Codice Penale art. 319 bis - Circostanze aggravanti (1) (2).


Circostanze aggravanti (1) (2).

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 8 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Articolo modificato dall'art. 29, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., in l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha aggiunto, alla fine, le parole «nonché il pagamento o il rimborso di tributi».

competenza: Trib. collegiale

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Inquadramento

La norma in esame prevede delle circostanze aggravanti speciali per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio qualora il fatto corruttivo abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

La disposizione in parola, introdotta dalla riforma del 1990, riproduce la circostanza aggravante prevista nel numero 1) del comma 2 dell'art. 319, con le seguenti novità: a) l'eliminazione delle onorificenze dal novero delle situazioni che danno luogo ad un inasprimento della pena; b) la sostituzione dell'espressione “se dal fatto deriva” con l'espressione “ha per oggetto”, legando così l'aumento della pena al contenuto dell'accordo criminoso anziché al verificarsi del risultato; c) l'applicazione alla corruzione propria sia antecedente che susseguente; d) l'applicazione sia al pubblico ufficiale che alla persona incaricata di un pubblico servizio; e) l'aggiunta di una nuova circostanza per l'ipotesi in cui il fatto corruttivo abbia ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi.

Ambito soggettivo di applicazione

Le circostanze previste dalla norma in esame si applicano sia al pubblico ufficiale che al privato (art. 321 c.p.).

La dottrina le ritiene applicabili anche all'incaricato di un pubblico servizio perché l'art. 320 c.p. richiama l'art. 319 c.p. nella sua interezza e quest'ultima norma è richiamata dall'art. 319-bis c.p. (Fiandaca-Musco, PS I 2002, 230; Segreto-De Luca, 384).

In tal senso si è recentemente orientata anche la Suprema Corte ritenendo che il richiamo operato dall'art. 320 all'art. 319 contenga implicitamente anche quello all'art. 319-bis, trattandosi, quest'ultima, di norma accessoria a quella di cui all'art. 319 citato (Cass. II, n. 17295/2019).

Contenuto

L'aumento di pena previsto dall'art. 319-bis scatta quando il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (ipotesi, quest'ultima, aggiunta dal d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010).

Per pubblici impieghi o stipendi, si intendono gli impieghi di natura pubblica conferiti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico, con esclusione dei rapporti di tipo privatistico (ad es.: quelli dei lavoratori stagionali) (Segreto-De Luca, 384.); a tal fine non risultano pertanto sufficienti il semplice favore di carriera o l'aumento di stipendio (Pagliaro, PS I 2000, 216).

Per pensione si intende, invece, ogni prestazione che imponga all'erario un obbligo continuativo di corresponsione di somme, a prescindere dalla misura dell'erogazione.

Per quanto attiene, infine, all'aggravante relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione, si ritiene che la stessa sia configurabile non solo quando la pubblica amministrazione sia parte sostanziale del contratto, ma anche quando il soggetto pubblico vi abbia un interesse specifico diverso da quello generico alla riscossione di tasse o imposte sugli affari. Si ritiene, tuttavia, che la circostanza in esame non ricorra quando l'accordo criminoso intervenga successivamente alla

ma anche quando vi abbia un interesse specifico (diverso da quello generico alla riscossione di tasse o imposte sugli affari) in quanto il contratto, pur stipulato da terzi, attiene alla tutela di beni cui l'amministrazione è preposta, sempre che il fatto corruttivo incida sulla scelta di concludere il negozio, sul tipo di contratto perfezionato, sul contenuto delle pattuizioni, sulla scelta del contraente (Cass. VI, n. 8044/2016). Si ritiene, tuttavia, che la circostanza in esame non ricorra quando l'accordo criminoso intervenga successivamente alla stipulazione di contratti regolari, e cioè nel corso dell'esecuzione di essi (Cass. VI, n. 21192/2007).

La circostanza aggravante è stata ritenuta applicabile anche ai dirigenti di aziende municipalizzate in relazione ai contratti che essi abbiano stipulato in loro nome (Cass. VI, n. 38698/2006).

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile l'aggravante in questione, ad esempio, nel caso di assegnazione di appalti pubblici attuata attraverso un sistema rotativo tra poche imprese privilegiate disposte a versare compensi corruttivi (Cass. VI, n. 7505/1994).

Poiché la circostanza aggravante in esame richiede solo il collegamento finalistico tra il fatto di corruzione e la futura, possibile, conclusione del contratto, la fattispecie prevista dall'art. 319 bis c.p. è configurabile anche nel caso in cui la stipula dell'atto negoziale non si verifichi (Cass. VI, n. 18707/2016).

Bibliografia

Segreto-De Luca, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1999.

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