quello di non fissare la durata minima in misura inferiore al limite di volta in volta stabilito dalla legge in relazione alla pena principale edittale, e quello di motivare adeguatamente in ordine al corretto uso del potere esercitato rispetto alla determinazione, superiore al minimo, della durata (Cass. I, n. 1272/1974).

La revoca anticipata delle misure di sicurezza

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma in commento, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di revocare la misura di sicurezza ancora prima del decorso della durata minima prevista dalla legge (Corte cost. n. 110/1974), oggi la revoca anticipata è sempre possibile, ove ne ricorrano le condizioni, tranne che nel caso di libertà vigilata applicata a seguito di concessione della liberazione condizionale, stante la sua natura di misura sostitutiva della pena (art. 230).

La dottrina ha osservato che l'introduzione della revoca anticipata della misura di sicurezza ha modificato profondamente il sistema, soprattutto incidendo sul rigido automatismo delle presunzioni di pericolosità; la questione ha poi perso importanza, stante l'avvenuta abrogazione della presunzione di pericolosità ex art. 31, l. n. 663/1986 e l'introduzione dell'obbligo, per il magistrato di sorveglianza, di accertare nuovamente la pericolosità del soggetto nei cui confronti deve essere eseguita la misura (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 488).

Profili processuali

La revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone una verifica attuale in termini di assoluta certezza che la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il giudizio di riesame della pericolosità, che dovrebbe essere svolto al termine del periodo minimo, ai sensi dell'art. 208 (Cass. I, n. 46938/2004).

Dopo la sentenza della Corte cost. n. 110/1974, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art 207, comma 2, non può escludersi, in via di principio, la possibilità della revoca della misura di sicurezza personale prima ancora dell'inizio della sua esecuzione: in tal caso l'esame della pericolosità sociale potrà essere effettuato durante l'espiazione della pena.

Circa i presupposti temporali di ammissibilità dell'istanza di revoca anticipata di una misura di sicurezza personale, proposta da un condannato in espiazione della pena, si registra un contrasto in seno alla S.C.: secondo un orientamento, se si ammettesse un'indiscriminata possibilità di esercizio del diritto del condannato ad una verifica della pericolosità sociale anche in epoca di molto anticipata alla scadenza della pena, ne deriverebbe il rischio di un'attività giurisdizionale inutile, poiché in caso di conferma della pericolosità, la verifica dovrebbe comunque essere ripetuta nell'imminenza della detta scadenza, con conseguente violazione del principio di economia processuale, valevole anche per il procedimento di sorveglianza (Cass. I, n. 54089/2017).

Secondo altro orientamento, invece, pur essendo richiesto un minimo di distanza temporale tra il momento della definitività del titolo e quello della richiesta di rivalutazione della pericolosità sociale, in nessun caso è estraibile, dalle disposizioni normative applicabili, una «regola» di necessaria prossimità della domanda al 'fine pena'. Ne consegue che ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revoca anticipata di una misura di sicurezza personale, avanzata da un condannato in espiazione della pena, non è necessario che sia prossimo il termine della pena (Cass. I, n. 49242/2017).

Ai fini della revoca anticipata, nel caso di soggetti internati, può assumere decisivo rilievo la relazione dei sanitari della struttura in cui la persona si trova ricoverata, ma hanno anche grande importanza la natura e la gravità dei fatti reato per cui si procede.

Il procedimento può prendere l'avvio da un'istanza avanzata dall'interessato, diretta alla sostituzione della misura con altra meno gravosa, presentata prima della scadenza del periodo minimo di durata, atteso che il potere di revoca anticipata contiene anche quello di trasformazione e sostituzione di una misura con altra di contenuto minore.

La giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiari inammissibile «de plano» l'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza, in quanto il giudizio relativo implica valutazioni discrezionali che impongono l'instaurazione del contraddittorio, con l'attivazione del procedimento in camera di consiglio (Cass. I, n. 46986/2007).

Il provvedimento di revoca è appellabile davanti al Tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 680 c.p.p. e 70, l. n. 354/1975.

Casistica

Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, deve accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale ipotesi non può farsi luogo a revoca anticipata della misura se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti. Il mero dubbio al riguardo — anche dopo l'intervento della Corte costituzionale — non consente il superamento della prognosi già effettuata, e l'anticipazione del riesame della pericolosità da svolgersi a norma dell'art. 208 (Cass., I, n. 2095/1993).

Bibliografia

Siclari, Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali, Milano, 1977.

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