Codice Penale art. 323 - [Abuso d'ufficio 1 2 .

Vito Di Nicola

[Abuso d'ufficio 12.

[[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità3, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti 4, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni 5.

[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.]6

 

competenza: Trib. collegiale

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234.

[2] Per la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, quando il fatto offende gli  interessi finanziari dell'Unione europea, v. art. 25, comma 1,  d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

[3] L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità'" alle parole "di norme di legge o di regolamento". 

[4] Sull'obbligo di astensione degli amministratori degli enti locali, v. artt. 77 e 78 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

[5] L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, ha sostituito alle parole: «da sei mesi a tre anni», le parole: «da uno a quattro anni».

Inquadramento

L'art. 1, comma 1, lett. b), l. n. 114/2024 ha abrogato l'art. 323 c.p.

L'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio ha determinato, fatti salvi i fatti sussumibili nell'art. 314-bis c.p., l'irrilevanza penale di qualsiasi altro fatto che, quantunque connotato da abuso di potere, non sia espressamente sussumibile in uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale. Ciò anche nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, arrechi intenzionalmente ad altri un danno ingiusto e persino nei casi in cui l'abuso sia stato commesso mediante condotte prevaricatrici ossia  attraverso comportamenti materiali insuscettibili, come tali, di sindacato dinanzi al giudice amministrativo. Questo ed altri aspetti, derivanti dall'abolitio criminis, hanno spinto la giurisprudenza di merito, e da ultimo anche la giurisprudenza di legittimità, a sollevare plurime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), l. n. 114/2024 sul rilievo che, con la soppressione della fattispecie incriminatrice de qua, lo Stato italiano avrebbe disatteso un obbligo internazionale di decriminalizzazione dell'abuso d'ufficio. Sotto tale profilo, è stato soprattutto segnalato il contrasto della norma di legge, che ha abrogato l'art. 323 c.p., con le disposizioni di cui agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione (oltre che, in alcune ordinanze, anche degli articoli 3 e 97 Cost.) a ragione del mancato rispetto da parte della potestà legislativa dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali contratti dallo Stato italiano, con particolare riferimento alla violazione dell'articolo 7, comma 4, in base al quale gli stati contraenti si obbligano a “mantenere” i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse e dell'articolo  19 della Convenzione di Mérida, in base al quale: "Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità". Tale convenzione (Convenzione ONU contro la corruzione - Merida, 2003, ratificata dall'Italia con l. n. 116/2009) comporterebbe, secondo i giudici remittenti, un obbligo di “stand-still”, cioè l'obbligo internazionale di mantenere le cose come sono, precludendo a uno Stato-parte come l'Italia - che già prevedeva nel proprio ordinamento il reato di abuso d'ufficio prima della ratifica della Convenzione - di abrogare detto reato. In tal modo, è stato azionato un meccanismo giuridico che, allo stato della giurisprudenza costituzionale, potrebbe consentire di ritenere ammissibile il sindacato della Corte su una legge abolitrice di un reato, con effetti in malam partem. Secondo la Consulta, infatti, l'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem - perché miranti a conseguire il ripristino nell'ordinamento di norme incriminatrici abrogate, la creazione di nuove norme penali o l'estensione del loro ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, o, ancora, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie o della complessiva disciplina del reato - non può essere considerata come principio assoluto. In particolare, il sindacato della Corte costituzionale è stato ammesso laddove il legislatore introduca norme penali di favore (a) che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale, stabilita da una disposizione incriminatrice vigente, di una più ampia classe di tali condotte ovvero (b) che prevedano - altrettanto irragionevolmente - un trattamento sanzionatorio più favorevole per detto sottoinsieme.

