Codice Penale art. 284 - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.Insurrezione armata contro i poteri dello Stato. [I]. Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo [e, se l'insurrezione avviene, con la pena di morte] (1). [II]. Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo (1). [III]. La insurrezione si considera armata anche se le armi [585 2-3] sono soltanto tenute in un luogo di deposito. (1) Per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: d.lg.lt. 10 agosto 1944, n. 224 e d.lg. 22 gennaio 1948, n. 21. Per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è stata abolita e sostituita con quella «massima prevista dal codice penale» (l. 13 ottobre 1994, n. 589). V. ora anche art. 27 4 Cost., come modificato dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. V. inoltre la l. 15 ottobre 2008 n. 179, di ratifica del Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. In tema di misure di prevenzione, v. art. 4, comma 1 lett. d)e (per una particolare aggravante) 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. competenza: Corte d'Assise arresto: obbligatorio fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio InquadramentoDelitto compreso nel Capo Secondo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice (Titolo intitolato “Dei delitti contro la personalità dello Stato”), tra i delitti contro la personalità interna dello Stato. La pena di morte originariamente prevista è stata sostituita dall'ergastolo, ai sensi del d.lgs. lt. n. 224/1944; l'art. 27 Cost. ha stabilito che non è ammessa la pena capitale. Il d.lgs. n. 21/1948 ha abolito tale pena anche per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari e la l. n. 589/1994 ha infine sostituito, con la pena dell'ergastolo, anche la pena di morte prevista dal c.p.mil.g. e dalle leggi militari di guerra. Rimane quindi attualmente priva di effetti pratici l'aggravante di cui all'ultima parte del primo comma della norma in esame, laddove era appunto prevista la pena capitale — in caso di effettiva verificazione dell'insurrezione — per i promotori della stessa. In ordine al bene giuridico tutelato, esso è da ricercare nella conservazione dell'integrità dell'assetto delle istituzioni dello Stato, con particolare riferimento ai poteri dello Stato. Con tale dizione, il legislatore ha inteso prendere in considerazione l'insieme dei poteri stessi e non i singoli rappresentanti degli stessi, nella loro individualità. In dottrina è stato scritto che: “Questa fattispecie tutela i poteri dello Stato nel loro assetto complessivo contro il pericolo di un'aggressione armata che ne può compromettere l'esistenza. Il legislatore, anche qui come nella maggior parte delle fattispecie che tutelano lo Stato, intende anticipare la tutela in guisa da punire le attività delittuose in itinere prima che il bene protetto resti irrimediabilmente danneggiato: perciò incrimina, prima ancora dell'insurrezione, il suo promovimento” (Fiandaca e Musco, 20). I soggettiSoggetto attivo Il delitto in esame è strutturato alla stregua di un reato comune, come si evince dall'utilizzo del termine chiunque per indicarne l'autore; se ne può quindi rendere protagonista tanto un cittadino, quanto uno straniero. Sebbene sia in astratto anche possibile ipotizzare una realizzazione monosoggettiva del fatto, questa sembra però in concreto radicalmente inverosimile. In caso di commissione ad opera di militari, troverà applicazione l'art. 77 c.p.mil.p. Soggetto passivo Questo è lo Stato, quale titolare dei beni giuridici protetti dalla norma. Questi sono infatti inerenti proprio all'esistenza ed alla conservazione dei poteri dello Stato, dunque pertengono in maniera diretta alla personalità interna dello stesso. MaterialitàModalità di realizzazione Le condotte punite si atteggiano tra loro in rapporto di alternatività, visto che il paradigma normativo resta indifferentemente integrato dal compimento di una attività di promozione, di partecipazione o di direzione dell'insurrezione. Il modello legale è costruito alla stregua di un delitto di attentato; vi è però una unanimità di opinioni — tra i più accorti esegeti della norma — nel reputare indispensabile che la condotta si connoti in termini di idoneità a determinare seriamente una vera e propria insurrezione. In particolare, la condotta consistente nel promuovere tale evento sembra infatti rappresentare un reato di pericolo, in relazione al quale non sembra però consigliabile arretrare la soglia della punibilità fino al limite degli atti meramente preparatori, che siano ancora non idonei rispetto alla causazione dell'evento. La condotta punita Occorre in primo luogo delimitare i confini concettuali del termine insurrezione, adoperato dal legislatore. Perché possa ritenersi realizzato il fatto tipico, è dunque necessario che si vengano a creare i seri presupposti