Codice Penale art. 213 - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro.

Donatella Perna

Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro.

[I]. Le misure di sicurezza detentive [215 2] sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

[II]. Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

[III]. In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

[IV]. Il lavoro è remunerato [145]. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento [145 2 n. 2, 188].

[V]. Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari [222], si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità (1).

(1) Nel testo originario figurava l'espressione «ricoverati nei manicomi giudiziari». Per la sostituzione dei manicomi giudiziari con gli ospedali psichiatrici giudiziari v. sub art. 148. Cfr. anche l. 3 dicembre 1931, n. 1580; nonché art. 2 3 l. 26 luglio 1975, n. 354.

Inquadramento

La norma in esame contiene i principi generali in materia di trattamento degli internati, ed in particolare il principio della specializzazione degli stabilimenti in cui le misure detentive devono essere eseguite, e quello della individualizzazione del trattamento. Ha osservato la dottrina che tali principi sono stati ripresi ed ampliati nell'ambito dell'ordinamento penitenziario del 1975, posto che il concetto della differenziazione e specializzazione degli istituti per l'esecuzione delle misure detentive è ora cristallizzato negli artt. 62 e 64 l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario); il principio dell'individualizzazione del trattamento è consacrato negli artt. 1 e 13, e quello del lavoro penitenziario, remunerato, è uno dei cardini del trattamento penitenziario (art. 20 l. n. 354/1975, cit.). Ciò nonostante, non si può tralasciare che la concreta organizzazione degli istituti di pena non sempre consente di dare concreta attuazione ai principi così solennemente enunciati: ad es., la sottoposizione a colonia agricola o casa di lavoro non si distingue in effetti dalla detenzione ordinaria, soprattutto per la mancanza di un'attività lavorativa cui sottoporre gli interessati (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 510).

Profili di costituzionalità

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità degli artt. 204, 213, 216 c.p. e dell'art. 633 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 27 e 38 Cost., nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro delle persone inabili al lavoro (Corte cost., n. 79/1974).

Il trattamento degli internati

Il trattamento riservato agli internati è meno rigido di quello riservato ai condannati.

In particolare, l'art. 53 l. n. 354/1975, prevede tre specie di licenze concedibili all'internato (Fidelbo-Panetta, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 1155):

-la licenza premio, che presenta tratti comuni con quella dei condannati ed è riservata agli internati già ammessi alla misura alternativa della semilibertà;

- la licenza ordinaria, nelle due specie della licenza di sei mesi, concedibile nel periodo immediatamente antecedente il riesame della pericolosità, e quella di trenta giorni, concedibile una volta l'anno, e finalizzata a favorire il riadattamento sociale;

- la licenza straordinaria, che può avere durata non superiore ai quindici giorni, è finalizzata a fronteggiare gravi esigenze personali e familiari, e dunque si distanzia dalla logica prettamente tratta mentale, essendo ispirata a ragioni umanitarie.

Profili processuali

La giurisprudenza ha precisato che la revoca di una licenza concessa ad un internato ex art. 53 l. n. 354/1975, è provvedimento appellabile dinanzi al tribunale di sorveglianza, in quanto ha natura giurisdizionale, siccome incide sulla libertà personale (Cass. I, n. 8235/2010).

Bibliografia

Caraccioli, I problemi generali delle misure di sicurezza, Milano, 1970, 577; Siclari, Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali, Milano, 1977.

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