  In  tal caso, l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria (Corte cost. n. 155/2019). Il medesimo principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il legislatore abroghi norme penali che sottraggano irragionevolmente determinate condotte alla regola della rilevanza penale imposta dalla Costituzione (v. art. 13, comma 4, Cost.) ovvero, come nel caso in esame, imposta da vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (v. art. 117, comma 1, Cost.) perché la preclusione delle pronunce in malam partem non viene in considerazione quando ci si trovi al cospetto di vizi formali o di incompetenza, relativi, cioè, al procedimento di formazione dell'atto legislativo e alla legittimazione dell'organo che lo ha adottato (v. Corte cost. n. 8/2022), il che avviene quando il legislatore nazionale, dovendo astenersi, in ottemperanza a un obbligo di criminalizzazione (v. il caso del reato di tortura) o di decriminalizzazione derivante da vincoli internazionali assunti (come potrebbe essere il caso dell'abuso d'ufficio o di altro reato contro la pubblica amministrazione, come la corruzione o la concussione, anche nella declinazione della induzione indebita), attivi invece il procedimento di formazione di una legge ordinaria contrastante con detti obblighi. In questi casi, il Giudice delle leggi si limita esclusivamente a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali facendo riespandere la norma illegittimamente rimossa dall'ordinamento. La questione, rimessa alla Consulta, si risolve dunque nello stabilire se lo Stato italiano abbia disatteso un obbligo internazionale di decriminalizzazione dell'abuso d'ufficio in violazione dell'art. 117, comma 1, cost. in relazione al comb. disp. ex articolo 7, comma 4 (che obbliga gli stati contraenti a “mantenere” i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse) e articolo 19 della Convenzione di Mérida. Anche la giurisprudenza di legittimità ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. (Cass, VI, n. 9442/2024) sul presupposto che detta questione, pur determinando, in caso di accoglimento, un effetto in malam partem, sarebbe ammissibile sulla base della giurisprudenza costituzionale che ammette una deroga al divieto di sindacato con effetti in malam partem anche nell'ipotesi del contrasto con obblighi sovranazionali (Corte cost. n. 37/2019). Nel caso di specie, anche secondo la Cassazione, l'abrogazione dell'art. 323 c.p. avrebbe comportato una sopravvenuta inattuazione di detti obblighi (Convenzione di Mérida, 2003).

L'ordinanza – che, allo stato, fa seguito a tredici ordinanze di giudici di merito – sottolinea proprio l'obbligo di decriminalizzazione dell'abuso d'ufficio a fronte di un inesistente obbligo di incriminazione. Il legislatore nazionale non sarebbe cioè obbligato a prevedere (incriminare) l'abuso d'ufficio come reato ma una volta che lo abbia previsto, risultando la fattispecie incriminatrice in vigore nel momento della stipula degli obblighi convenzionali internazionali, non può, in assenza dell'adozione di coeve misure compensative, abolirlo, perché l'abolizione tout court comporta inevitabilmente un abbassamento dello standard di efficace attuazione della Convenzione di Mérida stabilito per prevenire  i fenomeni corruttivi e, quindi, con particolare riferimento all'assetto della prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione.

In altri termini, la Convenzione di Mérida obbliga gli Stati aderenti ad astenersi dall'adottare misure, legislative o amministrative, tali da determinare un regresso rispetto al livello di attuazione raggiunto nel perseguimento degli scopi della Convenzione. L'abrogazione del reato di abuso di ufficio ha, secondo l'ordinanza di rimessione, violato questo specifico obbligo, in quanto l'abrogazione non è stata "compensata" dall'adozione di meccanismi, preventivi o repressivi, penali o amministrativi volti a mantenere il medesimo standard di efficacia ed effettività nella prevenzione degli abusi funzionali intenzionalmente posti in essere dagli agenti pubblici ai danni dei cittadini, con la conseguenza che il legislatore,  nell'abrogare il reato di abuso di ufficio, non ha introdotto discipline amministrative dirette a mantenere il pregresso standard di efficacia nella prevenzione dei conflitti di interesse e degli abusi di potere dei pubblici agenti prescritto dalla Convenzione di Mérida.

