Codice Penale art. 220 - Esecuzione dell'ordine di ricovero.Esecuzione dell'ordine di ricovero. [I]. L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta [211]. [II]. Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale. [III]. Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente. [IV]. Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena. InquadramentoLa norma in commento è espressione del principio generale contenuto nell'art. 211, secondo cui la misura di sicurezza viene eseguita dopo che la pena detentiva è stata espiata o è altrimenti estinta. Si tratta di una soluzione aspramente criticata dalla dottrina, la quale ha più volte rimarcato come la misura di sicurezza — in un sistema così congegnato — finisca per tramutarsi in un irragionevole surplus di pena, inutilmente repressivo (Marinucci-Dolcini, Codice, 1712). Il sistema diventa poi particolarmente afflittivo ed irrazionale se applicato a soggetti bisognosi di cure immediate, come i malati psichici. La S.C., alla quale è stata prospettata la questione di incostituzionalità di tutto il gruppo normativo rappresentato dagli artt. 215, n. 2, 219 e 220, in relazione all'art. 27, comma 3, Cost., nella parte in cui prevedono che la espiazione della pena deve precedere il ricovero in casa di cura del seminfermo di mente, ne ha ritenuto la manifesta infondatezza, osservando che l'art. 27 Cost. riguarda le pene e non le misure di sicurezza (Cass., I, n. 4367/1971). Profili generaliLa regola stabilita nel primo comma della norma in commento, secondo cui il ricovero in casa di cura e custodia viene eseguito dopo che la pena detentiva sia espiata o sia in altro modo estinta, ammette una opportuna deroga: l'art. 220, comma 2, consente infatti al giudice — in relazione a particolari condizioni di infermità psichica del condannato — di ordinare che il ricovero sia eseguito prima dell'inizio o del termine dell'esecuzione della pena detentiva. In giurisprudenza si ritiene che l’art. 220 comma 2 sia applicabile alla misura di sicurezza del ricovero in REMS, qualora sussistano le condizione per l'anticipazione della misura, ovvero le particolari condizioni di infermità psichica del condannato (Cass. I, n. 14660/2024). Trattandosi di norma eccezionale, in capo al giudice vi è l'obbligo di motivare sulle particolari condizioni della infermità psichica del condannato poste a fondamento della anticipazione, mentre tale obbligo non sussiste ove egli ritenga che l'esecuzione della misura segua a quella della pena secondo la regola generale (Cass., I, n. 2147/1982). La dottrina ha però osservato che la disposizione derogatoria è alquanto criticabile, nella misura in cui, per il suo carattere eccezionale, è applicabile solo agli infermi psichici, e non ad es. agli intossicati cronici da alcool o da sostanze stupefacenti, che pure possono trovarsi in condizioni tali da necessitare di cure immediate, da praticarsi prima dell'esecuzione della pena. E, per le stesse ragioni, non è estensibile alla libertà vigilata disposta ai sensi dell'art. 219, comma 3, ovvero in sostituzione del ricovero in casa di cura e custodia, il che può frustrare le finalità terapeutiche ed assistenziali in tal caso connesse alla misura di sicurezza non detentiva (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 527). L'articolo in commento prevede poi, al comma terzo, che il ricovero è revocato quando le condizioni che lo avevano determinato sono venute meno, ma, in ogni caso, non prima che sia decorso il periodo minimo fissato dal giudice ai sensi dell'art. 219: la disposizione va raccordata con la possibilità, oggi ammessa dall'art. 207, di revoca anticipata della misura, e con la ratio ispiratrice di tutta la disciplina in materia di pericolosità sociale, così come modificata dagli interventi legislativi (art. 679 c.p.p.) e dalle sentenze della Corte costituzionale. Il condannato, una volta dimesso dalla casa di cura e custodia, è immediatamente sottoposto all'esecuzione della pena. BibliografiaAlessandri, Pena e infermità mentale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1976, 227; Caraccioli, I problemi generali delle misure di sicurezza, Milano, 1970, 577. |