Codice Penale art. 309 - Banda armata: casi di non punibilità.

Angelo Valerio Lanna

Banda armata: casi di non punibilità.

[I]. Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

[II]. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata [56 4].

Inquadramento

Trattasi di disposizione normativa sostanzialmente analoga a quella che precede. Vengono dunque anche in tal caso previste tre cause di non punibilità, riferite però ai delitti di cui agli artt. 306 e 307. Possono quindi richiamarsi in maniera integrale tutte le considerazioni già svolte, in sede di commento all'art. 308.

Giova però sottolineare come sia anche qui prevista la non punibilità di coloro che disciolgano la banda, ovvero ne determinino lo scioglimento, così come di coloro che si ritirino dalla banda, o si arrendano. Tale ultima condotta deve svolgersi senza che sia opposta alcuna forma di resistenza, nonché consegnando oppure abbandonando le armi che costituivano la dotazione della banda.

In maniera similare alla previsione dell'art. 308 — nel caso dello scioglimento della banda, ovvero di impedimento del delitto-scopo di questa — di tale forma di ravvedimento si può rendere protagonista indifferentemente ciascuno dei sodali; al contrario, le ipotesi di ritirata o resa possono essere realizzate solo da chi — all'interno del gruppo armato — non abbia ricoperto il ruolo di promotore o di capo (Nuzzo, in Rassegna Lattanzi-Lupo 2010, 458).

Tutto deve però collocarsi in epoca antecedente alla perpetrazione del delitto per il quale era stata costituita la banda armata, nonché «prima dell’ingiunzione dell’Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione». Tale dizione normativa è stata peraltro considerata “sovrabbondante”, essendo la stessa forza pubblica riconducibile al novero delle Autorità (Pannain, 1137).

Le cause personali di non punibilità del delitto ex art. 306 presuppongono — proprio sotto il profilo logico — che non sia stato ancora perpetrato il delitto-fine, che era alla base della costituzione del gruppo. Trattasi, infatti, di “condizione negativa che si inquadra nella natura di reato-mezzo attribuita dalla legge al delitto di banda armata” (Esposizione Brancaccio-Lattanzi, 96). E infatti, il perseguimento dello scopo per il quale venne costituito il gruppo armato, elide naturalmente la motivazione di politica criminale che è sottesa alla scelta di non assoggettare a punizione i compartecipi, i quali abbiano poi serbato comportamenti favorevolmente valutabili. 

Modi di realizzazione

Circa le modalità di scioglimento, o comunque di dissoluzione della banda, possono richiamarsi i concetti già enucleati con riferimento all'art. 308.

Pare invece utile rimarcare come l'esimente del recesso o della resa sia applicabile — con esclusione anche in tal caso delle figure di promotori e capi — a coloro che si ritirino dalla banda ed a coloro che si arrendano

Il primo termine deve essere interpretato alla stregua di un mero fatto di separazione o allontanamento dal resto del gruppo, anche in assenza di un'attività di delazione, denuncia, contrasto. Pare quindi bastevole — perché si possa beneficiare della causa di non punibilità in argomento — che ci si distacchi dal sodalizio. Si arrende, invece, colui che si lasci catturare, o comunque prendere in consegna. Ambedue le condotte sopra descritte — tanto il fatto di ritirarsi, quanto il fatto di arrendersi — presuppongono che non venga opposta resistenza alla forza pubblica e che le armi vengano consegnate (ossia, materialmente date alle forze dell'ordine), ovvero almeno abbandonate (sarebbe a dire, fatte uscire definitivamente dalla propria disponibilità).

Si è infine giustamente evidenziato come le due condizioni sin qui esaminate — non opporre resistenza e consegnare o abbandonare le armi — si rapportino tra loro in senso cumulativo e non alternativo; ciò in quanto “a nulla giova consegnare o abbandonare le armi dopo aver opposto resistenza, e a nulla serve non aver opposto resistenza se il soggetto si è appartato conservando le armi” (Manzini, 662).

Bibliografia

De Liguori, La banda armata, Napoli, 1986; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, IV, Torino, 1950; Pannain, in Nss. D.I., diretto da Azara ed Eula, XII, Torino, 1979.

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