Sulla base di ciò, la Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), l. n. 114/2024, che ha abrogato l'art. 323 c.p., in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

Va aggiunto come la questione sollevata rivesta maggiore importanza qualora si consideri la trasformazione che il reato di abuso d'ufficio ha subito nel corso del tempo. Inizialmente (nel codice penale del 1930), l'abuso di ufficio era un tipico reato di abuso di potere che poteva essere commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale: non anche dall'incaricato di un pubblico servizio, con la conseguenza che ab origine non rientravano nell'orbita della fattispecie incriminatrice tutti i fatti abusivi che, non previsti specificamente dalla legge, fossero stati commessi da soggetti diversi dal pubblico ufficiale. Il che consentiva di escludere che fossero penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 323 c.p. 1930, tutte quelle condotte che, compiute all'interno della pubblica amministrazione, risultassero non sussumibili nel fatto tipico. Il codice Rocco, infatti, prevedeva che soltanto tre reati (concussione, abuso d'ufficio e interesse privato in atti d'ufficio) potessero essere commessi esclusivamente dal pubblico ufficiale, valorizzando la circostanza che la particolare posizione giuridica del soggetto attivo del reato incidesse sulle situazioni giuridiche soggettive del privato (illegittimamente costituendole, modificandole o estinguendole) o potesse costituire il presupposto per adottare comportamenti di prevaricazione nei confronti del cittadino.   Con le riforme del 1990, del 1997 e del 2020, l'abuso d'ufficio ha subito profonde modificazioni sia in relazione alle qualificazioni giuridiche soggettive e sia in relazione agli elementi del fatto tipico. Resta la considerazione che, con l'abrogazione del delitto ex art. 323 c.p., risultano penalmente irrilevanti sia i comportamenti abusivi con i quali si costituiscono, estinguono o modificano i diritti dei privati e sia i comportamenti di prevaricazione in danno dei cittadini, con conseguenti danni per la trasparenza amministrativa e implementazione dei conflitti di interesse, risultando perciò un effettivo e sensibile ridimensionamento dello standard di tutela richiesto e imposto dalla Convenzione di Mérida.

La sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2025

Sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. n. 114/2024 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), si è espressa la Corte cost. con la sentenza n. 95 resa in data 7 maggio 2025.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., complessivamente in relazione agli artt. 1, 5, 7, par. 4, 19 e 65, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, che abroga il delitto di abuso d'ufficio ex art. 323 cod. pen. La Consulta ha affermato che nessun elemento evincibile dal testo o dalla ratio dell'art. 19 della surrichiamata Convenzione autorizza a concludere che lo Stato italiano sarebbe obbligato a introdurre (o a mantenere) nel proprio ordinamento l'incriminazione delle condotte di abuso di ufficio, alla sola condizione che tale incriminazione risulti compatibile con i principi generali dell'ordinamento nazionale. Né vi è alcuna ragione per ritenere che, una volta compiuta la scelta di incriminare le condotte di abuso d'ufficio, lo stesso art. 19 precluda allo Stato di ritornare sui propri passi, e di (ri)considerare i pro e i contra dell'incriminazione, eventualmente pervenendo alla conclusione di abolirla, come accaduto con la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 323 c.p. E' stata anche esclusa la violazione dell'art. 7, par. 4, che obbliga gli Stati ad adoperarsi per «adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse», dovendo tale disposizione essere letta nelle sue connessioni sistematiche con l'assetto derivante dalle altre disposizioni della convenzione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte costituzionale ha stabilito che, nel suo complesso, l'art. 7 si occupa delle misure volte a prevenire la corruzione, senza che da tale disposizione sia desumibile implicitamente anche un “divieto di regressione” (o obbligo di “stand still”) nella repressione dell'abuso d'ufficio. E anche ipotizzando che l'abrogato art. 323 c.p. potesse interpretarsi quale strumento funzionale a prevenire i conflitti di interesse nella pubblica amministrazione, dalla disposizione convenzionale in esame non pare evincibile alcun obbligo di risultato. Né, infine, uno scrutinio sulla complessiva efficacia del sistema di prevenzione e di repressione delle condotte illegittime dei pubblici agenti potrebbe legittimarsi sulla base delle altre disposizioni della Convenzione evocate da taluni rimettenti, sulle quali nemmeno può fondarsi, ad avviso della Corte, l'ipotetico divieto di regressione, o obbligo di “stand still”, che gli stessi rimettenti ipotizzano (Corte cost. n. 95 del 2025).