per la verificazione di una ribellione di vasta portata; che si prospettino insomma condizioni favorevoli ad una sollevazione dotata di una notevole attitudine alla propagazione, la quale coinvolga una collettività — o almeno una ampia moltitudine di soggetti — e sia specificamente rivolta contro le autorità statali. Il concetto di insurrezione è stato in dottrina così definito: “... la sollevazione di una moltitudine, e cioè un moto collettivo concorde, anche se disordinato ed improvviso, di carattere violento” (Antolisei, 1035). Tale estesa rivolta — come detto, posta in essere da una grande massa di soggetti — deve inoltre presentarsi come armata. Occorre cioè che la folla che insorge abbia almeno la disponibilità potenziale di armi (l'ultimo capoverso della norma, infatti, considera armata la sollevazione, anche nel caso in cui le armi — piuttosto che essere in concreto portate o utilizzate — vengano tenute in deposito, purché ovviamente esse possano considerarsi prontamente a disposizione dei rivoltosi). È stato giustamente evidenziato — sullo specifico tema della disponibilità delle armi — come la previsione circa la disponibilità di queste in un luogo di deposito stia addirittura ad indicare l'indifferenza, ai fini dell'integrazione della norma, del fatto che le armi siano poi effettivamente utilizzate dagli insorti. Inoltre, “luogo di custodia è non solo quello in cui le armi sono tenute in custodia da un fiduciario, ma altresì quello nel quale, indipendentemente da ogni custodia, esse si trovano a disposizione di chi ve le ha collocate o fatte collocare” (Nuzzo, 326). Si potranno infine leggere, sul punto specifico, le disposizioni contenute nell'art. 21 e nell'art. 29 della l. n. 110/1975. Sono qui dettate norme in tema di distrazione dalla prevista destinazione, di sottrazione o comunque di detenzione di armi o esplosivi, ai fini di sovversione dell'ordinamento statale mediante commissione — tra gli altri — del reato ex art. 284. La condotta tipica è descritta in termini di promozione, di partecipazione e di direzione. E quindi. Promuovere significa “dare inizio o impulso al moto collettivo che deve assumere i connotati di una rivolta armata contro le istituzioni: colui che promuove un'insurrezione deve svolgere un'attività idonea a far sì che la popolazione o una notevole parte di essa sorga in armi, cioè compiere un qualsiasi fatto idoneo a conseguire tale scopo” (Nuzzo, 324 e, in nota, Marconi, 595). La condotta resta qui integrata attraverso la concretizzazione di una mera attività di promovimento della sollevazione, purché tale attività appaia qualificabile in termini di apprezzabile idoneità. Il fatto descritto è quindi da ritenersi punibile, anche indipendentemente dalla realizzazione della rivolta. L'evento è allora costituito dal solo pericolo di verificazione di una insurrezione. Partecipare sta a significare — in via quasi residuale — il mero prendere parte alla sollevazione, senza assumere una funzione di promozione ovvero di direzione. Tale concetto postula ovviamente l'effettivo realizzarsi della insurrezione, circostanza che rappresenta il presupposto logico perché qualcuno vi possa prendere parte. Il fatto di cui al secondo comma della norma integra pertanto un evento di danno. Cass. V., n. 4105/2010 ha affermato che la partecipazione a un’associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata implica un’integrazione organica nel gruppo, senza che sia necessariamente richiesta la prova di un’azione concreta a sua sostegno. Di conseguenza, il semplice inserimento nell’organigramma dell’associazione può essere considerato prova di partecipazione: il contributo causale è insito nell’appartenenza stessa all’organizzazione. La possibilità di contare su membri che restano integrati nella società, affiancando e sostenendo i clandestini, rafforza il vincolo associativo e consolida la coesione del gruppo, anche attraverso la consapevolezza della comune appartenenza e della condivisione dell’ideologia rivoluzionaria. Dirigere infine è un termine che “... presuppone il guidare ed organizzare le varie azioni e il progettare il programma criminale stabilendo gli obbiettivi” (Farini e Trinci, 30). Viene qui punita la materiale intrapresa di una attività di ribellione collettiva, purché armata e indirizzata contro i poteri dello Stato. Dunque, restano esclusi dall'alveo previsionale della norma i comportamenti che si risolvano in reati contro la persona o contro il patrimonio, ma che non siano qualificati da tale fine insurrezionale. Restano parimenti fuori dall'egida normativa dell'art. 284 le attività di istigazione, apologia o propaganda ideologica. Occorre però aggiungere che la dottrina prevalente intende la locuzione adoperata dal legislatore (“poteri dello Stato”), quale indicativa di tali poteri nel loro complesso, unitariamente considerati, piuttosto