Codice Penale art. 263 - Utilizzazione dei segreti di Stato.

Angelo Valerio Lanna

Utilizzazione dei segreti di Stato.

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato [256 2, 268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro (1).

[II]. Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [242 4], o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo (2).

(1) V., per la nozione di segreto, sub art. 256.

(2) Per quanto previsto dal presente comma il testo originario comminava la pena di morte. Per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: d.lg.lt. 10 agosto 1944, n. 224 e d.lg. 22 gennaio 1948, n. 21. Per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è stata abolita e sostituita con quella «massima prevista dal codice penale» (l. 13 ottobre 1994, n. 589). V. ora anche art. 27 4 Cost., come modificato dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. V. inoltre la l. 15 ottobre 2008 n. 179, di ratifica del Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.

competenza: Corte d'Assise

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Inquadramento

Delitto compreso nel Capo Primo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice (Titolo intitolato “Dei delitti contro la personalità dello Stato”), tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Viene qui apprestata tutela all'interesse dello Stato al mantenimento del segreto su determinate invenzioni o scoperte o nuove applicazioni industriali. La dottrina ritiene infatti che il bene giuridico tutelato — correlato proprio alla personalità internazionale dello Stato — sia qui rappresentato dall'esigenza di impedire che invenzioni o scoperte scientifiche, o anche nuove applicazioni industriali — che siano comunque destinate a restare segrete nell'interesse dello Stato — possano invece venire utilizzate impropriamente. Che cioè determinati soggetti — pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, i quali ne siano venuti a conoscenza per motivi legati alla funzione ricoperta, possano impiegare, a proprio o altrui privato vantaggio, tali conoscenze (Manzini, Trattato, IV, 249).

I soggetti

Soggetto attivo

La figura delittuosa in esame è costruita secondo lo schema dogmatico del reato proprio, in quanto se ne può rendere autore soltanto un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358).

Occorre inoltre che la conoscenza delle invenzioni, o scoperte scientifiche o applicazioni industriali sia causalmente riconducibile alla specifica funzione svolta. È stato però giustamente evidenziato come tale nesso funzionale rispetto all'ufficio o servizio espletato sia richiesto dalla norma in riferimento solo all'acquisizione di una determinata nozione; non è invece preteso dal legislatore, con riferimento alla successiva utilizzazione della conoscenza stessa. La norma postula quindi che il soggetto agente sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, il quale — appunto in ragione del servizio svolto — acquisisca le sopra dette conoscenze; non è richiesto il persistere di tale qualità, invece, nel successivo momento dell’impiego delle conoscenze stesse (Aprile, in Rassegna Lattanzi-Lupo, VI, 2010, 128).

In ipotesi astratta, autore dell'indebita utilizzazione — e quindi soggetto attivo della fattispecie delittuosa in esame — può divenire lo stesso autore dell'invenzione, della scoperta o dell'applicazione (Vigna-Dubolino, 1050).

I soggetti estranei alla funzione potranno eventualmente offrire un contributo causalmente efficiente alla perpetrazione del reato, così divenendone concorrenti in qualità di extraneus, secondo le regole di teoria generale.

Soggetto passivo

Questo è lo Stato, in quanto titolare del bene giuridico specifico della preparazione e della efficienza bellica, oggetto di immediata protezione privilegiata perché direttamente correlato alla personalità dello Stato stesso.

Materialità

La fattispecie delittuosa de qua costituisce sostanzialmente una specificazione dell'art. 325. Rispetto a tale figura tipica presenta un oggetto giuridico più circoscritto, che è costituito “dalla tutela della sicurezza dello Stato con particolare riguardo a quei ritrovati attinenti la preparazione e l'efficienza bellica o le operazioni militari” (Farini-Trinci, 56). Con riferimento al paradigma normativo ex art. 325, l’elemento differenziale è da ricercarsi nella natura delle invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali — si ripete, note al soggetto agente per ragioni del suo ufficio o servizio — le quali devono avere una vocazione alla segretezza nell'interesse della sicurezza dello Stato.

La condotta oggetto di incriminazione è infatti costituita dal fatto di impiegare invenzioni, scoperte o nuove applicazioni industriali. Queste devono essere connotate dalla intima vocazione a restare segrete per una particolare finalità, costituita dall'interesse alla sicurezza dello Stato.

Venendo all'analisi semantica e lessicale dei termini prescelti dal legislatore, sembra chiaro come impiegare indichi la destinazione — che si traduca anche in un utilizzo concreto — del bene ad un certo fine concreto. Con il termine invenzioni si intendono determinate innovazioni di carattere tecnico, che abbiano una loro attitudine all'impiego in campo industriale. Quando ci si riferisce alle scoperte, ci si vuole evidentemente riportare all'emersione di meccanismi o regole scientifiche ancora non universalmente note. Le nuove applicazioni industriali, infine, sono le modifiche nel campo dell'applicazione, che siano atte a mutare radicalmente i processi produttivi (Fiandaca-Musco, 63).

È stato anche scritto che: « La “invenzione” produce qualche cosa che prima non esisteva affatto; la ”scoperta” è ciò che mette in luce qualcosa che esisteva ma che nessuno aveva ancora osservato. E l’una e l’altra, per dar luogo al delitto, devono essere “scientifiche”, cioè tutto ciò che attiene alla scienza in senso lato. Le “nuove applicazioni industriali” sono gli adattamenti di principi, scoperte o invenzioni già note, a modalità, attività o fatti cui prima d’allora non erano stati applicati» (Pannain, 1125).

