Codice Penale art. 221 - Ubriachi abituali.Ubriachi abituali. [I]. Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva [215 2], i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale [94 1], o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti [94 3] all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia [219]. [II]. Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata [228]. [III]. Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi. InquadramentoLa disposizione in esame prevedeva originariamente un'ipotesi di pericolosità presunta a carico dei condannati alla reclusione che avessero commesso un delitto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, qualora rispettivamente l'ubriachezza fosse abituale oppure il soggetto fosse dedito al consumo di sostanze stupefacenti. Oggi, dopo l'abolizione di tutti i casi di pericolosità presunta, l'applicazione della misura è condizionata al previo accertamento della effettiva pericolosità sociale del condannato (Romano-Grasso-Padovani, Comnmentario, 528). Presupposti applicativiSecondo la prevalente dottrina, i presupposti per l'applicazione del ricovero in casa di cura e custodia ai sensi dell'art. 221, oltre all'accertamento della pericolosità sociale del condannato, sono i seguenti (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 529): - che si tatti di un ubriaco abituale o di un soggetto dedito all'uso di sostanze stupefacenti; - che vi sia una connessione tra lo stato soggettivo in cui il reato è stato commesso e il reato stesso; - che la pena inflitta per il reato sia la reclusione; - che non debba applicarsi nessun'altra misura di sicurezza detentiva. La dottrina ha osservato che la disciplina testè descritta è anacronistica, e si pone in netto contrasto con i più recenti orientamenti legislativi in materia di trattamento penitenziario, volti al recupero ed al reinserimento sociale della persona alcooldipendente o tossicodipendente. Durata minimaLa durata minima del ricovero — che deve avvenire in sezioni speciali della casa di cura e custodia — è di sei mesi (art. 221, ultimo comma). Se si tratta di delitti per i quali è stata inflitta dal giudice la pena della reclusione per un tempo inferiore a tre anni, il ricovero in casa di cura e custodia può essere sostituito dalla libertà vigilata, la cui durata minima sarà pari ad un anno, secondo la regola generale stabilita dall'art. 228, comma 5 (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 1199). BibliografiaAlessandri, Pena e infermità mentale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1976, 227; Caraccioli, I problemi generali delle misure di sicurezza, Milano, 1970, 577. |