Codice Penale art. 290 bis - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci (1).Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci (1). [I]. Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi [86 1 Cost.] ne fa le veci. (1) Articolo aggiunto dall'art. 2 l. 11 novembre 1947, n. 1317. InquadramentoQuesta disposizione normativa è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 2 l. n. 1317/1947. Essa opera- agli effetti dell'applicabilità dei delitti tipizzati in alcuni articoli — una parificazione alla figura del Presidente della Repubblica del soggetto che sia chiamato a farne le veci. Ai sensi dell'art. 86 Cost., quest'ultimo è il Presidente del Senato, il quale subentra al Presidente della Repubblica nell'esercizio delle funzioni a quest'ultimo riservate, in tutte le situazioni nelle quali questi — in via temporanea ovvero permanente — non possa espletarle. |