Si è inoltre molto dibattuta, in dottrina, la questione inerente alla configurabilità del reato, nel caso di elementi inseriti in un procedimento di ricerca — di invenzione, di scoperta, di innovazione — che sia ancora in itinere, non ancora portato a termine. Sul punto, sembra preferibile l'opinione di chi ritiene che, anche in tal caso, la condotta di utilizzazione debba ritenersi conforme alla figura tipica. Si è infatti giustamente evidenziato come la stessa natura delle nozioni protette sia inconciliabile con un utilizzo delle conoscenze ad opera di soggetti non legittimati e per fini egoistici (Alessandri, 217).

Dunque, per concludere. La condotta cristallizzata nel modello legale consiste nell'utilizzo — ad opera di persona che rivesta le qualità indicate dal dettato normativo — per un fine comunque definibile egoistico, di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali; di queste lo stesso soggetto agente deve aver avuto conoscenza a causa della funzione svolta. Deve inoltre trattarsi di invenzioni, scoperte o innovazioni destinate a restare in una condizione di segretezza, nell'interesse specifico della sicurezza dello Stato (Alpa-Garofoli, 51).

Non potrà però  reputarsi integrata la fattispecie delittuosa in esame, allorquando l'utilizzo  dell'invenzione, della scoperta scientifica ovvero della nuova applicazione industriale risulti autorizzato, o addirittura imposto dall'autorità competente. In questo caso, infatti, verrà meno secondo alcuni il carattere di segretezza nell'interesse della sicurezza dello Stato  (Ruga Riva, 1909); vi è invece chi ravvisa, in tale situazione, il ricorrere di una causa di giustificazione (Grasso, 679).

Elemento psicologico

Il coefficiente psicologico postulato dalla norma in esame è il dolo specifico. Esso è rappresentato dalla coscienza e volontà di adoperare a proprio o altrui vantaggio ciò che è analiticamente indicato dalla norma.

Occorre però anche la consapevolezza del fatto che si tratti di invenzioni, scoperte o applicazioni che siano destinate a restare segrete (sarebbe a dire: note solo ad una ristretta e predeterminata cerchia di soggetti); ed è inoltre indispensabile — perché possa reputarsi integrato l'archetipo normativo — che tale segretezza attenga all'interesse dello Stato.

Il profitto avuto di mira dall'autore del reato può indifferentemente avere caratteristiche patrimoniali o morali.

Consumazione e tentativo

Il delitto de quo giunge a consumazione nel momento e nel luogo in cui avviene l'impiego dell'invenzione, della scoperta o della innovazione.

Non si dubita del fatto che la fattispecie astratta possa restare integrata anche nel caso di un utilizzo solo momentaneo, episodico, parziale dell’invenzione, della scoperta o dell’innovazione. Ciò in quanto il delitto è perfetto anche nel caso in cui il soggetto agente non riesca — per limitate competenze, o magari per difetti di funzionamento della res, oppure per errori nella progettazione o nella posa in opera del prodotto finale — ad ottenere il risultato sperato.

Si tratta inoltre di un reato di pericolo presunto.

È stato però giustamente chiarito, in dottrina, come l'eventuale insuccesso applicativo non valga — stante l'indifferenza del conseguimento del risultato avuto di mira — a degradare la condotta allo stadio del tentativo. Questo deve quindi reputarsi ammissibile, con la precisazione però che si colloca nella fase precedente rispetto al concreto utilizzo dell’invenzione, scoperta o innovazione e — si ribadisce — non può esser fatto coincidere con il fallimento dell’impresa (Manzini, Trattato, IV, 251).

Forme di manifestazione

Circostanze

Il secondo comma delinea ipotesi circostanziali ad effetto speciale.

Esse sono rispettivamente afferenti alla perpetrazione del fatto nell'interesse di uno Stato che al tempo si trovi in stato di guerra con l'Italia (v. art. 310, per la nozione penalistica del concetto di guerra) ed alla compromissione — in conseguenza della utilizzazione oggetto di incriminazione — della preparazione o dell'efficienza bellica dello Stato o delle operazioni militari.

Profili processuali

Gli istituti

Il reato in esame è reato procedibile d'ufficio e di competenza della Corte d'Assise; è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare.

Per esso:

a) è possibile disporre intercettazioni;

b) l'arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito;

c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali.

Bibliografia

Alessandri, Riflessi penalistici della innovazione tecnologica, Milano, 1984; Alpa-Garofoli, Manuale di Diritto Penale - Parte speciale, Roma, tomo I, 2015; Farini-Trinci, Diritto Penale - Parte speciale, Roma, 2015; Fiandaca-Musco, Diritto Penale - Parte speciale, 1, Bologna, 1988; Grasso,  in Commentario Crespi, Forti, Zuccalà, Padova, 2008;  Pannain, Novissimo Digesto Italiano, diretto da Azara-Eula, XII, Torino, 1979; Ruga Riva,  in Commentario Dolcini, Marinucci, Milano, 2006; Vigna-Dubolino, voce Segreto (reati in materia di), in Enc. Dir., XLI, Milano, 1989.Pannain, Novissimo Digesto Italiano, diretto da Azara-Eula, XII, Torino, 1979; Vigna-Dubolino, voce Segreto (reati in materia di), in Enc. Dir., XLI, Milano, 1989.

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