che contro un solo potere. Intendendo dunque l'insurrezione quale fenomeno globale di rivolta (Gallo e Musco, 223). Si richiama l'art. 5, comma 2, l. n. 304/1982, emanata con riferimento al fenomeno del pentitismo in ambito terroristico, laddove è previsto che il colpevole del delitto in esame, il quale cooperi efficacemente per impedire l'evento susseguente ai reati da lui commessi, debba soggiacere alla sola pena inerente alla condotta tenuta, quando questa di per sé costituisca reato. A coloro che — agendo in gruppi oppure anche isolatamente — si rendano protagonisti di atti preparatori oggettivamente rilevanti, che siano diretti a sovvertire gli ordinamenti dello Stato mediante la perpetrazione, tra gli altri, del delitto in esame, si applicano le disposizioni previste dal capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d ) d.lgs. n. 159/2011 . Elemento psicologicoIl coefficiente psichico voluto dalla norma è rappresentato — secondo la dottrina dominante — dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di perpetrare il fatto cristallizzato nella previsione codicistica; quindi di promuovere, ovvero di dirigere una insurrezione avente le caratteristiche sopra descritte, ovvero anche di assumere la direzione della stessa. Si è infatti precisato come tale elemento soggettivo debba semplicemente essere indirizzato verso “un fatto di ribellione contro i poteri dello Stato, essendo il teleologismo della condotta aspetto qualificativo della materialità del reato” (Nuzzo, 326). Parte della dottrina più risalente, in verità, ha ritenuto di poter qui individuare anche un dolo specifico. Ha infatti distinto la volontà — cosciente, libera e connotata dall'intenzione di promuovere l'insurrezione — dalla finalità di operare contro i Poteri dello Stato, indipendentemente anche dalle motivazioni interiori e dallo scopo pratico finale (Manzini, 450). Consumazione e tentativoIn ordine al momento consumativo, il modello legale resta integrato “nel momento e nel luogo del promovimento dell'insurrezione, ovvero quando è realizzata l'attività di partecipazione o di direzione dell'attacco armato”. (Alpa e Garofoli, 105). Non sembra configurabile il tentativo. CasisticaCon riferimento alle caratteristiche dell'azione, il Supremo Collegio ha precisato come — affinché si possa ritenere integrato il modello normativo del promovimento di una insurrezione armata contro i poteri dello Stato — sia necessaria la realizzazione di una condotta dotata di concreta attitudine a provocare la sollevazione da parte di una moltitudine di soggetti. Occorre quindi che la condotta di promozione sia accompagnata dalla effettiva idoneità a cagionare una insurrezione, che sia caratterizzata da notevole potenzialità offensiva (Cass. I, n. 4563/1991). Resta pertanto esclusa ogni attività che resti ferma allo stadio della propaganda. Per ciò che attiene al rapporto con altre fattispecie delittuose, risulta poi pienamente ammissibile il concorso tra i delitti di insurrezione armata contro i poteri dello stato e di guerra civile (Cass. I, n. 933/1984). I rapporti esistenti tra il delitto ora in esame e quelli di banda armata di cui all'art. 306 e di guerra civile ex art. 286 non sono infatti inquadrabili nello schema dogmatico del rapporto di specialità disciplinato dall'art. 15, ma nemmeno si atteggiano secondo le regole del reato progressivo o complesso ex art. 84; infine, non sono neppure qualificabili in termini di consunzione o di sussidiarietà. Al contrario, si instaura tra le figure tipiche sopra citate un mero concorso materiale o formale di reati (Cass. I, n. 3212/1985). - circa i rapporti con la finalità di terrorismo o di eversione, i Giudici di legittimità hanno affermato che questa rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie ex art. 284, potendosi ritenere implicita in essa (Cass. I, n. 1440/1984). Profili processualiGli istituti Il reato in esame è reato procedibile d'ufficio e di competenza della Corte d'Assise; è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare. Per esso: (a) è possibile disporre intercettazioni; (b) l'arresto in flagranza è previsto come obbligatorio; il fermo è consentito; (c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. BibliografiaAlpa e Garofoli, Manuale di Diritto Penale - Parte speciale, Roma, Tomo I, 2015; Antolisei, Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, II, Milano, 1986; Fiandaca e Musco, Diritto Penale - Parte speciale, Vol. 1, Bologna, 1988; Gallo e Musco, Delitti contro l'ordine costituzionale, Bologna, 1984; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Vol. IV, Milano, 1950; Marconi, voce Stato (delitti contro la personalità dello), in Dig d. pen., Torino, 1997, Vol. XII; Nuzzo, Commento all'art. 284 c.p. in AA.VV. Codice Penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi e Lupo, Milano, 2010; |