Sono state invece dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3,11 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, che abroga il delitto di abuso d'ufficio ex art. 323 cod. pen.  sul rilievo che, quanto alla censura ex art. 3 Cost., la richiesta dei rimettenti di sindacato in malam partem non mirava a far “riespandere” una norma già presente nell'ordinamento, quanto piuttosto a “ripristinare” una norma abrogata. La Corte ha ribadito, a tale proposito, che ciò non è consentito, almeno in sede di sindacato ex art. 3 Cost. Né la preclusione di un sindacato in malam partem in riferimento all'art. 3 Cost. potrebbe essere superata inquadrando la disposizione censurata come “norma penale di favore” che sottrarrebbe, senza alcuna ragione giustificatrice, una categoria di soggetti dall'attuazione di una norma penale generale. La Consulta ha affermato, ribadendo la propria giurisprudenza (Corte cost., sentenza n. 8 del 2022), che la categoria delle “norme penali di favore” comprende quelle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni compresenti nell'ordinamento. In questi casi, l'effetto in malam partem conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali norme non vulnera la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione, rappresentando una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di ingiustificata disciplina derogatoria. Tuttavia, la qualificazione come norma penale di favore non può essere fatta discendere, come nel caso di specie, dal raffronto tra una norma vigente e una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell'area di rilevanza penale. In tal caso, la richiesta di sindacato in malam partem non mira a far riespandere una norma tuttora presente nell'ordinamento, ma a ripristinare la norma abrogata, espressiva di una scelta di criminalizzazione non più attuale: operazione, quest'ultima, preclusa alla Corte costituzionale. La Consulta ha infatti spiegato che, in materia penale, l'adozione di pronunce con effetti in malam partem risulta in via generale preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. Tale principio, rimettendo al “soggetto-Parlamento”, che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità; questo principio ammette tuttavia varie eccezioni: a) in primo luogo, viene in considerazione la necessità di evitare la creazione di “zone franche” immuni dal controllo di legittimità costituzionale, laddove il legislatore introduca norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di condotte, ovvero prevedano per detto sottoinsieme – altrettanto irragionevolmente – un trattamento sanzionatorio più favorevole; b) la seconda categoria riguarda i vizi genetici del provvedimento abrogativo, quando a essere censurato è lo scorretto esercizio del potere legislativo. In tali ipotesi, qualora la disposizione dichiarata incostituzionale sia una disposizione che semplicemente abrogava una norma incriminatrice preesistente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della prima non potrà che comportare il ripristino della seconda, in effetti mai (validamente) abrogata; c) un terzo novero di deroghe è stato ammesso quando l'effetto peggiorativo conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale si configuri come mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma processuale, derivante dall'eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale; d) infine, un controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem può risultare ammissibile ove si assuma la contrarietà della disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell'art. 11 o dell'art. 117, primo comma, Cost. (Corte cost. n. 95 del 2025).

A quest'ultimo proposito, con riferimento appunto all'art. 11 Cost., la Corte ha precisato che nessuno dei rimettenti ha chiarito per quale ragione la violazione di obblighi di diritto internazionale pattizio darebbe luogo a una violazione del parametro invocato, il quale può essere evocato solo quando vengano in considerazione obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, rispetto ai quali operano le limitazioni di sovranità ivi menzionate (Corte cost. n. 95 del 2025).

Quanto, infine, all'art. 97 Cost., il Giudice delle Leggi ha chiarito che le esigenze costituzionali di tutela sottese all'indicato parametro non richiedono necessariamente l'attivazione della tutela penale, ben potendo essere soddisfatte attraverso una pluralità di strumenti alternativi preventivi e sanzionatori diversi dal diritto penale: strumenti che debbono, anzi, preferirsi a condizione che siano in grado di assicurare un'efficace tutela ai beni del buon andamento della pubblica amministrazione e della par condicio civium. (Corte cost. n. 95 del 2025).

Bibliografia

E. Contieri, voce Abuso innominato di ufficio, in Enc. dir., I, Milano, 1958; Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, I, Bologna, 2006; C.F. Grosso, L'abuso di ufficio, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1991; M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2013; Segreto-De Luca, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1999.

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