Codice Penale art. 247 - Favoreggiamento bellico.

Angelo Valerio Lanna

Favoreggiamento bellico.

[I]. Chiunque, in tempo di guerra [310], tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano [268], o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo [313 2] (1).

(1) Per l'ipotesi prevista nell'ultimo inciso del presente articolo il testo originario comminava la pena di morte. Per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: d.lg.lt. 10 agosto 1944, n. 224 e d.lg. 22 gennaio 1948, n. 21. Per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è stata abolita e sostituita con quella «massima prevista dal codice penale» (l. 13 ottobre 1994, n. 589). V. ora anche art. 27 4 Cost., come modificato dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. V. inoltre la l. 15 ottobre 2008 n. 179, di ratifica del Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.

competenza: Corte d'Assise

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio, se il reato è commesso a danno dello Stato italiano; con l'autorizzazione del Ministero della giustizia se il reato è commesso a danno di uno Stato estero

Inquadramento

Delitto compreso nel Capo I del Titolo I del Libro II del Codice (Titolo intitolato “Dei delitti contro la personalità dello Stato”), tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Si è ritenuto che la norma assicuri protezione all'interesse dello Stato a che non venga peggiorata la sua posizione di belligerante, tramite il compimento di fatti individuali diretti a favorire le operazioni militari nemiche, oppure che siano in altro modo diretti ad arrecare danno alle operazioni militari italiane (Ariolli, in Lattanzi-Lupo, 52).

Secondo una classificazione operata dalla dottrina corrente, questo delitto rientrerebbe in quelli c.d. di infedeltà, in quanto coloro che se ne rendono protagonisti tradiscono l'interesse primario dello Stato alla propria conservazione ed integrità, al mantenimento di una situazione di pace e di relazioni diplomatiche con gli altri Paesi. Ogni cittadino, infatti, ha il generale dovere di non nuocere agli interessi nazionali, oltre che il dovere, costituzionalmente sancito, di difesa della Patria (art. 52 Cost.); ne deriva che ogni comportamento atto a pregiudicare o mettere in pericolo lo Stato è perseguito come tradimento ai doveri suddetti (Trinci-Farini, 57).

I soggetti

 

Soggetto attivo

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da « chiunque ». Sarebbe a dire, sia dal cittadino sia dallo straniero; non può invece rendersene protagonista il cittadino dello Stato che – in quel preciso momento storico – si trovi in guerra con lo Stato italiano, ossia il nemico (Caringella, De Palma, Farini, Trinci, 91).

Materialità

Il reato anzitutto postula l'esistenza di uno stato di guerra (si veda, per l'accezione penalistica del termine, il dettato dell'art. 310).

Condotta

La fattispecie delittuosa ora in esame è inoltre costruita dal legislatore alla stregua di un reato a forma vincolata.

La condotta punita consiste nel fatto di tenere intelligenza con lo straniero: la dottrina ha osservato, in proposito, che la condotta di intelligenze deve essere idonea alla realizzazione dei fini descritti nella norma; non rivestono dunque tale carattere le intelligenze tenute con cittadino straniero non “qualificato”, ossia privo di quell'insieme di poteri, conoscenze e influenze necessarie alla realizzazione delle operazioni di favoreggiamento descritte nella norma (Alpa-Garofoli, 24).

Evento

Se si realizza l'evento (qui rappresentato dal fatto che vengano oggettivamente favorite le operazioni belliche nemiche, oppure che venga arrecato nocumento alle contrapposte operazioni belliche italiane), la pena prevista per il colpevole è quella dell'ergastolo: trattasi di una circostanza aggravante ad effetto speciale, come tale assoggettabile a giudizio di comparazione, sia rispetto ad altre attenuanti, sia rispetto alla diminuente ex art. 311.

Elemento psicologico

Trattasi sicuramente di reato a dolo specifico, richiedendosi qui la coscienza e la volontà di tenere le intelligenze o di compiere le altre tipologie di condotte; il coefficiente psicologico che sorregge l'azione è qualificato in maniera duplice ed alternativa. L'accordo con lo straniero (che non necessariamente — secondo l'espressa formulazione normativa — deve identificarsi con il nemico) deve infatti essere ispirato all'intento di:

- favorire operazioni militari del nemico in danno dello Stato italiano;

- nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano.

Consumazione e tentativo

La configurabilità del tentativo deve ritenersi esclusa, perché la fattispecie costituisce “deroga alla non punibilità del mero accordo per la commissione di un reato prevista in generale dall'art. 115 c.p., come tale non estensibile al tentativo per divieto di analogia in malam partem” (Beltrani, 148), oltre che per il rilievo che trattasi di reato di pericolo.

Forme di manifestazione

Circostanze

V. supra

Profili processuali

Il reato in esame è reato procedibile d'ufficio, se è commesso in danno dello Stato italiano; è invece necessaria l'autorizzazione del Ministro della Giustizia, se perpetrato in « danno di uno Stato estero o alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano » (art. 313, comma 2). La competenza è della Corte d'assise; è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare.

Per esso:

a) è possibile disporre intercettazioni;

b) l'arresto in flagranza è obbligatorio, il fermo è consentito;

c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali.

Bibliografia

Alpa-Garofoli, Manuale di Diritto Penale - Parte speciale, I, Roma, 2009; Beltrani, Il delitto tentato. Parte generale e parte speciale, Padova, 2003; Delpino-Pezzano, Manuale di Diritto Penale- Parte speciale, Napoli, 2015; Malizia, voce Distruzione e danneggiamento di opere, di edifici o cose militari, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964; Trinci-Farini, Diritto Penale - Parte speciale, Roma, 2010.

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